Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22134 del 25/10/2011
Cassazione civile sez. III, 25/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 25/10/2011), n.22134
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 3526/2010 proposto da:
N.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE TRASTEVERE 259, presso lo studio dell’avvocato PATTA
GAETANO, rappresentato e difeso dall’avvocato LERRO Umberto, giusta
mandato speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INA ASSITALIA SPA in persona del procuratore speciale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CIRCUMVALLAZIONE CLODIA 167, presso lo
studio dell’avvocato ANNA CASTAGNOLA, rappresentata e difesa
dall’avvocato CARDAROPOLI Sergio, giusta mandato a margine del
controricorso;
– controricorrente –
e contro
A.A., S.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4336/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
12.11.08, depositata il 18/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE.
La Corte, letti gli atti depositati:
Fatto
OSSERVA
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 29 gennaio 2010 N.N. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 18 dicembre 2008 dalla Corte d’Appesilo di Napoli, confermativa della sentenza del Tribunale, che, attribuitagli responsabilità concorsuale, aveva accolto solo parzialmente la domanda di risarcimento di danni conseguenti all’investimento subito da parte della “vespa” condotta da S.P. e appartenente ad A.A..
2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..
Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.
In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.
Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).
3. – Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 190 C.d.S., artt. 116, 161 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 2054 e 1227 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Il quesito finale non contiene il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare a quale tra le diverse ipotesi indicate dall’art. 360 c.p.c., n. 5, si intenda fare riferimento e non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle numerose norme di cui è stata denunciata violazione e/o falsa applicazione (peraltro non specificate), ma sostanzialmente chiede una verifica della negata correttezza della sentenza impugnata, al fine di escludere l’affermata responsabilità concorsuale.
Il secondo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e/o violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132, n. 4), artt. 116 e 161 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.
La censura implica apprezzamenti di merito e si conclude con un quesito che presenta le medesime caratteristiche negative della precedente.
4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;
Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011