Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22136 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. III, 25/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 25/10/2011), n.22136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14008/2010 proposto da:

S.R., S.A., D.B.R. vedova di

S.P., sia in proprio che nella qualità di genitore

esercente la potestà sul figlio minore S.E.; S.

U., S.F., S.C., SC.AN.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 2 SCALA B INT. 2,

presso lo studio SEMINARA & ASSOCIATI, rappresentati e

difesi

dall’avvocato SEMINARA Dario giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA – SAI SPA (OMISSIS) (già SAI – Società Assicuratrice

Industriale SPA) per atto di fusione per incorporazione della

Compagnia “La Fondiaria Assicurazioni spa” nella SAI Spa in persona

del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI Maria

Antonietta, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.I.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 492/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

6/04/09, depositata il 14/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato in data 11 maggio 2010 i congiunti di S.S., deceduto a seguito delle lesioni subite in un sinistro stradale, hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 14 aprile 2009 dalla Corte d’Appello di Catania, confermativa della sentenza del Tribunale che aveva rigettato la loro domanda di risarcimento danni.

La Fondiaria – Sai S.p.A. ha resistito con controricorso, mentre C.I. non ha espletato attività difensiva.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo denuncia violazione ed errata applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2 e art. 2697 c.c., D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 19, comma 1.

La censura, da un lato riporta una serie di principi giuridici astrattamente applicabili alla specie e, dall’altro, adduce argomenti che implicano apprezzamenti di fatto.

Anche il plurimo quesito finale presenta le medesime caratteristiche e risulta inidoneo a garantire le finalità perseguite dall’art. 366 bis c.p.c..

Il secondo motivo lamenta motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia, segnatamente sul fatto controverso e decisivo per cui se il C. avesse tenuto una velocità nei limiti della norma, la collisione sarebbe avvenuta con eguale esito mortale.

E’ principio consolidato che il difetto di insufficienza della motivazione è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).

Le argomentazioni addotte postulano un apprezzamento di fatto diverso e più favorevole.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna celle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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