Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22139 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 04/09/2019), n.22139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30224-2017 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CASERTANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO DI STASIO;

– ricorrente –

contro

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MADDALENA RUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3645/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. S.G. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 3645/2017 con la quale la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la sentenza n. 160/2000 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva rigettato la domanda risarcitoria da lui proposta nei confronti del Notaio B.V. a titolo di responsabilità professionale.

2. Ha resistito con contro ricorso il Notaio B.V.

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza hanno presentato memoria entrambe le parti a sostegno dei rispettivi assunti (il ricorrente S. in particolare ha depositato dapprima una memoria in data 14 marzo 2019 e poi altra memoria in sostituzione della prima).

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente, nel dar atto che la memoria del resistente è pervenuta via posta il 15 marzo 2019, va dichiarata la irritualità di detta memoria alla stregua del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui in tema di giudizio di cassazione, le memorie ex art. 380 bis c.p.c., se depositate a mezzo posta, devono essere dichiarate inammissibili, tanto che nulla in esse proposto possa essere preso in considerazione, non essendo applicabile l’art. 134 disp. att. c.p.c. in quanto previsto esclusivamente per il ricorso ed in controricorso (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8835 del 10/04/2018, Rv. 648717 – 01).

2. Ciò posto, il ricorso è affidato a 3 motivi.

Con il primo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. nella parte in cui la Corte ha dichiarato inammissibili le istanze e le deduzioni che non erano state formulate in occasione degli scritti introduttivi del giudizio di primo grado; nonchè nella parte in cui non si è pronunciata sulla domanda ex art. 96 c.p.c., che può essere proposta anche in sede di precisazione delle conclusioni, potendo parte istante essere in grado di valutarne la fondatezza soltanto al termine della fase istruttoria.

Con il secondo motivo denuncia falsa applicazione della visura catastale estratta il 1/9/1993 alle ore 9.53, non essendo la stessa aggiornata. Si lamenta che nella visura sono riportati dati catastali antecedenti a quelli indicati nel rogito di provenienza Permiti del 1991 e nel rogito La Porta del 1989. Deduce che la Corte, invertendo la successione temporale degli accadimenti, è pervenuta alla conclusione errata dell’assenza delle categorie e rendite catastale (determinate già dal 1989) al momento del rogito B. del 1993.

Con il terzo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso costituito dall’esistenza dell’ipoteca segnalata. Sostiene che il Notaio B. aveva l’onere di verificare, attraverso le visure ipotecarie, se era stata cancellata, in epoca antecedente al suo rogito, l’ipoteca di 9 milioni delle vecchie lire originarie gravante sul box acquistato, obbligazione indicata all’art. 4 dell’atto di provenienza; e che, se si fosse reso conto che non era in grado di verificare la cancellazione dell’ipoteca, avrebbe dovuto informarlo e dissuaderlo dalla stipula dell’atto di acquisto. Deduce che la Corte, se avesse tenuto conto delle risultanze ipotecarie, non avrebbe commesso l’errore di ritenere che lui aveva acquistato il lotto n. 37 e sarebbe giunta ad una diversa decisione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Inammissibile è il primo motivo, che contiene due censure.

La prima, quella relativa alle istanze istruttorie, omettendo di indicare quali queste ultime fossero state, è per ciò solo inammissibile per assoluta genericità alla stregua del consolidato principio per cui “nel caso in cui sia prospettato l’omesso od insufficiente esame delle istanze istruttorie dirette a dimostrare i richiamati punti decisivi della controversia, è necessario che il ricorso in questione ponga riferimento, a pena di inammissibilità, all’esposizione del contenuto delle richieste probatorie non accolte, onde consentire al giudice di legittimità il controllo della loro rilevanza ai fini di una diversa decisione della controversia in conseguenza dell’espletamento delle prove dedotte. (Sez. U, Sentenza n. 26182 del 07/12/2006, Rv. 593723 – 01)”.

La seconda censura, concernente la domanda ex art. 96, è inammissibile, in quanto detta domanda presuppone la soccombenza totale della parte nei confronti della quale è proposta, soccombenza che nella specie non ricorre.

Inammissibile è poi il secondo motivo, in quanto, come articolato, non rientra tra i motivi normativamente previsti dall’art. 360 c.p.c.

Inammissibile è infine il terzo motivo in quanto il ricorrente, da un lato, non individua la motivazione con cui la corte territoriale avrebbe aderito all’assunto del resistente; e, dall’altro, si fonda su risultanze documentali, rispetto alle quali non ottempera all’onere di specifica indicazione, imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6. D’altronde, la Corte territoriale non ha omesso l’esame del tema dell’ipoteca, ma, dopo averlo affrontato (alle pagine 5-7), ha ritenuto non configurabile la responsabilità del Notaio a seguito di una motivata disamina delle risultanze probatorie, la cui rivisitazione nel merito sfugge al sindacato di questa Corte.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1500, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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