Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22131 del 02/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 02/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 02/11/2016), n.22131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicoka – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14428-2011 proposto da:

B.M., C.F. (OMISSIS), A.M.,

C.E., CE.MA., D.G.,

DE.SI.BE., G.F., L.M., M.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA QUATTRO FONTANE 149, presso

lo studio dell’avvocato DOMENICO MARRAZZO, che li rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA PER LA MOBILITA’ DEL COMUNE DI ROMA S.P.A., (già TRAMBUS

S.P.A.) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

21/23, presso lo studio degli avvocati MARCELLO DE LUCA TAMAJO,

CARLO BOURSIER NIUTTA, ANTONIO ARMENTANO FEDERICA PATERNO’, che la

rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9052/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/02/2011, R.G. N. 7224/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato DOMENICO MARRAZZO;

udito l’Avvocato FEDERICA PATERNO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14 febbraio 2011 la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava la domanda proposta da B.M., + ALTRI OMESSI

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non in contrasto con il disposto del D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, che impone il computo nell’anzianità di servizio del periodo di formazione e lavoro la previsione contrattuale che esclude una simile rilevanza con riferimento a specifici istituti retributivi come appunto gli scatti di anzianità.

Per la cassazione di tale decisione ricorrono i predetti lavoratori, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, po illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, la Società.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 726 del 1984, art. 3, commi 5 e 12 convertito nella L. n. 863 del 1984, denuncia l’erroneità della pronuncia ressa dalla Corte territoriale laddove ritiene compatibile con la citata previsione di legge la norma contrattuale intesa ad escludere la rilevanza dell’anzianità complessiva maturata dal lavoratore nel periodo di formazione e nel periodo di operatività del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in via generale prevista dalla disciplina legale, ai fini della titolarità di specifici istituti retributivi di origine contrattuale, quali appunto gli aumenti periodici di anzianità.

Il motivo deve ritenersi fondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte a sezioni unite e ribadito in successive pronunzie a sezioni semplici (cfr. Cass. SS.UU. n. 20074 del 2010, Cass. ord. 14229 del 2011 e Cass. ord, n. 16888 del 2011), cui il Collegio intende dare continuità per il quale “La disposizione contenuta nel D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, commi 5 e 12, convertito, con modificazioni nella L. 19 dicembre 1984, n. 863, secondo cui in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, anche quando l’anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità previsti dall’art. 7, lett. C), dell’Accordo Nazionale 11.4.1995, riprodotto nel successivo art. 7, lett. C) dell’Accordo Nazionale 27.11.2000, per gli Autoferrotranvieri.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2016

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