Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22135 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 04/09/2019), n.22135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27115-2018 proposto da:

SOCIETA’ UNIPERSONALE I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 110, presso lo studio

dell’avvocato SIMONE TABLO’, rappresentata e difesa dall’avvocato

ALESSANDRO CARDOSI;

– ricorrente –

contro

B. G. e R. FRATELLI SPA, in persona del Vice Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE 4 FONTANE,

presso lo studio dell’avvocato GIANNI ORIGONI GRIPPO CAPPELLI e

PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati NICOLA MARIA BOELLA,

ALBERTO NANNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3348/21/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 18/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 18 luglio 2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dalla ICA – Imposte Comunali Affini s.r.l., società concessionaria per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso proposto dalla B. G. e R. Fratelli S.p.A. contro l’avviso di accertamento, relativo all’anno 2016, avente ad oggetto imposta comunale sulla pubblicità per l’esposizione di messaggi pubblicitari apposti sui carrelli per la spesa in uso presso il centro commerciale Auchan. Riteneva la CTR che sussistessero entrambi i presupposti per l’esenzione dall’imposta prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, dall’art. 17, comma 1, lett. a), in quanto la pubblicità afferiva a prodotti in vendita presenti nel supermercato ed i carrelli venivano utilizzati nel parcheggio riservato ai clienti posto al servizio di ciascuno dei punti vendita e, quindi, in area pertinenziale, come tale rientrante nel perimetro della struttura.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 12 settembre 2018, la ICA – Imposte Comunali Affini s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5 e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1, lett. a), deducendo l’insussistenza dei presupposti dell’esenzione riconosciuta dalla CTR.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione concernente i presupposti di operatività della esenzione fiscale prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1, lett. a), in ordine alla quale non si rinvengono specifici precedenti, renda opportuna la trattazione della causa nella pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3 (in termini, Cass. n. 29910 del 2018).

La causa va dunque rinviata a nuovo ruolo e rimessa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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