Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22135 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. III, 25/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 25/10/2011), n.22135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13675/2010 proposto da:

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RABIRIO 1, presso lo studio dell’avvocato MONTORO GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’avvocato BASSO Giovanni giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato URSO Massimo giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 455/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 10/06/09, depositata il 30/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Rossi Guido (delega avv. Orso) difensore della

controricorrente che si riporta agli atti;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che ha

concluso conformemente alla relazione.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 14 maggio 2010 C.M. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 30 giugno 2009 dalla Corte d’Appello di Catanzaro, confermativa della sentenza del Tribunale di Paola, che lo aveva condannato a rilasciare un immobile in favore di C.A. e a risarcirle il danno.

L’intimata ha resistito con controricorso.

2 – La formulazione dell’unico motivo di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

3. – Il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

In violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non le specifica e non chiarisce se esse siano state violate o falsamente applicate. Le argomentazioni a sostegno contengono riferimenti prima all’art. 1141 c.c., e poi al successivo art. 1808 c.c., quindi riguardano censure diverse tra loro. Inoltre implicano esame delle risultanze processuali e, in particolare, di atti e documenti nei cui confronti non sono stati rispettati il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e il dettato dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008).

Ma, soprattutto, non viene postulata in nessuna parte del ricorso l’enunciazione di un principio di diritto che abbia i requisiti e rispetti i principi sopra enunciati.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria; la resistente ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte con la memoria non dimostrano l’idoneità dei motivi di ricorso e dei relativi quesiti e non superano gli ulteriori rilievi contenuti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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