Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22134 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 12/09/2018), n.22134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1093-2017 proposto da:

D.S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENCIO

DE DOMINICIS n. 42, presso lo studio dell’avvocato ALDO PAZZAGLIA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, C.f. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10631/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 25/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. – Con sentenza del 25 maggio 2016 il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da D.S.F. nei confronti del Garante per la protezione di dati personali e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense contro il provvedimento con cui il Garante aveva dichiarato non luogo a provvedere su un ricorso ivi proposto dallo stesso D.S., compensando in parte le spese di lite e ponendole a carico della Cassa per il solo ammontare di Euro 150,00. Il Tribunale, a fronte del ricorso con cui il D.S. aveva censurato la compensazione delle spese, ha osservato che la disposizione dettata dall’art. 92 c.p.c. non trova applicazione nei procedimenti destinati a svolgersi dinanzi al Garante, come si desume dalla stessa lettera dell’art. 149, comma 2 codice della privacy, che fa riferimento alla possibilità di una compensazione delle spese per giusti motivi valutazione in sè difficilmente sindacabile, evenienza invece esclusa nel processo civile, sulla base del testo vigente del citato art. 92.

2. – Per la cassazione della sentenza D.S.F. ha proposto ricorso affidato ad un motivo ed ha prodotto memoria.

Il Garante ha resistito con controricorso. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense non ha svolto difese.

3. Il Collegio ritiene di rimettere la causa alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c..

PQM

rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA