Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22132 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. III, 25/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 25/10/2011), n.22132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2352/2010 proposto da:

L.M. (OMISSIS) in proprio e nella qualità di

eredi di L.V. ( E.), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso il proprio studio;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA (OMISSIS) nella qualità di Impresa

designata per territorio alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime

della Strada in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BAIAMONTI 10, presso lo Studio

CALDORO, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGALDI Renato, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4470/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

17.12.08, depositata il 30/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 22 gennaio 2010 L.M., in proprio e quale erede di L.V., ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 30 dicembre 2008 dalla Corte d’Appello di Napoli, che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale quanto alla liquidazione delle spese di primo grado.

La Assicurazioni Generali S.p.A. ha resistito con controricorso.

2 – Il ricorso è inammissibile poichè le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito (Cass. Sez. Un. n. 16037 del 2010) che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.

I principi sopra enunciati sono stati recepito e applicati di recente anche da questa stessa sezione (vedi Cass. Sez. 3^ n. 293 del 2011).

3. – Con riferimento alla liquidazione delle spese di questo giudizio sono rilevanti le considerazioni che l’orientamento giurisprudenziale sopra enunciato è successivo al ricorso e che, in precedenza, la giurisprudenza era divisa (ma la più recente favorevole) sulla legittimazione del difensore ad impugnare la sentenza che avesse omesso di pronunciare sulla domanda di distrazione delle spese.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata a difensore del ricorrente;

Costui ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto per adesione anche dal difensore della resistente;

5.- Ritenuto che, non essendovi altri ricorsi da decidere, vada dichiarata l’estinzione del giudizio;

visti gli artt. 380 bis 390 e 391 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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