Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22134 del 12/09/2018
Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 12/09/2018), n.22134
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1093-2017 proposto da:
D.S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENCIO
DE DOMINICIS n. 42, presso lo studio dell’avvocato ALDO PAZZAGLIA,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, C.f. (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 10631/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
il 25/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZO.
Fatto
RITENUTO
CHE:
1. – Con sentenza del 25 maggio 2016 il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da D.S.F. nei confronti del Garante per la protezione di dati personali e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense contro il provvedimento con cui il Garante aveva dichiarato non luogo a provvedere su un ricorso ivi proposto dallo stesso D.S., compensando in parte le spese di lite e ponendole a carico della Cassa per il solo ammontare di Euro 150,00. Il Tribunale, a fronte del ricorso con cui il D.S. aveva censurato la compensazione delle spese, ha osservato che la disposizione dettata dall’art. 92 c.p.c. non trova applicazione nei procedimenti destinati a svolgersi dinanzi al Garante, come si desume dalla stessa lettera dell’art. 149, comma 2 codice della privacy, che fa riferimento alla possibilità di una compensazione delle spese per giusti motivi valutazione in sè difficilmente sindacabile, evenienza invece esclusa nel processo civile, sulla base del testo vigente del citato art. 92.
2. – Per la cassazione della sentenza D.S.F. ha proposto ricorso affidato ad un motivo ed ha prodotto memoria.
Il Garante ha resistito con controricorso. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense non ha svolto difese.
3. Il Collegio ritiene di rimettere la causa alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c..
PQM
rinvia la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018