Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22137 del 20/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 22137 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 22868-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA
57, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO ZOPPINI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE RUSSO
CORVACE, GIUSEPPE PIZZONIA giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE di PESCHIERA BORROMEO, in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO
SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TESAURO giusta
procura a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 20/10/2014

- contro:icor:ente avverso la sentenza n. 36/36/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 30/01/2012,
depositata il 22/02/2012;

24/09/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
udito l’Avvocato Rita Gradara (delega avvocato Francesco Tesauro)
difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380

bis

cod. proc. civ., è stata depositata in

cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
« La società Poste Italiane S.p.a. ricorre contro il Comune di Peschiera Borromeo per la
cassazione della sentenza n. 36/36112 con cui la Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione proposto dalla contribuente in
sede di rinvio dalla Corte di cassazione, conseguentemente dichiarando l’estinzione dell’intero
giudizio.
La sentenza impugnata in questa sede “rileva in atti che ricorso per riassunzione al Comune di
Peschiera Borromeo non è stato notificato a mezzo ufficiale giudiziario né risulta avvenuto il
deposito presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano. La
Commissione, pertanto, in ragione del combinato disposto art. 63 d.lsgs 31/12/92 n. 546 e art.
53 d.lgs 31/12/92 n. 546, dichiara inammissibile il ricorso di Poste Italiane spa. Alla
inammissibilità segue l’estinzione del giudizio”.
Il ricorso dei Poste Italiane S.p.a. si articola in due motivi.
Resiste con controricorso il Comune.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e
falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 53, secondo comma, secondo periodo e 63,
primo e terzo comma, del D.Lgs 546/92, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. Avrebbe errato la
Commissione Regionale nel ritenere che il mancato deposito dell’atto di riassunzione del
processo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale che ha emesso la
sentenza di primo grado possa risolversi in una ragione di inammissibilità, atteso che l’inciso “in
quanto applicabili” contenuto nell’art. 63, comma 1, D.Lgs 546/92 (che richiama le forme
previste dall’art. 53 per l’instaurazione dei giudizi di primo e secondo grado) imporrebbe di
limitare il richiamo esclusivamente a quegli adempimenti che abbiano una funzione processuale
anche nell’ambito del giudizio di rinvio.
Il motivo appare fondato.

Ric. 2012 n. 22868 sez. MT – ud. 24-09-2014
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

La ratio dell’onere di deposito dell’atto di appello presso la Commissione Tributaria Provinciale
che ha emesso la sentenza impugnata, nel caso in cui l’appellante non si sia avvalso della
notifica a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario, è già stata indagata in più occasioni dalla Corte
Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’ari 53, comma 2, secondo periodo
del Codice del processo tributario. La Corte ha affermato che “scopo della nonna predetta è
quello di informare tempestivamente la segreteria del giudice di primo grado in ordine
giudicato della sentenza emessa da detto giudice”, laddove, in caso di notifica a mezzo
dell’Ufficiale Giudiziario, tale conoscenza è assicurata “dall’immediato avviso scritto della
notificazione dell’impugnazione, che lo stesso ufficiale giudiziario deve dare alla cancelleria
del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 123 disp. alt. cod. proc.
civ” (Corte Cost. n. 17/11).
Analoghe esigenze non paiono porsi nel caso della riassunzione del processo dinanzi alla
Commissione Regionale per l’instaurazione del giudizio di rinvio, poiché la possibilità che la
segreteria del giudice di primo grado attesti erroneamente il passaggio in giudicato della
sentenza di primo grado è esclusa dalla (a suo tempo intervenuta) comunicazione della
proposizione dell’appello (oltre che dalla circostanza fattuale che il giudice di primo grado non
dispone più del fascicolo, a suo tempo trasmesso al giudice di appello). D’altra parte, secondo
quanto dispone l’art. 63, comma 2,D.Lgs. n. 546/1992, l’inammissibilità del ricorso per
riassunzione in sede di rinvio non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo
grado, bensì l’estinzione dell’intero giudizio.
L’onere di depositare copia del ricorso per riassunzione in sede di rinvio presso il giudice di
primo grado, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, risulterebbe dunque privo di
qualunque apprezzabile funzione processuale; con la conseguenza che l’ermeneusi che ritenga
applicabile al giudizio di rinvio la prescrizione contenuta nell’ultima parte del secondo comma
dell’articolo 53 D.Lgs. 546/92 imporrebbe un inutile formalismo e risulterebbe in contrasto con
l’indirizzo di questa Corte secondo il quale le disposizioni che a pena di inammissibilità
impongono adempimenti processuali alle parti “devono essere interpretate in senso restrittivo,
e cioè riservando loro un limitato campo di operatività, comprensivo cioè di quei soli casi nei
quali il rigore estremo dell’inammissibilità (vera e propria extrema ratio) è davvero
giustificato, in tal modo tenendo presente l’insegnamento fornito dalla corte costituzionale, con
particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali
tributarie devono essere lette in armonia con i valori della tutela delle parti in posizione di
parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità” (così Cass. N. 6391/06).
Il secondo motivo concerne la violazione degli arti 6, primo e secondo comma, 7, terzo
comma; 12, quinto comma, D.Lgs 472/97, con riferimento all’illegittimità dell’atto impugnato,
nonché la violazione degli artt. 8 D.Lgs 546/92 e 6, primo comma, 7, terzo comma e 12,
quinto comma, D.Lgs 472/97, con riferimento alla decisione del giudice del merito in ordine
all’applicazione delle sanzioni amministrative.

Ric. 2012 n. 22868 sez. MT – ud. 24-09-2014
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all’intervenuto appello e ciò per impedire una erronea attestazione circa il passaggio in

La censura va giudicata inammissibile in quanto estranea alla ratio decidetzdi della sentenza
gravata, la quale non ha affrontato il merito della pretesa della contribuente, arrestandosi ad una
pronuncia (di rito) di estinzione per mancata riassunzione del processo.
Si propone al Collegio l’accoglimento del primo motivo di ricorso e la cassazione con rinvio
della sentenza gravata.»

che la parte intimata si è costituita con controricorso;

che non sono state depositate memorie difensive;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli
argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare con rinvio la sentenza
gravata.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che regolerà anche
le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 24 settembre 2014.

che la relazione è stata notificata alle parti;

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