Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22138 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 14/10/2020), n.22138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19569-2019 proposto da:

A.M., B.O. e M.M., rappresentati e difesi

dall’Avvocato BONELLI CLAUDIO e dall’Avvocato CARLEVARO ANSELVO

presso il cui studio a Roma, via Gian Giacomo Porro 8, elettivamente

domiciliano, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A., rappresentata e difesi

dall’Avvocato MARINETTI RICCARDO e dall’Avvocato LAURITA LUONGO

LUCIO, presso il cui studio a Roma, via Ugo De Carolis 77,

elettivamente domicilia per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 698/2018 della CORTE D’APPELLO DI TORINO,

depositata il 18/4/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/9/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello che A.M., B.O. e M.M. hanno proposto nei confronti della sentenza con la quale il tribunale di Asti aveva rigettato l’opposizione che gli stessi avevano presentato, insieme alla Beton s.p.a. ed alla Beton Fer s.r.l., avverso il decreto con cui lo stesso tribunale gli aveva ingiunto, nella qualità di fideiussori di quest’ultima società, il pagamento della somma complessiva di Euro 1.468.723,85, oltre interessi e spese, in favore della Cassa di Risparmio di Asti s.p.a..

La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che l’eccezione di nullità della fideiussione, per contrasto con la normativa antitrust, sollevata dagli appellanti nelle note di replica, non poteva essere esaminata rilevando, per un verso, che la validità della fideiussione rappresentava un presupposto necessario ed imprescindibile della decisione di primo grado posto che aveva rigettato l’opposizione proposta dai fideiussori e, per altro verso, che l’atto d’appello non conteneva sul punto alcuna censura per cui ere irrilevante, a fronte della statuizione del tribunale, che si trattasse di un vizio rilevabile d’ufficio.

A.M., B.O. e M.M., con ricorso notificato il 18/6/2019, hanno chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 23/4/2019.

La Cassa di Risparmio di Asti s.p.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo che hanno articolato, i ricorrenti hanno lamentato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. ed, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la falsa applicazione degli artt. 1418 e 1421 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la validità della fideiussione rappresentava un presupposto necessario ed imprescindibile della decisione di primo grado posto che aveva rigettato l’opposizione proposta dai fideiussori e che l’atto d’appello non conteneva sul punto alcuna censura rimanendo perciò irrilevante, a fronte della statuizione del tribunale, che si trattasse di un vizio rilevabile d’ufficio.

1.2. Così facendo, però, hanno osservato i ricorrenti, la corte d’appello, rigettando l’eccezione di nullità della fideiussione per essersi formato il giudicato interno sulla validità di tali contratti, non ha considerato, innanzitutto, che gli appellanti avevano dedotto la nullità degli stessi nelle conclusioni dell’atto d’appello ed, in secondo luogo, che, in caso di gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, nè le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia, si configura come una questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integra, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, a norma dell’art. 345 c.p.c..

1.3. Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno ritenuto che, in caso di mancata rilevazione ex officio della nullità di un contratto da parte del giudice di primo grado, la pronuncia che accolga la domanda di adempimento dello stesso, è idonea alla formazione del giudicato implicito sulla relativa validità (Cass. SU n. 26242 del 2014, in motiv.). Il giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, nè le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia, ha, tuttavia, il potere (ed il dovere) di rilevare, d’ufficio, la nullità del contratto trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, a norma dell’art. 345 c.p.c. (Cass. SU n. 7294 del 2017; Cass. n. 19251 del 2018; Cass. n. 26495 del 2019).

1.4. Nel caso di specie, la sentenza impugnata, lì dove ha ritenuto di non poter esaminare l’eccezione di nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust sul rilievo che la validità della fideiussione rappresentava un presupposto necessario ed imprescindibile della decisione di primo grado di rigetto dell’opposizione proposta dai fideiussori e che l’atto d’appello non conteneva sul punto alcuna censura, non ha fatto, quindi, corretta applicazione dei principi esposti.

1.5. La sentenza impugnata dev’essere, quindi, cassata con rinvio alla corte d’appello di Torino che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

1.6. La Corte così provvede: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello di Torino che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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