Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22131 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 04/09/2019), n.22131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19364-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARCO GAITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 599/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 16/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 16 marzo 2018 la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto da P.A.M. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Firenze che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro gli avvisi di liquidazione con i quali l’Agenzia delle entrate aveva revocato le agevolazioni concesse per l’acquisto della prima)i a causa del mancato trasferimento della residenza da parte dell’acquirente nel comune di ubicazione dell’immobile entro il termine di decadenza di 18 mesi. Riteneva la CTR che spettasse alla contribuente il beneficio fiscale, avendo la stessa, dopo aver acquistato il 3 maggio 2010 l’immobile sito in (OMISSIS) alla via (OMISSIS), depositato il 19 maggio 2011, entro il termine di 18 mesi dalla compravendita, la denuncia di trasferimento della residenza da Scandici a (OMISSIS) via (OMISSIS), dove viveva stabilmente dal maggio del 2011, come attestato dal fatto che il nome della P. compariva sulla cassetta postale e sul campanello dell’abitazione e che alla stessa erano intestate le utenze.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 18 giugno 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso la contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Va preliminarmente rilevato che la contribuente ha depositato istanza con la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per essersi la stessa avvalsa della definizione agevolata della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, provvedendo al pagamento degli importi liquidati dall’ufficio. Ciò premesso, osserva il Collegio che dalla documentazione allegata all’istanza non emerge l’intervenuto pagamento degli importi liquidati in applicazione del beneficio.

La causa deve essere pertanto rinviata a nuovo ruolo, invitando la contribuente a documentare l’intervenuto pagamento degli importi liquidati ai fini della definizione agevolata della controversia.

P.Q.M.

Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, invitando la contribuente a documentare l’intervenuto pagamento degli importi liquidati ai fini della definizione agevolata della controversia.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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