Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22134 del 03/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/08/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 03/08/2021), n.22134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14051-2017 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GARGANO 26,

presso lo studio dell’avvocato CAROLA CICCONETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO PASQUALE DI PAOLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6726/2016 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA,

depositata il 13/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2021 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 6726/2016 del 18 novembre 2016, pubblicata 13 dicembre 2016, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Varese n. 435/2015, ha rigettato il ricorso proposto dal notaio, responsabile di imposta, Dott. G.C., nei confronti della Agenzia delle entrate, avverso l’avviso, notificato il 26 maggio 2014, di liquidazione della imposta di registro complementare, in relazione al rogito, in data 10 aprile 2014, recante la contestuale stipulazione di tre distinte cessioni di quote societarie per i quali il notaio aveva autoliquidato l’imposta colla (unica) tariffa fissa di Euro 200,00 (per tutte e tre e non per ciascuna delle cessioni stipulate),

2. – Il responsabile di imposta ha proposto ricorso per cassazione, mediante atto del 5 giugno 2017.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato ha resistito con controricorso del 4 luglio 2017.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione tributaria regionale ha motivato la riforma della sentenza appellata col rigetto del ricorso introduttivo, osservando con richiamo di pertinenti arresti di legittimità: “la cessione di quote sociali verso uno o più cessionari, (…) benché contenute in unico documento, costituiscono disposizioni negoziali che rilevano, ciascuna autonomamente ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, ai sensi del (…)D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 21, comma 1” del in quanto “conservano una propria autonoma rilevanza giuridica” siccome “non necessariamente derivanti le une dalle altre”; mentre “il richiamo effettuato dal notaio all’art. 11 che vorrebbe l’assoggettamento dell’unico documento, a prescindere dei negozi giuridici contenuti nello stesso, è inconferente”, in quanto ” le disposizioni soggette a tassazione unica sono soltanto quelle fra le quali intercorre, in virtù di legge o di esigenza obbiettiva del negozio giuridico (e, quindi, non per volontà delle parti) un vincolo di connessione immediata e necessaria (…) un collegamento che (…) sia, con carattere di oggettiva causalità, connaturato, come giuridicamente e concettualmente necessario alla convenzione stessa “.

2. – Il responsabile di imposta denunzia, con unico motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 21, e in relazione all’art. 11 della relativa Tariffa, parte prima, allegata.

Il ricorrente, pur consapevole del contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, sentenza n. 7809 del 16/04/2015), obietta che nella ipotesi, ritenuta identica, prevista dall’art. 4, comma 1, lett. d), della Tariffa citata, gli atti di assegnazione a soci, associati e partecipanti, ancorché recanti plurime disposizioni, sono soggetti alla applicazione di una unica imposta di registro a tariffa fissa e non a tante imposte a tariffa fissa quante sono le assegnazioni. E soggiunge che l’art. 11, comma 1, della Tariffa citata, nel prevedere la imposta in misura fissa per gli “atti pubblici (…) aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società (…)”, avrebbe, con l’uso del sostantivo al plurale ” quote “, inteso sancire l’applicazione di una sola imposta di registro a tariffa fissa, anche nel caso di più cessioni di quote contenute nel medesimo rogito.

3. – Il ricorso è infondato.

3.1 – Il riferimento operato dal ricorrente al T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 4, comma 1, lett. d), n. 1, della Tariffa, parte prima, allegata è assolutamente impertinente.

La disposizione di favore in parola – derogatrice e di stretta interpretazione – si applica, infatti, solo “se (le assegnazioni sono) soggette alla imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro”.

3.2 – Del pari non ha fondamento l’argomento fondato sul tenore meramente letterale della previsione dell’art. 11, comma 1, della Tariffa, citato.

L’uso del plurale “quote” non assume giuridica rilevanza, essendo indifferentemente adoperato, nell’uso comune del linguaggio, in luogo del singolare “quota”, per rappresentare il trasferimento (totale o parziale) della partecipazione in una determinata società effettuato da un singolo cedente a un singolo cessionario.

Il sostantivo al plurale “quote” costituisce, inoltre, sul piano della analisi logica della proposizione, specificazione del sostantivo singolare “negoziazione”. Sicché, neppure sul piano meramente letterale, trova alcun addentellato nel testo della disposizione la tesi del ricorrente: costui postula, infatti, l’applicazione di una unica imposta, a tariffa fissa, nel caso in cui l’atto registrato contenga plurime negoziazioni, cioè più contestuali cessioni di quote di partecipazione, mentre la norma reca il riferimento al sostantivo singolare “negoziazione”.

Correttamente ha Commissione tributaria regionale ha stabilito che l’imposta di registro a tariffa fissa deve applicarsi per ciascuna delle cessioni, contenute nel rogito.

3.3 – La decisione riceve conforto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale ” nell’ipotesi di contestuali cessioni di (…) quote sociali ciascuna di esse è soggetta ad imposta di registro, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, comma 2, non essendo configurabile un negozio complesso, connotato da una causa unitaria, ma distinti e autonomi atti negoziali, che, pur configurando una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, realizzano tuttavia interessi immediati autonomamente identificabili ” (Sez. 6 – 5, ordinanza n. 25341 del 11/10/2018, Rv. 651431 – 01, la quale ha fatto applicazione del principio enunciato pur nel caso scrutinato ” di contestuali cessioni di tutte le quote sociali in favore di uno stesso cessionario “; adde Sez. 6 – 5, ordinanza n. 14866 del 20/07/2016, Rv. 640627 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 22899 del 29/10/2014, Rv. 632744 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 19245 dell’11/09/2014, Rv. 632288-01; Sez. 5, sentenza n. 17949 del 19/10/2012, Rv. 624009-01).

3.4 – Consegue alla stregua delle considerazioni che precedono e in applicazione del superiore principio di diritto – la Corte lo ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni che lo sorreggono, espresse nei pertinenti arresti – il rigetto del ricorso.

4. – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

5. – La reiezione del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma, dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi da remoto, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021

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