Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22132 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 12/09/2018), n.22132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13208/2016 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro e legale rappresentante pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.F., R.K., S.L., SA.CR.,

SU.ID.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA n.

2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO AMERICO, rappresentati e

difesi dall’avvocato PIETRO DINOI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 837/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 26.11.2015, la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato proposta da R.K. e altri litisconsorti indicati in epigrafe e ha condannato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a risarcir loro i danni T.U. n. 165 del 2001, ex art. 36, liquidati in 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, nonchè al pagamento delle differenze retributive derivanti dal ricalcolo della retribuzione dovuta sulla base dell’anzianità di servizio effettivo e in misura pari a quella spettante ai docenti a tempo indeterminato;

che avverso tale pronuncia il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura;

che gli intimati hanno resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

che essa è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, una prima volta soltanto al Ministero ricorrente, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, e indi, disposto il rinvio a nuovo ruolo per rinnovare gl’incombenti di rito, soltanto alle parti controricorrenti;

che appare pertanto necessario rinnovare la comunicazione ad ambo le parti, previa fissazione di nuova adunanza camerale.

PQM

La Corte rinvia la causa all’adunanza camerale del 10.10.2018, mandando in Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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