Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22138 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 04/09/2019), n.22138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23448-2017 proposto da:

DITTA INDIVIDUALE M.G., in persona del titolare pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SIRTE 25, presso lo studio

dell’avvocato LORENZO VITALE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, in persona del procuratore

speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

SANTO 68, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONSI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13358/2017 del TRIBUNALE di RONLk, depositata

il 30/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. M.G., titolare di omonima ditta individuale, ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 13358/2017 del Tribunale di Roma che, ritenuta la legittimazione attiva della ditta M.G., ha confermato la sentenza n. 1204/2015 del Giudice di Pace di Roma (emessa in materia di cessione del credito derivante da risarcimento danni per incidente stradale) con la quale, rilevata la carenza di legittimazione attiva del cessionario Ditta M.G., era stata esaminata nel merito la domanda.

2. Ha resistito con controricorso la Zurich Insurance Public Limited Company.

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza, entrambe le parti hanno presentato memorie a sostegno dei rispettivi assunti.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è affidato a 3 motivi, tutti articolati in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il primo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè degli artt. 1362 e 2697 c.c.. Deduce che la generica contestazione di un fatto da parte del convenuto equivale alla mancata contestazione e rileva che la compagnia intimata in primo grado aveva soltanto genericamente contestato la realtà storica del sinistro per cui è causa. Sostiene che il Tribunale di Roma ha violato il canone di interpretazione letterale nell’interpretare la comparsa di costituzione e di risposta, presentata dalla compagnia in primo grado. Si duole che il Tribunale di Roma, incorrendo nella violazione dell’art. 115 c.p.c., non ha ritenuto provato il fatto storico del sinistro, nonostante che lo stesso non fosse stato specificatamente contestato.

Con il secondo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142, comma 2 nella parte in cui il Tribunale di Roma, invertendo l’onere della prova, ha ritenuto che, pur in assenza di elementi probatori offerti dalla compagnia di assicurazione per contestare la dinamica del sinistro oggetto di causa, risultante dal modello CAI a doppia firma, il danneggiato doveva allegare e dimostrare elementi ulteriori rispetto a quest’ultimo. Deduce che il modello CAI, in assenza di prova contraria, costituisce presunzione iuris tantum in ordine alle modalità di verificazione del sinistro in esso contenute.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2697,2729 c.c. e l’art. 115 c.p.c. Deduce che al fine di superare una presunzione legale iuris tantum è necessaria una prova contraria o elementi presuntivi che presentino i caratteri della gravità, precisione e concordanza. Sostiene che costituisce violazione dell’art. 2729 c.c. e conseguentemente del criterio di riparto dell’onere della prova ritenere che 4 sinistri verificatisi in due anni integrino una presunzione grave, precisa e concordante per assumere che il sinistro non si è verificato.

2.Preliminarmente va dato atto che il ricorso rispetta il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Vero è che in esso non si ritrova l’indicazione della ragione per cui l’azione è stata esercitata dalla ditta ricorrente contro la compagnia assicuratrice intimata; come pure è vero che soltanto dalla sentenza impugnata emerge che il veicolo danneggiato, riguardo al quale la ricorrente divenne cessionaria del credito risarcitorio da parte del proprietario, era assicurato presso la compagnia resistente.

Trattasi tuttavia di una omissione che, ad avviso del Collegio, tenuto conto dell’illustrazione dei motivi, non assurge a vizio che inficia l’inammissibilità del ricorso.

3. Tanto premesso, la sentenza impugnata va cassata per mancata integrazione del contraddittorio, resa evidente proprio dalla mancata indicazione sopra segnalata.

Come è noto, nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017, Rv. 645717 – 01), è stato precisato che, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dallo stesso D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144, comma 3.

Orbene, la regola che precede si applica non soltanto nel caso di azione proposta contro l’assicuratore del responsabile (ai sensi dell’art. 144 cod. ass.) ma anche nel caso di azione proposta contro l’assicuratore del danneggiato (ai sensi dell’art. 149 dello stesso codice) ed a prescindere che il credito risarcitorio sia stato da quest’ultimo ceduto ad un terzo. Ciò in quanto la cessione del credito comporta il c.d. beneficium cedendarum actionum, per cui la domanda proposta dal cessionario è soggetta alle medesime regole processuali alle quali sarebbe stata soggetta la domanda proposta dal soggetto cedente (Sez. 3, sentenza n. 51 del 10701/2012, Rv. 621069 – 01).

La mancata integrazione del contraddittorio con il proprietario del mezzo integra una nullità procedurale che avrebbe dovuto essere rilevata dalla Corte territoriale e che, poichè non è stata in quella sede rilevata, impone a questa Corte di rimettere la causa davanti al Giudice di Pace di Roma nella persona di altro magistrato, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3. Al giudice di rinvio va anche demandata la regolamentazione delle spese relative al presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio e rimette la causa davanti al Giudice di Pace di Roma, nella persona di altro magistrato, al quale demanda la regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA