Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22139 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. III, 25/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 25/10/2011), n.22139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14619/2010 proposto da:

M.R.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G.G. PORRO 18, presso lo studio

dell’avvocato VIVALDI JACOPO, rappresentato e difeso dall’avvocato

BOLOGNESE Antonio giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALFONDAIRIO SPA (che ha incorporato CASTELLO GESTIONE CREDITI SRL),

nella qualità di mandataria di CASTELLO FINANCE SRL, nonchè nella

qualità di mandataria della INTESA SANPAOLO SPA, Aderente al Fondo

Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

e Capogruppo de Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo” a seguito della

fusione per incorporazione della Sanpaolo Imi Spa in Banca Intesa

Spa, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato GARGANI

BENEDETTO, rappresentata e difesa dall’avvocato GRECO Antonio giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA LECCE (OMISSIS), – Gruppo Equitalia Spa, concessionario

per la Riscossione dei Tributi per la Provincia di Lecce,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI GRECO

giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 797/2009 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il

14/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Catalano Roberto (delega avv. Antonio Greco)

difesore della controricorrente (Italfondiario Spa) che si riporta

agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che ha

concluso conformemente alla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. M.R.G. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso la sentenza del 14 aprile 2009, con la quale il Tribunale di Lecce ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi da lui proposta riguardo ad un’esecuzione immobiliare contro di lui intrapresa.

Il ricorso è stato proposto contro l’Equitalia Lecce s.p.a. (già Sobarit), M.M., resasi aggiudicataria dell’immobile pignorato, e l’Intesa San Paolo s.p.a..

Hanno resistito con separati controricorsi l’Equitalia Lecce e l’Italfondiario s.p.a., qualificatasi come mandataria della Castello Finance s.r.l e della Intesa san Paolo s.p.a..

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

p. 3. L’Italfondiario ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto tardivamente, siccome eccepito, del resto, anche dalla resistente Equitalia Lecce s.p.a..

Avendo la controversia ad oggetto un’opposizione in materia esecutiva, non trovava applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale e, quindi, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro l’anno solare (ex multis, Cass. (ord.) n. 6672 del 2010; Cass. (ord.) n. 9997 del 2010), mentre risulta proposto, con riguardo al perfezionamento della notificazione dal punto di vista del ricorrente, mediante consegna del ricorso per la notificazione in data 25 maggio 2010.

Privo di pregio, invece, è il rilievo di inammissibilità svolto dall’altra resistente nel senso che la controversia avrebbe natura di opposizione all’esecuzione e, quindi, la sentenza sarebbe stata appellabile: invero, se anche fosse vera la qualificazione invocata dalla resistente, il mezzo di impugnazione, stante la data di pronuncia della sentenza impugnata, sarebbe stato sempre il ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 616 nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, giusta l’art. 58, comma 2, della citata stessa”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere (se non rinviare la resistente Italfondiario – sulla cui non spiegata legittimazione anche per la Castello Finance non sono state mosse contestazioni – a Cass. n. 1402 del 2011 e (ord.) n. 9591 del 2011, ex multis), per quanto attiene all’insistenza con cui nella memoria ha asserito che la sentenza sarebbe stata appellabile).

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

p. 3. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione a favore dei resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, a favore della Equitalia Lecce s.p.a., ed in Euro duemiladuecento a favore dell’Italfondiario, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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