Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2213 del 30/01/2020
Cassazione civile sez. II, 30/01/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2213
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20808/2016 R.G. proposto da:
S.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Aldo Starace per
procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma
presso lo studio dell’Avv. Claudia De Curtis al viale Giuseppe
Mazzini n. 142;
– ricorrente –
contro
C.A.;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 2127,
depositata il 24 maggio 2016;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone nell’udienza
pubblica del 13 dicembre 2019;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per la declaratoria
di estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La controversia riguarda una scrittura privata del 30 dicembre 2000 avente ad oggetto il trasferimento da S.A. ad C.A. di un locale commerciale in Vico Equense, scrittura che la S. qualifica come mero preliminare di vendita e il C. ha inteso come vendita definitiva.
Adito dal C., il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, ha dichiarato avvenuto il trasferimento dell’immobile e ha condannato la S. al risarcimento del danno nella misura di Euro 260.000,00, ponendo a carico dell’acquirente C., previa compensazione dei debiti, l’obbligo di pagare il residuo prezzo di Euro 49.874,13.
In accoglimento solo parziale del gravame della S., la Corte d’appello di Napoli ha quantificato il danno risarcibile nella minor somma di Euro 175.495,92 e il residuo prezzo nella superiore misura di Euro 134.378,21.
S.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
C.A. è rimasto intimato.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
In data 5 dicembre 2019 è stato depositato atto di rinuncia, sottoscritto da S.A. e dal suo difensore.
Non essendo l’intimato costituito in giudizio, l’effetto estintivo della rinuncia non è condizionato alla notifica a controparte, nè solleva un’esigenza di regolamento delle spese processuali.
Trattandosi di rinuncia all’impugnazione, neppure trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sul raddoppio del contributo unificato (Cass. 12 novembre 2015, n. 23175; Cass. 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020