Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22133 del 02/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 02/11/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 02/11/2016), n.22133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 19563/2015 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato OTELLO

BAGALINI giusta procura in calce all’atto di citazione;

– ricorrente –

contro

U.G.F. ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO N. 10/A, presso

lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FOSCHIANI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FABRIZIO TRAVAGI giusta mandato in atti;

– resistente –

e contro

CASA DI CURA PORTA SOLE SRL, P.R., AXA ASSICURAZIONI SPA,

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. LUIGI CUOMO

che chiede che il ricorso per regolamento sia parzialmente accolto,

con le conseguenze di legge;

avverso la sentenza n. 647/2015 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO del

27/05/2015, depositata l’01/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto quanto segue:

p.1. Nel gennaio del 2010, G.S. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Distaccata di San Benedetto del Tronto, il dottor P.R. e la Casa di Cura “Porta del Sole” per sentirli condannare – a titolo di responsabilità contrattuale in via principale, a titolo di responsabilità extracontrattuale generale in via subordinata, ed ai sensi dell’art. 2050 c.c., in via ulteriormente subordinata – al risarcimento dei danni sofferti a causa di un intervento chirurgico, eseguito dal P. presso la detta casa di cura, dopo una diagnosi di “sindrome del tunnel carpale destro” e la prospettazione del carattere risolutivo dell’intervento, effettuate dal medico in O..

p.1.1. Quest’ultimo, nella prospettazione espressa dall’attrice nella citazione introduttiva, veniva eseguito presso la casa di cura in Perugia sulla base dell’indicazione di essa come struttura presso la quale il medico operava in convenzionamento in regime privatistico.

In base a tale prospettazione, in chiusura della citazione introduttiva, la G. assumeva expressis verbis (pag. 21 della citazione) di agire davanti al foro adito, in quanto a lei riferibile come c.d. foro del consumatore, ai sensi dell’art. 1469 bis c.c., comma 3, n. 19, siccome confluito nel D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, lett. u). L’attrice giustificava la postulazione di quel foro, adducendo che l’espletamento della prestazione da parte della struttura sanitaria quale azienda sanitaria privata e, quindi, in regime privatistico, comportava che operasse quel foro in forza del principio di diritto espresso da Cass. (ord.) n. 8093 del 2009.

p.2. Si costituivano separatamente il P. e la clinica e solo questa eccepiva l’insussistenza della competenza territoriale del foro adito, sostenendo:

a) che operavano i criteri di competenza ordinaria di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., i quali radicavano la competenza a (OMISSIS), “quale luogo di residenza, domicilio e sede legale dei convenuti, nonchè quale luogo dove è sorta e dovrebbe eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio”;

b) che l’invocazione del foro del consumatore era “artificiosa”, in quanto il foro del consumatore sarebbe stato collegato alla stipula dei contratti di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 63, purchè stipulati nelle particolari situazioni indicate dagli artt. 45 e 50 dello stesso D.Lgs..

Nessuna contestazione formulava la clinica sulla dedotta qualificazione privatistica della sua posizione ed anzi (pag. 6 della comparsa di costituzione) essa deduceva che il P. si era avvalso della sua struttura operatoria quale libero professionista.

p.3. Entrambi i convenuti chiamavano in garanzia le proprie società assicuratrici, cioè la UGF Assicurazioni s.p.a. il P. e la AXA Assicurazioni la Casa di cura.

Le terze chiamate si costituivano separatamente e soltanto la UGF sollevava tempestivamente – in quanto depositava ritualmente la comparsa eccezione di incompetenza relativamente alla causa principale sostenendo che la competenza si radicava a Perugia, quale luogo di residenza e domicilio del “convenuto”, quale luogo di insorgenza dell’obbligazione e quale luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio.

La AXA si costituiva all’udienza di comparizione del 17 novembre 2010 ed eccepiva l’incompetenza tardivamente.

p.4. La causa veniva istruita e, quindi, all’esito della precisazione delle conclusioni, con sentenza del 1 giugno 2015, il Tribunale di Ascoli Piceno, sede centrale (cui la causa era transitata), dopo avere rilevato preliminarmente che occorreva esaminare le eccezioni di incompetenza territoriale sollevate dalle parti, senza distinguerle, rilevava che non trovava applicazione alla controversia il foro del consumatore, invocato dall’attrice.

In particolare, dopo avere richiamato il principio di diritto di cui a Cass. n. 4914 del 2009, osservava che “nel caso che ci occupa però il petitum è relativo alla responsabilità della casa di cura e del medico, e non riguarda una generica prestazione ma un intervento chirurgico” e, quindi soggiungeva che “deve pertanto ritenersi che quello stipulato con il medico (sic) con l’attrice non sia un contratto che possa avere effetto anche nei confronti della clinica, che certamente non è rappresentata dal medico”. Da tanto faceva derivare che “deve, quindi, concludersi che, nel caso di specie, trattandosi di operazione chirurgica eseguita presso la clinica con sede in Perugia per la quale parte attrice invoca la responsabilità contrattuale in via principale, non potendosi ritenere che la clinica possa assumere la qualifica di “professionista”, la competenza va individuata nel Tribunale di Perugia”.

Sulla base di tale motivazione, il Tribunale dichiarava la competenza del Tribunale di Perugia con gravame delle spese giudiziali.

p.5. Contro la sentenza la G. ha proposto istanza di regolamento di competenza, alla quale ha resistito con memoria soltanto la U.G.F..

p.6. Prestandosi il ricorso ad essere trattato ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., veniva fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito e della notificazione agli avvocati delle parti costituite, è stata fissava l’odierna adunanza.

Considerato quanto segue:

p.1. La ricorrente ha fondato l’istanza di regolamento di competenza sui seguenti motivi: a) il Tribunale non avrebbe considerato che la Casa di Cura Porta Sole, nell’udienza di precisazione delle conclusioni aveva formulato conclusioni specifiche nel merito senza riproporre l’eccezione di incompetenza territoriale, onde essa si doveva intendere rinunciata, mentre le eccezioni delle chiamate in garanzia erano state una tardive e l’altra irrilevante, perchè la chiamata era riconducibile alla c.d. garanzia impropria; b) il Tribunale avrebbe a torto escluso che il foro della conclusione del contrato fosse O. tanto per il medico che per la casa di cura; c) ancora erroneamente avrebbe escluso la configurabilità dell’invocato foro del consumatore, posto che sarebbe errata ed incomprensibile la motivazione con cui ha negato la qualifica di professionista della casa di cura e considerato comunque che, stante la natura privatistica del rapporto, operava il principio di diritto di cui a Cass. (ord.) n. 27391 del 2014.

p.2. La resistente ha contestato che l’eccezione della casa di cura possa ritenersi rinunciata e, quanto all’applicabilità del foro del consumatore ha invocato la motivazione enunciata dalla relazione prodromica a Cass. (ord.) n. 8093 del 2009, poi disattesa dalla sua motivazione. Ha invocato, inoltre, Cass. sez. un. n. 13968 del 2005 in ordine alla possibilità per essa chiamata in garanzia di contestare la competenza, adducendo che si verteva in tema di fattispecie di garanzia propria.

p.3. Il Pubblico Ministero, nelle sue conclusioni, dopo avere invocato la motivazione di Cass. n. 8093 del 2009 a favore dell’esclusione della rilevanza del foro del consumatore, senza avvedersi però delle considerazioni già in essa svolta a proposito invece della sua applicabilità quando le prestazioni vengono effettuate da aziende, pur parte del servizio sanitario nazionale, in regime privatistico, ha reputato fondata l’eccezione di rinuncia della casa di cura all’eccezione di incompetenza ed ha, quindi, sostenuto la competenza del Tribunale di Ascoli Piceno sulla domanda contro la medesima. Viceversa, ha opinato che, essendo rimasta ferma l’eccezione di incompetenza formulata dalla compagnia assicuratrice (così alludendo, almeno a quel che sembra, all’U.G.F.), sulla domanda di garanzia contro di essa bene sia stata dichiarata la competenza del Tribunale di Perugia.

p.4. Il Collegio rileva in via preliminare che nel giudizio di regolamento di competenza la Corte statuisce sulla competenza con il potere di esaminare la questione di competenza al di là della motivazione della decisione impugnata e senza il vincolo dei motivi su cui la relativa istanza si fonda, potendo rilevare anche d’ufficio le ragioni che, o sotto il profilo statico regolatore della competenza o sotto quello dinamico, siano effettivamente adeguate per individuare la competenza (in termini, ex multis, Cass. (ord.) n. 22526 del 2006).

Ne deriva che questa Corte non solo non è vincolata ai motivi prospettati dalla ricorrente, ma, inoltre, deve procedere alla valutazione della questione di competenza territoriale ponendosi nella posizione in cui si sarebbe dovuto porre il Tribunale secondo la disciplina regolatrice della competenza applicabile al processo e sulla base dei poteri esercitati dalle parti quanto alla relativa questione.

p.4.1. Ciò premesso, il Collegio rileva quanto segue, che comporta la declaratoria della competenza del Tribunale ascolano su tutta la controversia ed evidenzia la manifesta erroneità della declinatoria di competenza, al di là della sua motivazione, certamente incomprensibile là dove discetta della natura della prestazione sanitaria per escludere la rilevanza del foro del consumatore e parrebbe adombrare che la responsabilità della casa di cura non sarebbe contrattuale.

p.4.2. Si osserva, in primo luogo, che il carattere inderogabile a favore del consumatore del foro previsto a suo beneficio e la circostanza che la domanda principale era di natura contrattuale, comportano che debba prima esaminarsi se ricorreva quel foro. Del resto, il Tribunale nella sua motivazione sembrerebbe proprio avere escluso detto foro, anche se la poco comprensibile argomentazione è, peraltro, relativa alla casa di cura e non alla posizione del medico ed avrebbe dovuto indurlo a trattenere la controversia proposta contro di lui, salvo dare rilievo all’eccezione della società dal medesimo chiamata in garanzia.

La risposta al quesito sulla ricorrenza riguardo alla domanda principale del foro del consumatore è positiva.

Mette conto innanzitutto di rilevare che, di fronte all’espressa invocazione del foro del consumatore da parte dell’attrice, che ineriva appunto alla domanda principale fondata sulla natura contrattuale della dedotta responsabilità, uno dei convenuti, il medico, non aveva eccepito alcunchè sulla competenza, mentre la Casa di Cura Porta Sole aveva formulato un’eccezione che aveva riguardato sia il foro del consumatore, sia quelli ordinari, ancorchè l’espressa invocazione del foro del consumatore da parte dell’attrice non richiedesse l’estensione dell’eccezione anche ai fori ordinari, dovendo la loro ricorrenza valutarsi dal giudice ove avesse disatteso la prospettazione circa la ricorrenza del foro del consumatore (Cass. (ord.) n. 3142 del 2011).

L’estensione dell’eccezione anche ai fori ordinari rendeva comunque rilevante e da decidere, ai fini dell’accertamento della competenza sulla domanda principale, oltre alla valutazione circa la sussistenza del foro del consumatore, quella – da farsi per il caso che esso fosse stato escluso – della sussistenza di alcuno dei fori ordinari.

Non essendo stata messa in discussione la natura privatistica del rapporto sia con il medico sia con la Casa di Cura ed essendo comunque incomprensibile come e perchè contratto non vi fosse stato anche con essa (in quanto l’accordo con il medico e la previsione che l’intervento si svolgesse presso la casa di cura non poteva non contemplare che lo svolgimento dell’intervento presso di essa supponesse un accordo anche con essa, di cui la ricorrente doveva essere partecipe), l’esistenza del foro del consumatore si configurava alla luce di quanto affermato già da Cass. (ord.) n. 8093 del 2009, ignorata dal Tribunale, e poi concretamente applicato da Cass. (ord.) n. 27391 del 2014, invocata dalla ricorrente, al cui principio di diritto si fa rinvio.

D’altro canto, la prospettazione della Casa di Cura denegatoria del foro del consumatore – come emerge dalla comparsa di risposta – non si era incentrata sulla contestazione che vi fosse stato un contratto privatistico, ma si era imperniata sull’assunto, del tutto privo di pregio (atteso che la relativa fattispecie non esaurisce affatto il rilievo del foro del consumatore, che è generale per i contratti di c.d. consumo), che il foro del consumatore sia applicabile ai soli rapporti di cui all’art. 63 del Codice del Consumo. Onde la motivazione del Tribunale, in disparte la sua incomprensibilità, risulta pure erronea per avere ignorato quella mancata contestazione.

Raggiunta la conclusione che il foro del consumatore esisteva, non merita, dunque, esaminare se, una volta considerato che per scelta della convenuta vi era stata contestazione anche dei fori ordinari, assumesse rilievo in via gradata che tale contestazione era incompleta, giacchè quella del foro generale della persona giuridica aveva attinto solo la sede e non anche il foro dello stabilimento (da ultimo, Cass. (ord.) n. 27094 del 2014, ex multis), come avrebbe dovuto, essendo la convenuta una persona giuridica.

Di modo che doveva derivarne la conseguenza che l’eccezione subordinata fosse da considerare tamquam non esset per incompletezza (sul punto citata Cass. n. 3142 del 2011).

p.4.2. Invece – lo si nota per completezza atteso che il nesso di subordinazione non venne risolto e considerato che il Tribunale nulla ha detto sulla competenza riguardo ad essa – detta incompletezza era rilevante a proposito della due domande subordinate e rendeva comunque, riguardo ad esse del tutto priva di rilievo l’eccezione di incompetenza.

p.4.3. Si nota ancora che tardiva, perchè non proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata (art. 38 c.p.c., comma 1), ma dedotta solo alla prima udienza, e, dunque, irrilevante, era in ogni caso l’eccezione della compagnia assicuratrice AXA.

p.4.4. Quella dell’U.G.F. non si era estesa, come avrebbe dovuto, alla contestazione del foro del consumatore, ma aveva riguardato i fori generali.

Sotto il primo aspetto l’accertata esistenza del foro del consumatore quanto alla domanda principale non può che riguardare anche l’U.G.F., quale destinataria della chiamata in garanzia.

Sotto il secondo aspetto, la sua eccezione quanto ai fori generali, una volta riferita alle due domande subordinate di natura extracontrattuale, era incompleta negli stessi termini di quella della casa di cura e, dunque, da considerarsi tamquam non esset.

Per completezza – fermo quanto osservato – si rileva che, essendo l’U.G.F. chiamata dal P., il fatto che il suo garantito non avesse formulato eccezione di incompetenza, non le precludeva di proporre l’eccezione, restando irrilevante la natura propria o impropria della garanzia (vedi ora Cass. sez. un. n. 24707 del 2015, che supera quella distinzione ed anche Cass. sez. un. n. 13968 del 2005, che, peraltro, a proposito della chiamata in garanzia ex art. 1917 c.c., si era staccata dalla qualificazione come garanzia propria).

p.5. In base alle svolte considerazioni, deve, dunque, dichiararsi la competenza del Tribunale di Ascoli su tutta la controversia.

Dinanzi ad esso il giudizio sarà riassunto nel termine di cui al’art. 50 c.p.c., dalla comunicazione del deposito della presente.

p.6. Le spese seguono la soccombenza quanto alla Clinica ed alla due assicuratrici: essa è riferibile alla Clinica, perchè non rinunciando espressamente alla sua eccezione ingenerò situazione di dubbio che è stata concausa della declinatoria di competenza; è riferibile anche alle chiamate in causa, rilevandosi che l’UGF ha pure qui resistito e che l’AXA nella sua conclusionale nel giudizio di merito argomentò ancora sull’incompetenza.

Viceversa, nei riguardi del P. le spese possono compensarsi, in quanto egli non aveva formulato l’eccezione di incompetenza e non ha nemmeno resistito in questa sede.

Le spese si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ne va disposta la distrazione a favore del difensore della ricorrente, che ne ha fatto richiesta.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Ascoli Piceno. Condanna la resistente, l’AXA e la Clinica Casa di Cura porta s.r.l. alla rifusione al ricorrente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro quattromilatrecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge ed oltre il rimborso del contributo unificato se corrisposto. Compensa le spese nei confronti del P.. Fissa per la riassunzione il termine di cui all’art. 50 c.p.c., con decorso dalla comunicazione del deposito della presente. Distrae le spese liquidate a favore dell’Avvocato Otello Bagalini.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA