Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22137 del 02/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 02/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 02/11/2016), n.22137
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1258-2016 proposto da:
O.G., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente –
contro
G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO
BUOZZI 53, presso lo studio dell’avvocato EMILIA NATALE,
rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANA ORRU’ giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 745/2015 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO,
depositata il 18/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
E’ stata depositata la seguente relazione:
O.G. ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 745-15 del 18-5-15, ricorso notificato in data 23-11-15.
Il ricorrente non ha provveduto deposito del ricorso nel termine di giorni 20 dall’ultima notifica, giusta certificazione della Cancelleria Centrale di questa Corte.
Si è difeso con controricorso l’intimato G.M..
Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis, 375, 376 e 380 bis c.p.c., come formulati dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 e può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato improcedibile.
Infatti il ricorso non è stato depositato nella Cancelleria della Corte nel termine di 20 gg dalla notifica e pertanto si propone la dichiarazione di improcedibilità con condanna alle spese sostenute dal resistente.
La relazione è stata comunicata alla parte costituita che ha partecipato all’adunanza fissata per la decisione della causa.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
La Corte ha condiviso le ragioni in fatto e diritto esposte in relazione e dichiara improcedibile il ricorso, con spese alla soccombenza,compreso il rimborso del contributo corrisposto dal resistente.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, spese generali come per legge e rimborso di contributo unificato.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 2 bis.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2016