Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22130 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22130

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21529-2013 proposto da:

GENERAL TUBI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA TORTONA 4, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO LATELLA, che lo rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

AMA SPA in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 40,

presso lo studio dell’avvocato DAMIANO LIPANI, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 217/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata l’08/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato TONELLI per delega

dell’Avvocato LIPANI che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società General Tubi S.r.l. proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, avverso i ruoli n. 2007/13384 e n. 2007/13385, resi esecutivi in data 25.7.2007, e una cartella di pagamento, con causale “Tariffa Rifiuti Urbani” – ente creditore AMA Servizi Comunali S.p.A., per gli anni di imposta 2004-2006, assumendo che la superficie assoggettata a tassazione, pari a mq 2085, era adibita a mero deposito di materiali e merci. La CTP di Roma, con sentenza n. 223/27/10, rigettava il ricorso, dichiarando non dovute le sanzioni. La General Tubi S.r.l. proponeva appello innanzi alla CTR del Lazio che veniva rigettato. La società contribuente propone ricorso per la cassazione della sentenza, in epigrafe indicata, svolgendo quattro motivi. Si è costituita con controricorso la società AMA S.p.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica: ” Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4″, atteso che l’estrema concisione della motivazione in diritto della impugnata sentenza rende impossibile individuare le ragioni che stanno alla base della decisione, con conseguente declaratoria di nullità della sentenza.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: ” Violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

In subordine, violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’attuale formulazione, per omesso esame circa un fatto decisivo”, atteso che la motivazione della decisione, oltre ad essere meramente apparente in quanto per la sua genericità ed astrattezza non esplicita alcuna “ratio decidendi”, è anche del tutto insufficiente rispetto ai rilievi formulati dalla ricorrente perchè omette di esaminare e motivare il fondamentale rilievo, ripetutamente sollevato negli atti di causa, che nel caso de quo non trattasi di rifiuti speciali, bensì di merci da commerciare ivi collocate, senza interventi di lavorazione e quindi senza produzione di rifiuti.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica: ” Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 138 del 2002, art. 14, comma 2, e del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. N), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″, atteso che i giudici di appello, con l’impugnata sentenza, hanno apoditticamente affermato che la ricorrente produce rifiuti speciali e, quindi, hanno ritenuto assoggettabile a tariffa la superficie ove detti rifiuti sarebbero prodotti, laddove la produzione documentale, ed in particolare le fatture documentano semplicemente la vendita di scarti ferrosi, legacci, limatura, rottami vari che non possono essere considerati residui di lavorazione industriale ed artigianale, nè tantomeno dette fatture possono fare presumere lo smaltimento in proprio di rifiuti speciali, attraverso un soggetto diverso dal gestore pubblico, come pretende controparte, perchè in questa ipotesi le fatture avrebbero dovuto documentare un preciso servizio reso dal soggetto terzo a favore della General Tubi S.r.l., con corrispettivo ed IVA a carico di quest’ultima.

4. Con il quarto motivo, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4” atteso che il giudice di appello ha apoditticamente affermato che il fatto stesso che si occupi un immobile vi è produzione di rifiuti, laddove lo stesso Regolamento del Comune di Roma prevede espressamente alcuni casi di esenzione nell’art. 10, tra i quali la lett. b) per aree: “Nelle quali si effettua esclusivamente lo stoccaggio di merci e/o materiali e fini di conservazione o deposito senza alcun intervento di lavorazione, imballaggio o altra attività che possa produrre rifiuti”.

5. I motivi di ricorso, per connessione logica, possono essere trattati congiuntamente.

5.1. La questione oggetto di esame riguarda l’assoggettabilità a TARI di aree utilizzate da una società, che assume di svolgere attività di rivendita di tubi termoidraulici ed acciai speciali, chiusini ecc., ove sono collocati scarti ferrosi, legacci, limatura e rottami vari, non assoggettati ad alcun processo di lavorazione, ma finalizzati alla vendita a terzi. La società contribuente afferma che nel caso di specie non trattasi di rifiuti speciali, bensì di merci da commercializzare ivi sistemate.

6. La Tassa rifiuti (TARI) ha sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (noti in precedenza con gli acronimi di TARSU e, successivamente, di TIA e TARES), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria.

L’imposta è dovuta, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza della previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti.

Ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 649, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

Emerge dalla sentenza impugnata, e non è contestato in atti, che il Regolamento del Comune di Roma n. 885 del 2003, ha assimilato alcune tipologie di rifiuti, tra cui quelli oggetto delle fatture allegate dalla società contribuente, che si sostiene essere state oggetto di cessione a terzi, ai rifiuti urbani.

7. Parte ricorrente lamenta di non essere tenuta al pagamento dell’imposta, non essendo produttrice di rifiuti speciali, atteso che l’area in contestazione è essenzialmente adibita al deposito di materiale ferroso, finalizzato alla vendita. La società Ama, Azienda Municipale Ambiente S.p.A., costituitasi con controricorso, deduce che la notevole quantità di scarti ferrosi prodotti dalla controparte rende assolutamente inverosimile che nei locali ove la General Tubi esercita la propria attività si effettui il mero stoccaggio di merci e/o materiali, senza attività di lavorazione, imballaggio o altra attività che possa produrre rifiuti. Conclude che la CTR ha correttamente ritenuto assoggettabile alla TARI l’area per produzione di rifiuti speciali assimilabili agli urbani in forza del Regolamento n. 885 del 2003 del Comune di Roma, adottato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 22.

8. Ciò premesso, estendendo alla TARI l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di TARSU, con riguardo al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, salva l’applicazione sulla stessa di un “coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi” e chiaramente presuppone l’assoggettamento all’imposta dei soli rifiuti urbani e salvo il diritto ad una riduzione della tassa in caso di produzione di rifiuti assimilati ” smaltiti in proprio” (Cass. n. 6359 del 2016).

In tale materia grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l’esenzione, costituendo questa, un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 9731 del 2015).

9. Questa Corte ha recentemente precisato che: “i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui del ciclo di lavorazione, per cui risulta ininfluente che possano essere qualificati o meno come rifiuti assimilati agli urbani. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la esenzione o riduzione delle superfici tassabili deve intendersi limitata a quella parte di esse su cui insiste l’opificio vero e proprio, perchè solo in tali locali possono formarsi rifiuti speciali, per le specifiche caratteristiche strutturali relative allo svolgimento dell’attività produttiva, mentre in tutti gli altri locali destinati ad attività diverse, i rifiuti devono considerarsi urbani per esclusione, salvo che non siano classificati rifiuti tossici o nocivi, e la superficie di tali locali va ricompresa per interno nell’ambito della superficie tassabile (uffici, depositi, servizi ecc.), inoltre tale classificazione costituisce accertamento di fatto, riservato al giudice del merito” (Cass. n. 26725 del 2016).

10. L’impossibilità di produrre rifiuti deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei locali. Questa Corte ha precisato che: “La situazione che legittima l’esonero si verifica allorquando l’impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell’area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto che l’area ed il locale siano stabilmente, e cioè in modo permanentemente e non modificabile, insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti. La funzione di magazzino, deposito o ricovero è invece una funzione operativa generica e come tale non rientra nella previsione legislativa” (Cass. n. 19720 del 2010). Al riguardo, con sentenza n. 2814 del 2005 si è esplicitamente affermato che: “i magazzini, qualora siano destinati al ricovero di beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio, concorrono all’esercizio dell’impresa e vanno perciò riguardati come aree operative, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita”.

Va aggiunto che, nella fattispecie, non si vede sotto quale profilo l’adibizione dell’area a deposito di materiale ferroso potrebbe farlo considerare escluso dalla possibilità di produrre rifiuti, trattandosi di un’area adibita a deposito per la quale la normativa non contempla alcuna ipotesi di esenzione.

11. Ne consegue che la decisione impugnata non merita censura, con conseguente rigetto del ricorso. Spese alla soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.200,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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