Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22136 del 03/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/08/2021, (ud. 23/06/2021, dep. 03/08/2021), n.22136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3087/2015 R.G. proposto da:

P.M. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

Prof. FRANCESCO DE SANTIS, elettivamente domiciliato presso il suo

studio in Roma, Viale Cortina d’Ampezzo, 269;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 6081/33/2014, depositata in data 17 giugno 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno

2021 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente P.M. ha impugnato un avviso di accertamento redatto con metodo sintetico – e, successivamente, anche alcune cartelle di pagamento emesse a titolo di iscrizione provvisoria D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 15 – relativo a tributi del periodo di imposta 2003. L’avviso scaturiva da un PVC, sulla base del quale si evidenziava che il contribuente, amministratore di una società di capitali da lui partecipata nella misura del 35%, avesse erogato nel 2006 a favore della medesima società somme a titolo di aumenti di capitale e di finanziamento soci, senza avere dichiarato alcun reddito; per cui si recuperavano, quali spese per incrementi patrimoniali non giustificate, le maggiori imposte dovute sul reddito accertato nella misura di 1/5, oltre sanzioni. Il contribuente ha dedotto – per quanto qui rileva violazione del contraddittorio endoprocedimentale, nonché infondatezza nel merito della pretesa impositiva, allegando che le spese fossero giustificate da mutui erogati da terzi, uno dei quali risultante da scrittura privata autenticata in data 5 maggio 2005.

La CTP di Benevento, previa riunione dei ricorsi, li ha accolti nel merito. La CTR della Campania, con sentenza in data 17 giugno 2014, ha accolto l’appello principale dell’Ufficio. Ha, nel merito, ritenuto il giudice di appello che il prestito risultante dalla scrittura privata autenticata in data 5 maggio 2005 non sarebbe debitamente documentato, sia in relazione al fatto che “l’autentica” relativa alla scrittura privata del contratto di mutuo del 5 maggio 2005 “non è perfezionata dal protocollo dell’Ente cui appartiene l’Ufficio dello Stato Civile ed anagrafe”, sia in relazione al fatto che dalla documentazione prodotta non si evincerebbe “la tracciabilità del prestito di Euro 190.000,00” relativo al suddetto contratto di mutuo (come evidenziato dalla CTR in narrativa), evidenziando come non sarebbe stato provato con quali metodi di pagamento si sarebbe proceduto ad accreditare gli importi alla società partecipata.

Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a sei motivi, ulteriormente illustrati da memoria; resiste con controricorso l’Ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38 e 41, nella parte in cui la CTR non ha ritenuto nullo l’avviso di accertamento per omessa incardinazione del contraddittorio preventivo. Evidenzia il ricorrente come il ricorrente non sarebbe stato interpellato in occasione del procedimento che ha condotto all’avviso di accertamento, redatto con metodo sintetico.

1.2. Con il secondo motivo del ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale del contribuente, anche in relazione all’art. 112 c.p.c.. Evidenzia, alternativamente rispetto al superiore motivo (come ribadito in memoria), che la CTR non si sarebbe pronunciata sul motivo di appello incidentale concernente la nullità dell’avviso per omessa partecipazione del contribuente al procedimento che ha condotto all’emanazione dell’avviso di accertamento.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la data apposta alla scrittura privata del 5 maggio 2005 (documento non trascritto nel ricorso ma a questo allegato), avente ad oggetto il mutuo erogato dal terzo D.C. al ricorrente, non fosse giuridicamente certa per il terzo Agenzia delle Entrate. Osserva il ricorrente che l’autentica della firma sarebbe corredata del timbro e della firma dell’Ufficiale accertatore e che tali elementi con particolare riferimento alla timbratura – sarebbero sufficienti al fine di determinare per i terzi la certezza della data, a nulla rilevando che la scrittura privata non fosse passata dal registro protocollo del Comune. Osserva, inoltre, il ricorrente come non sia controverso che le parti del contratto di mutuo abbiano apposto le proprie sottoscrizioni davanti al pubblico ufficiale.

1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2 e violazione del principio del contraddittorio, nella parte in cui la sentenza impugnata, accertando che l’autentica non sarebbe perfezionata in assenza del passaggio a Protocollo dell’Ente cui appartiene l’Ufficiale accertatore, si sarebbe pronunciata su una questione rilevata d’ufficio dal giudice di appello, non dedotta dalle parti del giudizio, senza assegnazione di termine alle parti per deduzioni difensive.

1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. 30 maggio 1991, n. 143, artt. 1 e 5, pro tempore, conv. con L. 5 luglio 1991, n. 197, nonché degli artt. 2727 e ss. c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la documentazione non darebbe contezza della tracciabilità del finanziamento. Evidenzia, in primo luogo, il ricorrente che la laconicità della motivazione, qualora intelligibile, sarebbe in contrasto con la disciplina della tracciabilità dei finanziamenti, finalizzata alla repressione del riciclaggio, ma non inciderebbe sulla validità delle operazioni sottostanti, ove avvenute con denaro contante. Evidenzia, in secondo luogo, come l’affermazione della sentenza impugnata (secondo cui la tracciabilità non sarebbe provata in relazione alla società finanziata) non si riferirebbe alla società partecipata, essendo pacifica l’erogazione del finanziamento, bensì al contribuente odierno ricorrente.

1.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto storico, oggetto di discussione tra le parti e decisivo, costituito dall’esame delle ricevute di corresponsione dei ratei del mutuo da parte dei mutuanti al mutuatario.

2. Il primo e il secondo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Si osserva, in proposito, che la sentenza di primo grado ha espressamente rigettato l’eccezione di violazione del contraddittorio – della cui proposizione la CTR dà atto sin dal primo grado di giudizio – e il contribuente ha dedotto la riproposizione della questione in sede di appello incidentale, allegato al ricorso (doc. 6). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’obbligo di un contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporti l’invalidità dell’atto (purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa), sussiste esclusivamente per i tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Cass., Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass., Sez. VI, 11 maggio 2018, n. 11560; Cass., Sez. VI, 29 ottobre 2018, n. 27421). Ne’ l’obbligatorietà del contraddittorio può rinvenirsi dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, non trattandosi di principio assunto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in termini assoluti (Cass., Sez. Vi, 9 luglio 2020, n. 14628).

3. Nella specie, nessun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sussiste per gli accertamenti con metodo sintetico relativi al periodo di imposta in oggetto (2003), non essendo l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, applicabile ai periodi di imposta precedenti il 2009 (Cass. Sez. VI, 31 maggio 2016, n. 11283; conf. Cass., Sez. V, 22 marzo 2021, n. 7962; Cass., Sez. V, 31 luglio 2020, n. 16473; Cass., Sez. V, 26 settembre 2019, n. 33046; Cass., Sez. V, 21 novembre 2019, n. 30355; Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1772; Cass.., Sez. VI, 6 novembre 2015, n. 22744; Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2014, n. 21041).

4. Gli ulteriori motivi di ricorso, i quali possono essere esaminati congiuntamente (come evidenziato dal controricorrente), sono inammissibili. La CTR ha ritenuto – con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità – che la documentazione prodotta dal contribuente – diretta a dare la prova contraria della sussistenza di idonea documentazione volta a provare l’esistenza di fonti del contribuente, in grado di dimostrare che le maggiori disponibilità finanziarie fossero da ricondurre alla sottoscrizione di finanziamenti con persone fisiche – non è sufficiente a dimostrare l’effettivo possesso delle suddette fonti. In particolare, la CTR ha ritenuto che la documentazione contrattuale relativa all’esecuzione dei supposti finanziamenti sarebbe inidonea a provarne la percezione, con particolare riferimento alla mancata prova della tracciabilità dei versamenti dal mutuante al mutuatario. In particolare, la CTR ha posto l’accento sul fatto che, nello specifico, i documenti che avrebbero dovuto comprovare l’erogazione del prestito (le quietanze), non darebbero evidenza alcuna della certezza del trasferimento del danaro al contribuente, come avverrebbe, peraltro, in caso di produzione di documentazione bancaria (titoli di credito o bonifici). Appare evidente che, in relazione alla mancata prova della tracciabilità dei pagamenti, la prova della certezza della data della sottoscrizione del mutuo (come evidenzia il controricorrente), scolora a mero passaggio argomentativo indipendente, laddove la motivazione è principalmente incentrata sulla mancata prova della tracciabilità dei passaggi di denaro dal mutuante al contribuente, come nota lo stesso ricorrente nel quinto motivo, ove evidenzia che il riferimento (contenuto nella sentenza impugnata) del tracciamento in relazione alla società partecipata è un mero lapsus calami. Il ricorrente intende, pertanto, con i suddetti motivi, ripercorrere il ragionamento decisorio, al fine di porre nel nulla il giudizio di inidoneità della documentazione prodotta, che è compito proprio del giudice del merito, nella parte in cui ha ritenuto di porre l’accento sulla tracciabilità dei versamenti (in esecuzione del menzionato contratto di mutuo) e sulla inidoneità probatoria della documentazione prodotta. Così facendo il ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira in realtà alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758), non essendo oggetto del giudizio l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito e a questi riservata (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, Sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8315), il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2019, n. 31546; Cass., Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054). Le considerazioni contenute in memoria non aggiungono ulteriori profili di discussione.

5. In disparte da tali considerazioni, va in ogni caso osservato (in relazione al quarto motivo di ricorso) che l’invocazione del principio della violazione della “terza via” non può spingersi “sino al punto di dover interloquire sui singoli passaggi argomentativi e prima che essi siano anche solo ipotizzati in mente sua dal giudicante (…) ma solo in merito all’oggetto della questione nel suo complesso” (Cass., Sez. III, 5 luglio 2017, n. 16504). Nella specie, la CTR si è limitata a negare valore probatorio in termini di certezza per il terzo Agenzia delle Entrate a una scrittura privata prodotta dal contribuente, la cui valenza probatoria e opponibilità all’Ufficio era già stata contestata sin dal primo grado di giudizio.

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza in favore del controricorrente (nulla per l’intimato non costituito) e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021

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