Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22131 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. III, 25/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 25/10/2011), n.22131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2312/2010 proposto da:

D.M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato VIGGIANO Filippo giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EDERA COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI SPA in Liquidazione Coatta

Amministrativa in persona del legale rappresentante il Commissario

Liquidatore, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato TASSONI

Francesco, che la rappresenta e difende giusta mandato a mandato del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA, E.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4101/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

28/10/08, depositata il 28/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Tassoni Francesco, difensore della controricorrente

che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che ha

concluso conformemente alla relazione.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato in data 11 gennaio 2010 D.M. A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 28 novembre 2008 dalla Corte d’Appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, aveva dichiarato E.R. responsabile esclusivo del sinistro in cui era rimasta coinvolta la ricorrente, ma aveva compensato le spese del grado.

L’Edera Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. in l.c.a. ha resistito con controricorso, mentre E.R. e Generali S.p.A., quale impresa designata F.G.V.S., non hanno espletato attività difensiva.

2 – La formulazione dell’unico motivo di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – L’unico motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92, 93 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 3, 24, 38 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 5;

motivazione incongrua, contraddittoria, illogica e/o solo apparente e conseguente omessa pronuncia su questione fondamentale della controversia.

La rubrica indica una serie di ipotesi alternative, in tal modo compromettendo il carattere di specificità che ciascun motivo di ricorso per cassazione deve presentare (art. 366 c.p.c., n. 4).

Inoltre la censura attacca un potere discrezionale del giudice di merito, il cui unico limite è rappresentato dal divieto di porre le spese del giudizio a carico della parte risultata totalmente vittoriosa.

Ma, soprattutto, è decisivo il rilievo che il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle numerose norme di cui è stata denunciata la violazione e prescinde totalmente della motivazione addotta dalla Corte territoriale (si vedano, in particolare, le pagg. 3, 5 e 7 della sentenza impugnata), mentre manca il momento di sintesi necessario per specificare il fatto controverso, le ragioni per cui la motivazione della sentenza sarebbe, rispettivamente, incongrua, contraddittoria, illogica, apparente.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie;

la resistente ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio.

5 . – Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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