Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22133 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. III, 25/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 25/10/2011), n.22133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2880/2010 proposto da:

P.M.L. (OMISSIS), M.P.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato GIOIOSO RAFFAELLO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MELLONE Donato, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA (OMISSIS) in persona dei suoi

rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI Marco, che la

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CLIMA SYSTEM DI LUIGI MARIANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 771/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

7.7.08, depositata il 15/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Marco Vincenti che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE che si riporta alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 26 gennaio 2010 M.P.M. e P.M.L. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 15 dicembre 2008 dalla Corte d’Appello di Lecce, che, in totale riforma della sentenza del Tribunale, aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni conseguenti all’incendio sviluppatosi nel loro appartamento e propagatosi dal termoventilatore installato dalla ditta Clyma Sistem.

Quest’ultima non ha espletato attività difensiva, mentre il suo assicuratore, Assicurazioni Generali S.p.A., ha resistito con controricorso.

2 – I quattro motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1490 c.c., comma 1 e art. 1494 c.c.. La censura affronta i temi della garanzia per i vizi della cosa venduta e del conseguente obbligo risarcitorio, non trattati dalla sentenza impugnata, per cui, al fine di sfuggire alla sanzione di inammissibilità per novità della questione, (adde:

parte ricorrente) aveva l’onere – non adempiuto – non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, al fine di consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti, di eseguire la necessaria verifica (Cass. n. 20518 del 2008).

Inoltre la doglianza, in esame, oltre ad implicare valutazioni di merito, contiene riferimenti ad un documento (la relazione del C.T.U.), nei cui confronti non è stato rispettato il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Infine, il quesito finale si rivela generico e astratto, in quanto prescinde totalmente dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

Il secondo motivo lamenta contraddittorietà della motivazione della sentenza in ordine alla valutazione di prove decisive.

Giova premettere che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice. (Cass. n. 8106 del 2006).

I ricorrenti ravvisano contraddittorietà della motivazione laddove la sentenza prima riconosce il difetto di costruzione della scheda elettronica come causa dell’incendio e poi non conclude per la responsabilità del M. pur in mancanza della prova liberatoria.

Tale contraddittorietà non sussiste poichè la Clima System era stata chiamata a rispendere in qualità di venditrice del termoventilatore, quindi per eventuali vizi dipesi dalla sua installazione e non per quelli riferibile alla impresa costruttrice.

Ne risente il momento finale di sintesi, che da per scontati fatti che tali non sono.

Il terzo motivo lamenta ancora contraddittorietà e insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento alla valutazione della C.T.U..

La contraddittorietà viene individuata nel prevalente valore probatorio attribuito alla C.T.U. rispetto alle altre risultanze processuali, quindi in una ipotesi non riconducibile al concetto di contraddittorietà sopra enunciato.

Non rispettosa del principio di autosufficienza, la censura si risolve in apprezzamenti di merito e si conclude con un momento di sintesi di carattere meramente assertivo e valutativo.

Il quarto motivo adduce ancora omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione al difetto di prova di irregolarità dell’installazione.

Non autosufficiente e squisitamente di merito, la doglianza presenta un momento di sintesi che implica apprezzamenti di merito e non specifica le ragioni delle addotte omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; la resistente ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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