Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22134 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 08/06/2017, dep.22/09/2017),  n. 22134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8472-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARE FEDERICO

GLENDI;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 258/2010 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

BOLOGNA, depositata il 24/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 25.1-24.2.2010 (nr. 258/2010) la Commissione Tributaria Centrale- sezione di Bologna, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall’ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di Reggio Emilia avverso la sentenza della Commissione Tributaria di 2^ grado di Reggio Emilia (nr.904 del 21.10.1989), con la quale veniva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria di primo grado, che aveva accolto il ricorso di N.A. avverso l’accertamento per l’anno di imposta 1981 del reddito derivante dalla partecipazione sociale, in misura del 33,33%, alla società Fratelli N. snc;

che avverso tale sentenza la Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, articolato in due motivi, al quale ha opposto difese N.A. con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la Agenzia delle Entrate ha dedotto:

– con il primo motivo: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 295 c.p.c.. Ha asserito che il giudizio relativo all’accertamento, nei confronti del socio, del reddito derivante dalla partecipazione sociale ad una società di persone è dipendente da quello avente ad oggetto l’accertamento nei confronti della società partecipata; tale dipendenza era stata dedotta come motivo di appello e, successivamente, di ricorso alla Commissione Tributaria Centrale, con istanza di sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. La Commissione Tributaria Centrale, ritenendo che la richiesta di sospendere il giudizio non costituisse un motivo di impugnazione e dichiarando per tale ragione il ricorso inammissibile, aveva violato l’art. 295 c.p.c..

– con il secondo motivo: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 2909 c.c.. L’ufficio ha rilevato che il giudizio nei confronti del socio poteva essere deciso in conformità alla decisione assunta nel giudizio relativo alla società soltanto quando quest’ultima fosse divenuta definitiva. La sentenza impugnata, dichiarando inammissibile il ricorso dell’ufficio, aveva confermato la statuizione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del socio aderendo alla decisione emessa nello stesso senso nei confronti della società, che non era definitiva. La vertenza nei confronti della società era pendente davanti a questa Corte, iscritta al numero di ruolo 11766/2009 RG;

– che in via preliminare deve essere rilevato il difetto del contraddittorio. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. civ. sez. Unite nr. 14815/2008) la norma dell’art. 295 c.p.c. sulla sospensione del processo non è utilizzabile nel rapporto tra l’accertamento nei confronti della società di persone e l’accertamento del reddito in capo al socio; infatti, quando le parti del processo non sono le stesse (nel processo pregiudiziale: la società, in quello pregiudicato il socio) la sentenza avente ad oggetto il reddito della società non può avere l’efficacia vincolante propria del giudicato nei confronti dei soci che non abbiano partecipato e non abbiano avuto la possibilità di partecipare al relativo processo. Più radicalmente, poi, se il socio ricorrente non contesta la propria qualità o la propria quota di partecipazione alla società ma l’accertamento del reddito, il rapporto di pregiudizialità non è configurabile innanzitutto perchè l’accertamento, più che essere graduale, è unico sicchè ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario, derivante dalla unicità dell’accertamento sia nei confronti della società che nei confronti dei soci. In sostanza, il rimedio della sospensione per pregiudizialità è efficace quando la progressione pregiudiziale si sviluppi tra le stesse parti e si presti al frazionamento in separati processi; quando, invece si è in presenza di un rapporto giuridico plurisoggettivo sul versante passivo, ma sostanzialmente unico, i cui presupposti devono essere ricostruiti attraverso un percorso logico-giuridico unitario, l’accertamento giudiziario non può che essere unico, nei confronti di tutti i soggetti interessati.

Nella specie, benchè la Agenzia delle Entrate ricorrente lamenti con il primo motivo la mancata sospensione dell’attuale giudizio in forza dell’art. 295 c.p.c. in attesa della decisione ritenuta pregiudiziale, il difetto di integrità del contraddittorio deve essere rilevato di ufficio, con le conseguenze di legge (Cass. Sezioni Unite, sentenza citata). Erroneamente, dunque, la Commissione Tributaria Centrale ha dichiarato inammissibile il ricorso in luogo di rilevare il difetto del contraddittorio. La mancata integrazione del contraddittorio comporta la nullità di tutte le attività processuali ed il regresso del processo in primo grado.

Il giudice competente alla celebrazione del giudizio di primo grado provvederà alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

Deve darsi atto in questa sede della formazione di un giudicato parziale nei riguardi della società, in quanto il giudizio verso la società pendente davanti a questa Corte ed iscritto al nr. 11766/2009 RG è stato definito con sentenza del 6 aprile 2016 nr. 6650, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto della amministrazione finanziaria.

Tale situazione trova soluzione attraverso l’applicazione in sede di rinvio dei principi indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 14815/2008, per il caso in cui, in violazione dei principi del litisconsorzio necessario, si formino giudicati “parziali” relativi a singole posizioni. Con la conseguenza, ulteriormente puntualizzata da questa Corte (Cass. n. 12793/2014; n. 17360/2014), che la formazione del giudicato a carico di uno dei litisconsorti impedisce la concreta attuazione del litisconsorzio processuale nei suoi riguardi.

che le spese del processo vanno compensate in ragione della enunciazione del principio di diritto qui ribadito soltanto in corso di causa.

PQM

 

La Corte decidendo sul ricorso dichiara la nullità dell’intero processo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTP di Reggio Emilia per la integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci.

Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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