Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22136 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 08/06/2017, dep.22/09/2017),  n. 22136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25156-2011 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO

107, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PICONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ORLANDO MARIO CANDIANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/2011 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 02/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 11.4-2.5.2011 (nr. 89/9/2011) la Commissione Tributaria Regionale di Bari ha confermato la sentenza dalla Commissione Tributaria Provinciale della stessa sede (nr. 183/24/2009 del 22.6.2009), che aveva respinto il ricorso proposto da A.C. avverso il silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate, ufficio di Bari (OMISSIS), sulla istanza di rimborso dell’IRPEF versata e non dovuta per l’anno 2005, in misura di Euro 8.464,93, in relazione alle somme percepite all’atto della cessazione del rapporto di lavoro dipendente con la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Bari;

che avverso tale sentenza A.C. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese la Agenzia delle Entrate con controricorso;

che sono state depositate memorie da A.C..

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo: violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, art. 46, comma 2, lett. a, art. 48 bis (T.U.I.R.) in relazione al D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 12.

Ha esposto che il D.Lgs. n. 47 del 2000 (art. 10) modificava il trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche complementari erogate ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

Il successivo art. 12 prevedeva che le nuove disposizioni per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di applicazione del decreto legislativo regolassero le sole prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001; alle prestazioni maturate fino a tale data continuavano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti.

La ricorrente ha dunque assunto che nella fattispecie di causa trovava luogo la tassazione agevolata, con la riduzione della base imponibile all’87,50%, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, comma 1, lett. d), relativa alle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma periodica.

Tale conclusione non mutava per il fatto che nella fattispecie la prestazione pensionistica complementare della Camera di Commercio era stata corrisposta in capitale (e non in forma periodica).

A norma dell’art. 6 TUIR i proventi conseguiti in sostituzione di redditi costituivano redditi della stessa natura di quelli sostituiti.

L’art. 46, comma 2, lett. a) stesso Testo Unico classificava, poi, redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, senza distinguere le pensioni periodiche da quelle capitalizzate.

– con il secondo motivo: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 47 del 2000, artt. 11 e 12.

La parte ricorrente ha esposto che sia al capitale corrisposto dal fondo di previdenza complementare che alla indennità di anzianità corrisposta dal datore di lavoro doveva applicarsi il criterio di tassazione previsto del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 11, commi 2 e 2 bis.

A tenore del comma 2 della disposizione citata le altre indennità e somme indicate nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) erano imponibili al netto dei contributi obbligatori; il comma 2 bis prevedeva poi una riduzione dell’imponibile di Lire 600.00 per ogni anno preso a base di commisurazione e la detrazione di una somma pari al rapporto fra l’aliquota del contributo a carico del lavoratore e quella del contributo complessivo;

con il terzo motivo: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10, comma 1, lett. e) che prevedeva la applicazione delle disposizioni introdotte dallo stesso testo normativo (per le prestazioni maturate e le rendite erogate a decorrere dall’1 gennaio 2001) per tutte le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, comunque erogate e dunque anche in forma di capitale – con il quarto motivo: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per avere la sentenza impugnata utilizzato i prospetti della anagrafe tributaria, non costituenti prova in luogo dei prospetti di liquidazione della Camera di Commercio, sostituto di imposta;

che ritiene il collegio si debba rigettare il ricorso che, infatti:

– il primo motivo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 7 bis disponeva che le sole prestazioni “periodiche” di previdenza complementare (indicate nell’art. 47, comma 1, lett. h bis stesso D.P.R.) costituivano reddito per l’87,50% dell’ammontare corrisposto e non per il loro intero ammontare. Successivamente la riduzione della base imponibile all’87,50% veniva ribadita dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, comma 1, lett. d) (introdotto, con effetto dal 1^ gennaio 1998, dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 4) sempre, tuttavia, per le prestazioni di previdenza complementare “periodiche”.

La normativa fiscale vigente per le prestazioni relative ai montanti maturati fino al 31.12.2000 (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 7 bis ed art. 48 bis, comma 1, lett. d) prevedeva, dunque, l’abbattimento all’87,50% della base imponibile per le sole prestazioni periodiche e non anche per quelle liquidate in forma di capitale.

Successivamente, per i montanti maturati dall’1 gennaio 2001, a seguito dalla modifica di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 10, lett. f) anche per le prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica di cui alla dell’art. 47, comma 1, lett. h-bis), è venuta meno la riduzione della base imponibile all’87,5 per cento dell’ammontare lordo corrisposto.

– il secondo motivo è inammissibile.

Giova premettere che con il ricorso introduttivo la A. poneva due distinte questioni:

1) la riduzione della base imponibile della prestazione di previdenza complementare alla misura dell’87,50%, questione oggetto del primo e del terzo motivo di ricorso;

2) la applicazione sia alla indennità di anzianità liquidata dalla Camera di Commercio – (indennità equipollente al TFR, e soggetta a tassazione separata D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 16, comma 1, lett. a, poi art. 17) – che alla prestazione di previdenza complementare (pure soggetta a tassazione separata ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. a, tra le “altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese… le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni”) delle medesime agevolazioni fiscali (riduzione dell’imponibile di Lire 600.000 annue e tassazione al netto della quota percentuale dei contributi a carico del lavoratore).

Sulla seconda questione, tuttavia, il giudice del merito non si è espresso in punto di diritto.

La sentenza di primo grado ha respinto la domanda osservando tra l’altro ” che… dall’analisi delle interrogazioni effettuate al sistema informativo dell’anagrafe tributaria sui redditi soggetti a tassazione separata percepiti dalla ricorrente, l’Ufficio rileva una totale discordanza tra i dati riportati nel ricorso e quelli dichiarati dal sostituto d’imposta, come sostenuto dallo stesso ufficio nella nota di costituzione in giudizio”.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato tale statuizione, osservando che “non può attribuirsi valenza probatoria a dei prospetti preposti dalla ricorrente, privi di elementi concreti di riscontro, in presenza di dati emergenti dalla anagrafe tributaria, in quanto non trattasi di dati frutto di elaborazioni eseguite dagli uffici finanziari ma quanto comunicato nell’apposita dichiarazione, presentata dal sostituto d’imposta”.

La inammissibilità del motivo deriva dunque dal rilievo che esso non è conferente alla ratio decidendi.

In sostanza la ragione della decisone è stata – quanto alla azione di ripetizione fondata sulla mancata applicazione della disciplina agevolativa prevista per i redditi a tassazione separata – il difetto di prova in concreto dei versamenti effettuati (in misura eccedente il dovuto).

Non vi è dunque una questione di interpretazione o applicazione delle norme di legge (D.Lgs. n. 47 del 2000, artt. 11 e 12); in particolare, manca una pronunzia del giudice del merito circa la pretesa del ricorrente di applicare alle prestazioni liquidate in capitale dal fondo di previdenza complementare l’identico regime di agevolazione fiscale previsto per la indennità di anzianità.

– il quarto motivo è inammissibile.

La censura, impropriamente qualificata come denunzia di una violazione di diritto, investe l’apprezzamento degli elementi di prova da parte del giudice del merito ed, in particolare la utilizzazione nella decisione dei documenti della anagrafe tributaria piuttosto che dei prospetti di liquidazione elaborati dal sostituto di imposta – Camera di Commercio.

L’apprezzamento delle prove costituisce tipico esercizio del potere discrezionale del giudice del merito di accertamento del fatto storico ed è censurabile in questa sede di legittimità unicamente con la deduzione di un vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 (nella formulazione vigente ratione temporis). Con il motivo la parte piuttosto che dedurre l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo si duole della valorizzazione di un documento (i prospetti della anagrafe tributaria) piuttosto che di un diversa fonte di prova (i prospetti di liquidazione della Camera di Commercio) ovvero dei modi di esercizio della discrezionalità del giudice del merito, non censurabili davanti a questa Corte di legittimità;

che il ricorso deve essere conclusivamente respinto;

che le spese vengono regolate secondo la soccombenza, come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.500 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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