Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22137 del 02/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 02/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 02/11/2016), n.22137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1258-2016 proposto da:

O.G., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 53, presso lo studio dell’avvocato EMILIA NATALE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANA ORRU’ giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 745/2015 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO,

depositata il 18/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

O.G. ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 745-15 del 18-5-15, ricorso notificato in data 23-11-15.

Il ricorrente non ha provveduto deposito del ricorso nel termine di giorni 20 dall’ultima notifica, giusta certificazione della Cancelleria Centrale di questa Corte.

Si è difeso con controricorso l’intimato G.M..

Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis, 375, 376 e 380 bis c.p.c., come formulati dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 e può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato improcedibile.

Infatti il ricorso non è stato depositato nella Cancelleria della Corte nel termine di 20 gg dalla notifica e pertanto si propone la dichiarazione di improcedibilità con condanna alle spese sostenute dal resistente.

La relazione è stata comunicata alla parte costituita che ha partecipato all’adunanza fissata per la decisione della causa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

La Corte ha condiviso le ragioni in fatto e diritto esposte in relazione e dichiara improcedibile il ricorso, con spese alla soccombenza,compreso il rimborso del contributo corrisposto dal resistente.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, spese generali come per legge e rimborso di contributo unificato.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 2 bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2016

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