Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22132 del 02/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 02/11/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 02/11/2016), n.22132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza di ufficio proposto dal Tribunale di

Napoli sezione distaccata di Ischia con ordinanza N. R.G. 339/2012

depositata il 28/10/2015 nel provvedimento tra:

D.F.G.;

contro

PREFETTURA NAPOLI, EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS);

sulle conclusioni del P.G. in persona del Dott. Alberto Cardino

chiede che Codesta Suprema Corte voglia dichiarare

l’inammissibilità del proposto regolamento, assumendo i

provvedimenti di cui all’art. 49 c.p.c., comma 2;

avverso l’ordinanza N. R.G. 339/2012 del TRIBUNALE DI NAPOLI SEDE

DISTACCATA DI ISCHIA del 28/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. Con ordinanza del 28 ottobre 2015 il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, ha proposto conflitto di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., avverso la sentenza del 27 febbraio 2012 del Giudice di Pace di Ischia, che aveva declinato a favore del detto tribunale la competenza sulla controversia introdotta da D.F.G. contro la s.p.a. Equitalia Sud e la Prefettura di Napoli avverso un provvedimento di preavviso di fermo amministrativo notificato da detta s.p.a. in relazione a pretesa di riscossione fondata su due cartelle esattoriali concernenti sanzioni per violazioni del C.d.S..

p.2. Il Giudice di Pace aveva declinato la competenza assumendo, sulla falsariga di Cass. sez. un. n. 20931 del 2011, che il provvedimento impugnato aveva natura esecutiva e che riguardo all’opposizione si configurava una competenza per materia del tribunale.

p.3. Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti costituite unitamente al decreto di fissazione dell’odierna adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. L’istanza di regolamento di competenza, conforme a quanto ha concluso il Pubblico Ministero, dev’essere dichiarata inammissibile, in quanto l’esercizio del potere di conflitto è avvenuto da parte del Tribunale tardivamente.

Risulta, infatti, che, a seguito della riassunzione operata dal D.F., il giudizio davanti al Tribunale si è articolato, dopo la prima udienza di comparizione del 28 settembre 2012, con altre due udienze, quindi con una quarta udienza, tenutasi il 13 giugno 2014, nella quale vennero precisate le conclusioni, di seguito con altre due udienze, nelle quali ebbe luogo rinvio della discussione, ed in fine con la lettura, all’udienza del 28 ottobre 2015, dell’ordinanza di elevazione del conflitto.

Ora, per costante orientamento di questa Corte, l’esercizio del potere di conflitto di cui all’art. 45 c.p.c., da parte del giudice della riassunzione della causa, dopo declinatoria di competenza di altro giudice, deve avvenire nel limite segnato dall’art. 38 c.p.c., per il rilievo da parte del giudice delle questioni di competenza rilevabili d’ufficio (ex multis, Cass. (ord.) n. 16143 del 2015, secondo cui: “In materia di regolamento di competenza d’ufficio, il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di sollevare il conflitto di competenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto il regolamento inammissibile perchè richiesto dopo l’udienza ex art. 183 c.p.c. – nel testo introdotto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 maggio 2005, 80 -, nella quale era stato disposto un mero rinvio, senza, peraltro, che neppure nell’udienza successiva fosse stato sollevato il conflitto, essendosi il giudice attivato a norma dell’art. 45 c.p.c., solo a scioglimento della riserva assunta dopo la concessione di termini per il deposito di note illustrative, estranee, oltretutto, alla questione di competenza)”.

Nel caso di specie, come s’è rilevato, il Tribunale ha dato corso allo svolgimento del giudizio riassunto per varie udienze, fino all’udienza di discussione e solo all’esito ha elevato il conflitto.

p.2. Il conflitto è, dunque, dichiarato inammissibile.

PQM

La Corte dichiara inammissibile l’istanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2016

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