Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22139 del 14/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 14/10/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 14/10/2020), n.22139
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul conflitto di competenza, iscritto al n. 26489/2019 R.G.,
sollevato dal tribunale di Ancona con ordinanza dell’11/9/2019 nel
procedimento vertente tra:
M.N., da una parte;
e
MINISTERO DELL’INTERNO, dall’altra;
ed iscritto al n. 5429/2019 R.G. di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/9/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale PATRONE IGNAZIO, il quale ha chiesto
che sia dichiarata la competenza del tribunale di Ancona.
Fatto
RILEVATO
Che:
– M.N. ha proposto impugnazione, innanzi al tribunale di Roma, avverso la decisione di trasferimento adottata dall’autorità di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3, (cd. Unità Dublino); – il tribunale di Roma ha declinato la sua competenza per territorio, ritenendo che la competenza appartenesse al tribunale di Ancona; – il tribunale di Ancona, innanzi al quale la causa è stata riassunta, ha richiesto, d’ufficio, il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., ritenendo che, in tema di impugnazione avverso la decisione di trasferimento adottata dall’autorità di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3, (cd. Unità Dublino), la competenza territoriale spetta al tribunale di Roma; – il Pubblico Ministero ha concluso, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., per la declaratoria di competenza del tribunale di Ancona.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
questa Corte, rivedendo il precedente difforme orientamento (cfr. Cass. n. 18757 del 2019), ha condivisibilmente affermato il principio secondo cui, in tema di protezione internazionale, l’interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3, coordinato con il comma 1, conv. nella L. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonchè dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018, sicchè la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio “di prossimità”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 (Cass. n. 31127 del 2019; Cass. n. 11873 del 2020).
P.Q.M.
la Corte così provvede: dichiara la competenza del tribunale di Ancona.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 16 settembre 120.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020