Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22133 del 12/09/2018
Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 12/09/2018), n.22133
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2888/2017 proposto da:
ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI
n. 27, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO PACIFICO, che lo
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato PAOLA
BASTIANELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5475/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 18/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
che, con sentenza depositata il 18.11.2016, la Corte d’appello di Roma, dato preliminarmente atto che con altra sentenza (n. 5459/2016 del 16.11.2016) aveva rigettato l’opposizione proposta da P.C. avverso il licenziamento intimatogli dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana con effetto dal 16.12.2014, ha dichiarato cessata la materia del contendere, per sopravvenuta carenza d’interesse, sull’appello proposto da P.C. avverso la sentenza che aveva rigettato l’impugnativa di un secondo licenziamento intimatogli dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana;
che avverso tale pronuncia l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura;
che P.C. ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;
che la causa è stata rinviata all’adunanza odierna nelle more della decisione del procedimento promosso da P.C. avverso il licenziamento intimatogli dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana e definito in grado di appello con la citata sentenza n. 5459/2016 del 16.11.2016 (R.G. 13126/2017, adunanza camerale del 5.4.2018);
che, nondimeno, di tale rinvio non è stata data comunicazione all’Avvocatura Generale dello Stato;
che appare pertanto necessario rinnovare la comunicazione ad ambo le parti, previa fissazione di nuova adunanza camerale.
PQM
La Corte rinvia la causa all’adunanza camerale del 10.10.2018, mandando in Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018