Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2213 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2213 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: CAIAZZO ROSARIO

ORDINANZA
sul ricorso n. 23801/11, proposto da:
APO Capo D’Orlando Associazione Tra Produttori Ortofrutticoli, in persona del
legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. Giuseppe Amendolia, che la
rappres. e difende, con procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e difende;
CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza n. 150/02/2010 della Commissione tributaria regionale
della Sicilia, depositata il 29/6/2010;
udita la relazione del consigliere dott. Rosario Caiazzo, nella camera di
consiglio del 22 maggio 2017.
RILEVATO CHE
L’APO “Capo D’Orlando Associazione tra produttori ortofrutticoli” propose
ricorso, innanzi alla Ctp di Messina, avverso un avviso d’accertamento, che
rettificò la dichiarazione per il 1997, con recupero a tassazione irpeg e ilor.
L’ufficio si costituì, resistendo al ricorso.

Data pubblicazione: 30/01/2018

La Ctp accolse il ricorso con sentenza appellata dall’ufficio; la Ctr accolse
l’appello, argomentando che l’avviso d’accertamento impugnato fu emesso
sulla base del p.v.c., in esso richiamato, conosciuto dal contribuente.
L’APO ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi.
Resiste l’Agenzia con controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza
del ricorso.

Con il primo motivo, la parte ricorrente ha denunziato la violazione e falsa
applicazione delle norme in tema d’ammissibilità dell’appello, con riferimento
agli artt. 327 c.p.c. e 16,6°c., della I. n. 289/02, avendo la Ctr erroneamente
ritenuto l’appello ammissibile, in quanto non era da applicare la sospensione
del giudizio poiché il contribuente non aveva presentato la domanda di
condono.
Con il secondo motivo, è stata lamentata la violazione e falsa applicazione
dell’art. 7 I. n.212/2000, in quanto l’ufficio non aveva allegato all’avviso
d’accertamento alcuni processi verbali in esso indicati.
Con il terzo motivo, parte ricorrente ha denunziato la nullità della sentenza
della Ctr per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n.546/92 e
dell’art. 112 c.p.c., nonché per vizio motivazionale, avendo la Ctr motivato
l’avviso d’accertamento richiamando il p.v.c., senza indicare le ragioni del
convincimento, contestando altresì la valenza probatoria del processo verbale
di constatazione.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo non può essere accolto. Al riguardo, la ricorrente ha lamentato
che il giudice d’appello non accolse l’eccezione d’inammissibilità dell’appello,
perché proposto oltre il termine annuale, non essendo applicabile la
sospensione dei termini, di cui al predetto art. 16,6°c., della I. n. 289/02.
Risulta applicabile al caso concreto la suddetta norma, laddove prevede che le
liti che possono essere definite ai sensi delle relative disposizioni sono sospese,
sino all’i giugno 2004, “salvo che il contribuente non presenti istanza di
trattazione, i termini per la proposizione dei ricorsi, appelli..”.

CONSIDERATO CHE

Ora, dagli atti non emerge che il contribuente propose istanza di trattazione,
per cui è applicabile alla proposizione del ricorso in appello la sospensione
suddetta, con la conseguente ammissibilità dell’impugnazione.
Il secondo motivo è del pari infondato, non risultando alcuna violazione dell’art.
7, come si evince dalla ampia motivazione della Ctr secondo cui l’avviso

p.v.c., e il contribuente era stato posto in condizioni di conoscert i ei
d valutare
la pretesa tributaria.
Infine, il terzo motivo è inammissibile. Anzitutto, non è stato specificato
l’oggetto del vizio di ultrapetizione; inoltre il ricorrente ha inteso in sostanza
censurare la valutazione probatoria della Ctr in ordine agli accertamenti
contabili posti a sostegno dell’avviso impugnato, senza però indicare quali
elementi avrebbero dovuto essere invece esaminati e le ragioni della relativa
decisività.
Pertanto, tale motivo è generico e confonde inestricabilmente le due censure,
derivandone l’inammissibilità.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in
favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella
somma di euro 10150,00 per compensi, e al rimborso delle spese prenotate a
debito.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2017.
Il Presidente
Il giudice est.

d’accertamento in esame era stato correttamente motivato sulla base del

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