Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22139 del 02/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 02/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 02/11/2016), n.22139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17768/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 18/11/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE, emessa il 13/07/2011 e depositata il

15/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

ritenuto che, a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La CTR di Trieste ha parzialmente accolto l’appello di P.F. – appello proposto contro la sentenza n. 106/02/2008 della CTP di Gorizia che aveva già integralmente respinto il ricorso del contribuente – ed ha così accolto (limitatamente ai pagamenti effettuati successivamente alla data del (OMISSIS) e sino alla data del (OMISSIS)) l’impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso di IRAP versata per i periodi di imposta anni (OMISSIS), ricorso proposto sulla premessa che il ricorrente – esercente la professione di zoologo – sia carente del presupposto d’imposta dell’autonoma organizzazione. La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che il contribuente – in ragione della specificità della sua professione – necessitava di supporti logistici e forniture di prestazioni da parte di terzi, apporti non dotati di rilevanza autonoma ai fini della produzione del reddito, quest’ultimo derivante da una fonte “indissolubilmente legata e conseguente alla personale attività del ricorrente”. I beni strumentali erano anch’essi dotazioni minime e di base, compatibili con la ritenuta insussistenza di autonoma organizzazione (nel difetto di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente). Risultava d’altronde fondata l’eccezione di decadenza dal diritto al rimborso formulata dall’Agenzia con riguardo a tutti i pagamenti anteriori al (OMISSIS), atteso che l’istanza era pervenuta in data 1.3.2005. L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La parte contribuente non si è difesa. Il ricorso… può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c.. Con il primo motivo d’impugnazione l’Agenzia ricorrente prospetta la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 (anche in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.) e assume che il presupposto dell’autonoma organizzazione nel caso in questione doveva ravvisarsi nel fatto che il contribuente si sia avvalso dell’ausilio di soggetti che – se pur non subordinati – svolgevano comunque un’attività coordinata e finalizzata a soddisfare le prestazioni commissionate dai clienti. A tal proposito (anche dalle ammissioni di parte ricorrente, che aveva attribuito carattere “episodico” a siffatti pagamenti, anche se di ammontare significativo) risultavano corresponsioni a terzi di incidenza pari ad una percentuale compresa tra il 49% ed il 64% del totale delle spese sostenute, ciò che evidenziava indiziariamente l’esistenza di un apporto collaborativi stabile e strutturale. Il motivo appare infondato. La parte ricorrente prospetta che il giudicante non avrebbe assegnato ai costi di cui si è detto la giusta valenza indiziaria dell’esistenza del presupposto di imposta, siccome inidonei a costituire prova dell’esistenza di una autonoma organizzazione. In tal modo la parte ricorrente – da un canto – ha in concreto censurato (sotto le mentite spoglie della violazione di norma di legge) la modalità di esercizio della potestà riservata al giudice del merito di valutare i fatti storici e di formare il proprio libero convincimento (adeguatamente espletata e chiaramente enunciata). D’altronde, non si può omettere di evidenziare che, con recente pronuncia, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Il requisito della “non occasionalità”, così autorevolmente ribadito, non può che supporre l’esistenza di un raccordo stabile (nell’ottica della coordinazione continuativa) tra i fattori produttivi (in termini analoghi si veda Cass. Sentenza n. 8962 del 12 aprile 2013; Cass. ordinanza n. 12078 del 25 maggio 2009; sentenza n. 22674 del 24 ottobre 2014), sicchè sarebbe spettato all’Agenzia – che ne ha interesse – quanto meno comprovare (con gli strumenti di cui agevolmente dispone) che i compensi di cui si tratta siano stati corrisposti sempre ai medesimi soggetti, in getto di che non è possibile supporre che si realizzi il presupposto idoneo ai fini della soggezione all’imposta. Il semplice contrario assunto di parte ricorrente (fondato esclusivamente sul valore significativo assoluto degli esborsi per il predetto titolo) appare anche in tesi privo di fondatezza e perciò certamente da rigettarsi, ove ne fosse possibile l’esame di merito. Con il secondo motivo (centrato sulla contraddittoria motivazione della sentenza) la parte ricorrente si duole dell’insufficiente ponderazione fatta dal giudicante a riguardo del “rilevante importo dei compensi corrisposti a terzi” e della contraddizione risultante dall’avere il giudicante riconosciuto l’esistenza di compensi per prestazioni da parte di terzi e – contempo – avere ritenuto che non vi fosse dipendente alcuno o struttura fissa. Si tratta di censura che si correla (e ne chiarisce il vero senso) con il contenuto della precedente, appunto nel senso che di null’altro la parte ricorrente si duole se non del fatto che il giudicante abbia raggiunto l’avviso contrario alle tesi dell’Agenzia medesima, ancora una volta centrate sul solo rilievo della consistenza economica assoluta degli esborsi, della cui irrilevanza già si è detto. Quanto alla asserita contraddittorietà, essa non si ravvisa affatto, avendo il giudicante – del tutto correttamente – escluso la significatività degli esborsi a riguardo dell’emersione del requisito della coordinazione continuativa ed avendo – perciò – correntemente escluso l’esistenza di una “struttura fissa” costituente organizzazione. Non resta che concludere per opportunità di decidere il ricorso in Camera di consiglio per manifesta infondatezza”.

Rilevato che, a seguito della notifica della relazione, non è stata depositata alcuna memoria; che la causa è stata riassegnata ad altro consigliere relatore con decreto prot. n. 130/VI/16 del 29 luglio 2016;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta infondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione stessa; che nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità non avendo la parte contribuente, rimasta vittoriosa, svolto alcuna difesa.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2016

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