Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22132 del 04/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 04/09/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 04/09/2019), n.22132
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25905-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
LA TERNA – RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA, in persona del procuratore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RUSSO CORVACE, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO EMMA, LAURA
TRIMARCHI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1020/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/02/2018; udita la relazione
della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO
ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 20 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. contro l’avviso con il quale l’Agenzia delle entrate aveva liquidato imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione all’atto stipulato tra la società contribuente e Rete Rinnovabile s.r.l., definito come contratto di affitto, relativo ad un terreno sito nel Comune di Basiliano destinato alla costruzione di un impianto fotovoltaico, e riqualificato dall’Ufficio come contratto di concessione di diritto reale di superficie. Disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello per non avere l’Agenzia delle entrate censurato il capo della sentenza di primo grado che aveva statuito sul difetto di motivazione dell’atto impugnato, rilevava la CTR che il contratto intercorso tra Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e Rete Rinnovabile s.r.l., interpretato secondo la comune intenzione delle parti, quale emergeva dal suo insieme e dalle singole clausole contrattuali, presentava il contenuto e gli effetti propri di un contratto di locazione, costitutivo di un diritto reale di godimento, e non di un contratto di concessione di un diritto reale di superficie, come invece ritenuto dall’Amministrazione finanziaria.
Avverso la suddetta sentenza, con atto del 5 settembre 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Resiste con controricorso la società contribuente e propone ricorso incidentale, affidato ad un motivo.
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, nonchè degli artt. 952,953,1322,1571,1576,1587,1590 e 1615 c.c., per avere erroneamente la CTR qualificato l’atto negoziale in discussione come contratto di affitto/locazione e non come contratto di concessione del diritto reale di superficie.
Con il ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., per non avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello nonostante l’Ufficio non avesse impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva statuito sul difetto di motivazione dell’atto impositivo.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione prospettata con il ricorso principale renda opportuna la trattazione della causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3, (in termini, Cass. n. 29910 del 2018).
Invero, come evidenziato dalla ricorrente nella memoria difensiva, già con ordinanze nn. 7919, 7918 e 7919 del 2019 questa sezione, tenuto altresì conto della circostanza che sono pendenti presso la quinta sezione civile questioni del tutto analoghe e aventi le stesse parti (R.G. 9524 del 2017; 9536 del 2017; 10025 del 2017; 10032 del 217; 9961 del 2017), ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.
La causa va dunque rinviata a nuovo ruolo e rimessa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019