Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2213 del 30/01/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2213 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 31675-2006 proposto da:
MARILA DI BANO ADRIANO & C SAS P.I.00199000290,

in

elettivamente domiciliato

ROMA, V.LE G. MAZZINI

119, presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA MARIA

e

GRAZIA, rappresentatct

difesck dagli avvocati

BIASIBETII MARISA, GARBIN LIVIO;
– ricorrenti –

2012
contro

2581

BATTISTINI

GIUSEPPE,

BATTISTINI

ALBERTO,

elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO DELLA GANCIA
5, presso lo studio dell’avvocato MIELE RENATO,

Data pubblicazione: 30/01/2013

dall’avvocato MARTELLATO

rappresentati e difesi
LUIGINO M.;

– controricorrenti
non chè contro

BOSCARO GIUSEPPE JUNIOR;

sul ricorso 1315-2007 proposto da:
GENTILE ANNA,

GENTILE NICOLA,

GENTILE ANTONIA,

GENTILE GIUSEPPE, GENTILE LIVIA, in persona del loro
procuratore speciale sig.ALBERTO BATTISTINI
BTTLRT4OH17G2241-1, gelettivamente domiciliati in ROMA,
LARGO DELLA GANCIA 5, presso lo studio dell’avvocato
MIELE RENATO, rappresentati e difesi dall’avvocato
MARTELLATO LUIGINO MARIA;
controricorrenti ricorrenti incidentali-

MARILA DI RANO ADRIANO & C SAS P.I.00199000290,
elettivamente

domicillatq

in ROMA, V.LE

G.

MAZZINI

119, presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA MARIA
GRAZIA, rappresentata

e

difeso‘ dagli avvocati

BIASIBETTI MARISA, GARBIN LIVIO;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè contro

BOSCARO GIUSEPPE JUNIOR;

avverso

la

sentenza

n.

1821/2005

intimato

della CORTE

D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/11/2005;

– intimato –

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/12/2012 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito l’Avvocato Ottavio M.V. ANNINO del foro di
LATINA con delega depositata in udienza dell’Avvocato

l’accoglimento del ricorso principale rigetto del
resto;
udio l’Avvocato MARTELLATO Luigino Maria, difensore
dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso
principale e l’accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per

il

rigetto

del

ricorso

l’inammissibilità dell’incidentale.

principale

e

GARBIN Livio difensore del ricorrente che ha chiesto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato 1’8-6-1994 Battistini Alberto e
Battistini Giuseppe (quest’ultimo cessionario del credito del primo),
esponevano che Battistini AlbeXrto in data 16-1-1985 aveva ottenuto

pagamento della somma di lire 300.000.000, in proporzione alla sua
quota ereditaria e nei limiti dell’accettazione dell’eredità
beneficiata; che tale decreto, dichiarato provvisoriamente esecutivo,
era divenuto definitivo nel maggio del 1994; che con atto per notaio
Todeschini del 6-8-1993 Bano Adriano, quale procuratore del
Boscaro, aveva venduto alla società Mania s.a.s. di Bano Luigina &
C. (di cui all’epoca Bano Adriano era socio accomandante, mentre
ora era socio accomandatario) un terreno con fabbricati rurali sito in
via Giotto di Vigonovo; che la compravendita aveva pregiudicato la
garanzia patrimoniale del debitore. Tanto premesso, gli attori
convenivano la Marila s.a.s. e Boscaro Giuseppe dinanzi al Tribunale
di Venezia, per sentir dichiarare, ai sensi dell’art. 2901 c.c.,
l’inefficacia nei loro confronti del menzionato atto di compravendita
del 6-8-1993.
All’udienza del 17-12-1999 intervenivano volontariamente in
giudizio Gentile Antonia, Giuseppe, Anna, Livia e Nicola, quali
eredi di Gentile Vito, i quali, dichiarandosi a loto volta creditori del
Boscaro per la somma di lire 250.000.000 in forza di un decreto

decreto ingiuntivo nei confronti di Boscaro Giuseppe per il

ingiuntivo del 28-9-1990, chiedevano anch’essi la revoca dell’atto di
compravendita del 6-8-1993, in quanto pregiudicante le loro ragioni
di credito.
Con sentenza depositata il 4-8-2000 il Tribunale di Venezia

domanda dei Battistini.
Con atto di citazione notificato il 24-10-2001 gli eredi Gentile
proponevano appello avverso la predetta decisione, deducendo che il
Tribunale aveva male interpretato l’art. 13 della legge n. 276 del
1997, e che il lolo intervento in giudizio, essendo stato effettuato
prima che le parti precisassero le conclusioni, doveva ritenersi
tempestivo.
Con separato atto di citazione notificato in pari data anche
Battistini Alberto e Giuseppe proponevano appello avverso la stessa
sentenza, sostenendo che la prova del pregiudizio del creditore
prescinde dalla dimostrazione dell’incapienza del patrimonio residuo
e che, in ogni caso, era stato dimostrato che dopo la vendita il
patrimonio del debitore si era ridotto al di sotto del valore dei
crediti.
Con sentenza depositata il 16-11-2005 la Corte di Appello di
Venezia rigettava l’appello proposto dagli eredi Gentile, rilevando
che l’intervento effettuato all’udienza del 7-12-1999 era tardivo, in
quanto la causa era già stata rimessa al Collegio in data 20-12-

2

dichiarava tardivo l’intervento degli eredi Gentile e rigettava la

1996\17-10-1997 dopo che tutte le parti già costituite avevano
precisato le loro conclusioni, e la restituzione della causa
all’istruttore era avvenuta al solo fine dell’esperimento del tentativo
di conciliazione, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 276 del 1997. La

Battistini e dichiarava, pertanto, l’inefficacia nei confronti di questi
ultimi dell’atto di compravendita del 6-8-1993. Il giudice del
gravame, in particolare, nell’osservare che ai fini dell’accoglimento
della revocatoria non occorre la sussistenza di un pregiudizio
effettivo, ma è sufficiente anche un pericolo di danno, rilevava che
gli attori, mediante la produzione del decreto ingiuntivo e dell’atto
di compravendita posto in essere dal Boscaro, avevano dimostrato
che tale atto di disposizione era potenzialmente pregiudizievole, in
relazione al valore del credito degli appellanti ed al valore del bene
non esistente più nel patrimonio del debitore.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Mania
s.a.s. di Bano Adriano & C., sulla base di tre motivi.
Battistini Alberto e Battistini Giuseppe hanno resistito con
controricorso.
Gentile Antonia, Giuseppe, Anna, Livia e Nicola, quali eredi
di Gentile Vito, in persona del loro procuratore speciale Battistini
Alberto, giusta procura speciale per notaio Pezzola del 30-1-1995,

Corte territoriale accoglieva invece il gravame proposto dai

hanno proposto ricorso incidentale, al quale ha resistito con
controricorso la Mania s.a.s. di Bano Adriano & C.
In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie
ex art. 378 c..p.c.

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei due ricorsi,
ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
1) Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la
violazione dell’art. 2901 c.c. Deduce che la Corte di Appello ha
errato nel ritenere sufficiente, ai fini dell’accoglimento dell’azione
revocatoria, il semplice pericolo di danno anziché la sussistenza di
un effettivo pregiudizio. Sostiene che alla convenuta non può essere
imputato alcun pregiudizio né tanto meno pericolo di danno, in
quanto dalla documentazione dalla stessa prodotta risulta che il
Boscaro, con il danaro pagato dalla Mania s.a.s., ha acquistato la
metà di un immobile sito in Campolongo Maggiore, limitandosi
quindi a permutare un bene immobile con un altro.
Con il secondo motivo la società Marila lamenta la violazione
dell’art. 2901 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., assumendo
che i creditori appellanti non hanno offerto la prova dell’asserita
variazione qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore
determinatasi per effetto dell’atto di disposizione. Sostiene che, al
contrario, dalla documentazione prodotta in primo grado dalla

MOTIVI DELLA DECISIONE

convenuta si evince non solo la perfetta corrispondenza dei valori
commerciali delle quote relative ai beni di Vigonovo e di
Campolongo Maggiore, ma anche che l’atto di disposizione
impugnato non ha ridotto né modificato il patrimonio del debitore.

degli artt. 115, 116, 132 c.p.c., e 118 disp. att. c.p.c., in relazione
all’art. 360 n. 3 r 5 c.p.c., si duole dell’omessa valutazione delle
prove offerte dalla convenuta. Sostiene che la Corte di Appello, nel
ritenere sfornite di prova tutte le dichiarazioni della società Mania,
non ha tenuto conto della documentazione contenuta nel fascicolo di
primo grado, depositato in appello il 31-5-2005, dalla quale risulta
che, in considerazione della quota spettante a Bosearo Giuseppe
junior sull’eredità paterna, il debito del predetto ammonta a lire
150.000.000.
Con l’unico motivo i ricorrenti incidentali lamentano la
violazione dell’art. 13 della legge 22-7-1997 n. 276, in relazione alla
ritenuta tardività dell’intervento da essi spiegato all’udienza fissata
dinanzi al GOA per il tentativo di conciliazione ai sensi della
predetta disposizione di legge.
2) I primi due motivi di ricorso principale, che per ragioni di
connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati..
Secondo il costante orientamento di questa Corte, l’azione
revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando la violazione

credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia
generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a
ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi,
accertando la sua inefficacia nei confronti del ereditare stesso.

Pertanto, condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del
creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui
configurabilità non è necessario che sussista un danno concreto ed
effettivo, essendo invece sufficiente un pericolo di danno derivante
dall’atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica
della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta
l’esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità
(tra le tante v. Cass. 18-2-2000 n. 1804; Cass. 29-3-1999 n. 2971;
Cass. 8-7-1998 n. 6676; Cass. 10-7-1997 n. 6272; Cass. 15-6- 1995
n. 6777). Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore
(eventus damni),

pertanto, è sufficiente una variazione sia

quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore
(v. Cass. 18-3-2005 n. 5972; Cass. 27-10-2004 n. 20813; Cass. 2910-1999 n. 12144), e quindi anche la mera trasformazione di un bene
in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com’è
tipico del danaro (v. Cass. 17-1-2007 n. 966), in tal caso
determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale
infruttuosità di una futura azione esecutiva (v. Cass. 7-7-2007 n.
15310; Cass. 15-2-2007 n. 3470; Cass. 1-6-2000 n. 7262).

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Non essendo richiesta, a fondamento dell’azione revocatoria
ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale
del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più
incerta o difficile la soddisfazione del credito, l’onere di provare

patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al
convenuto nell’azione di revocazione che eccepisca l’insussistenza,
sotto tale profilo, dell’eventus damni (v. Cass. 7-10-2008 n. 24757;
Cass. 18-3-2005 n. 5972; Cass. 6-8-2004 n. 15257; Cass. 24-7-2003
n. 11471).
Nella specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione
degli enunciati principi di diritto, avendo ritenuto la documentazione
prodotta dai creditori istanti idonea a dimostrare il potenziale
pregiudizio derivante ai medesimi dall’atto di disposizione posto in
essere da Boscaro Giuseppe, in considerazione dell’ammontare del
credito (attestato dal decreto ingiuntivo ottenuto da Battistini
Alberto nei confronti del Boscaro) e del valore del bene sottratto alla
garanzia patrimoniale (comprovato dal prezzo indicato nell’atto di
vendita).
La valutazione espressa al riguardo si sottrae al sindacato dì
questa Corte, essendo sorretta da una motivazione corretta sul piano
logico e giuridico e costituendo espressione di un apprezzamento in
fatto rimesso al giudice di merito.

7

l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità

Non sussistono, pertanto, i vizi denunciati dalla ricorrente.
E’ evidente, al contrario, che quest’ultima, nel sostenere che il
denaro ricavato dalla vendita della quota di terreno in Vigonovo è
stato utilizzato dal Boscaro per acquistare altra porzione immobiliare

in questione non si è verificata alcuna variazione delle
caratteristiche quantitative e qualitative del patrimonio del debitore,
mira sostanzialmente ad ottenere una diversa e più favorevole
valutazione delle risultanze probatorie rispetto a quella compiuta
dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto del tutto apodittica e
sfornita di prova la tesi del mantenimento o accrescimento della
garanzia patrimoniale, addotta dalla convenuta. In tal modo, peraltro,
viene sollecitato a questa Corte l’esercizio di un potere di cognizione
esulante dai limiti del sindacato ad essa riservato, rientrando nei
compiti istituzionali del giudice di merito l’accertamento dei fatti
oggetto della controversia e la valutazione delle prove.
3) Anche il terzo motivo è privo di fondamento.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, il
giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla
parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica
istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa
esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti, per
la controparte, l’impossibilità di controdedurre e risultando per lo

in Campolongo e che, pertanto, per effetto dell’atto di disposizione

stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e
dei documenti al fini della decisione (Cass. 20-10-2005 n. 20287;
Cass. 16-3-2005 n. 5711; Cass. 24-12-2004 n. 23976; Cass. 6-42001 n. 5149; Cass. 16-8-1990 n. 8304).

Nella specie, pertanto, correttamente la Corte di Appello ha
ritenuto sprovviste di qualsiasi supporto probatorio le affermazioni
dell’appellata (quali quelle inerenti alla consistenza della sua quota
ereditaria), non avendo la Marita s.a.s. indicato su quali documenti si
fondavano le sue asserzioni.
4) Per le ragioni esposte il ricorso principale deve essere
rigettato, con conseguente condanna della società Mania al
pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dai
resistenti Battistini essendo stati interamente definiti con la presente
sentenza i rapporti tra le predette parti. Alla liquidazione di tali
spese si provvede in dispositivo.
5) La controricorrente Marila s.a.s. ha eccepito in limine
l’inammissibilità del ricorso incidentale, non avendo i Gentile
depositato la procura speciale conferita ai sensi dell’art. 77 c.p.c. a
Battistini Alberto, menzionata nel ricorso. Deduce che la procura
citata nel mandato è una procura generale alle liti, priva di qualsiasi
riferimento al giudizio di cassazione; laddove la procura speciale
richiesta ex art. 365 c.p.e. per il giudizio di cassazione deve essere

-A,

rilasciata direttamente dalla parte o di chi ha il potere di
rappresentarla in forza di un mandato generale ad negolia.
L’eccezione è infondata.
Deve premettersi che, in tema di rappresentanza processuale, il

difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto
soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura
sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio; con la
conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di
esclusione anche della

“legitimatio ad processum”

del

rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto
attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può
essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in
sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con
possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere del
potere rappresentativo (Cass. S.U. 16-11-2009 n. 24179).
Nella specie, dall’esame degli atti prodotti dagli eredi Gentile
nel giudizio di merito si evince che, con procura speciale per notaio
Pezzola del 30-1-1995, i medesimi hanno conferito a Battistini
Alberto il potere di “rappresentarli nelle cause civili instaurate per
il recupero del credito rappresentato dall’assegno bancario n.
5.897.437 tratto sul Credito Italiano, Padova, nei confronti di ogni
avente diritto e causa del sig. Boscaro Giuseppe”, attribuendo al

10

potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei

predetto “il potere di estinguere i giudizi, presenziando alle udienze,
discutendo le cause, esperendo ogni e qualsiasi attività necessaria e
conseguente, ivi compresa quella di transigere, conciliare, incassare
somme, rilasciare quietanze di saldo, nonché farsi sostituire,

procuratori domiciliatari ed eleggere domicilio in relazione alle
varie fasi delle cause di merito ed esecutive”, con “ogni opportuno
diritto e facoltà di rappresentanza, assistenza, difesa ed
impugnazione in ordine alle cause esperende, anche di rinvio ed
esecutive, senza obbligo di rendiconto. Il tutto con promessa di rato
e valido e con conferimento di ogni potere, diritto e facoltà attinente
al mandato”.
La formulazione della procura in esame non lascia adito a
dubbi di sorta circa il fatto che con essa sono stati conferiti al
Battistini ampi poteri di rappresentanza sia sostanziale che
processuale in relazione al rapporto dedotto nel presente giudizio,
avente ad oggetto un’azione revocatoria, strumentale alla
realizzazione del credito nascente dall’assegno bancario n.
5.897.437, in forza del quale i Gentile hanno chiesto e ottenuto
l’emissione del decreto ingiuntivo del 28-9-1990 nei confronti dì
Boscaro Giuseppe.
Ciò posto, si osserva che il mandatario, in forza di una procura
speciale “ad negotia”, può esercitare tutti i poteri e le facoltà

11

nominare procuratori e rinunciare agli atti del giudizio, … nominare

spettanti al mandante, inerenti e necessari all’esecuzione del mandato
ricevuto, compreso quello di instaurare un giudizio di legittimità e di
conferire quindi ai fini processuali la debita procura speciale al
difensore, a nulla rilevando che la procura a lui rilasciata dal

proporre ricorso per cassazione (Cass. 9-8-2005 n. 16736; Cass. 8-51995 n. 5021; Cass. 15-2-1990 n. 1104)
Nella specie, pertanto, il Battistini, in forza della procura “ad
negozia” ad esso conferita nel 1995, ben poteva proporre ricorso per
cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti dei
Gentile, rilasciando apposita procura speciale al difensore.
5) 11 motivo di ricorso incidentale è fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che, in tema di
intervento da parte del terzo nei giudizi trattati dalle sezioni stralcio
dei tribunali ordinari, la disposizione di cui all’art. 268 c.p.c., che
non consente, in generale, tale eventualità dopo la rimessione della
causa al collegio, va riferita all’udienza fissata per la precisazione
delle conclusioni dinanzi al giudice onorario (G.O.A.) nominato ai
sensi dell’art. 13 della legge n. 276 del 1997, e non alla precedente
udienza fissata dal giudice istruttore, avendo l’assegnazione della
causa al predetto giudice onorario riproposto necessariamente la
trattazione nelle successive fasi che hanno assorbito, reiterandole,
quelle già svolte, con la conseguenza che rispetto ad esse

va

12

mandante sia anteriore alla sentenza avverso la quale si intende

condotto lo scrutinio su eventuali preclusioni di legge (Cass. 9-92011 n. 18564).
Nella specie, pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla
Corte di Appello, deve ritenersi tempestivo l’intervento volontario

sensi del citato art. 13 della legge 22-7-1997 n. 276 per il tentativo
di conciliazione dinanzi al GOA, avendo le parti rinnovato la
precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 17-1-2000.
S’impone, di conseguenza, la cassazione con rinvio della
sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto tardivo e
inammissibile l’intervento degli eredi Gentile. Il giudice del rinvio,
che si individua in altra Sezione della Corte di Appello di Venezia,
provvederà anche sulle spese relative al rapporto tra i Gentile e la
società Marila.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie
l’incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso
incidentale e rinvia anche per le speséTU —gtra Sezione della Corte di
Appello di Venezia. Condanna la società Marila al pagamento delle
spese in favore dei Battistini, che liquida in curo 7.200,00, di cui
euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13-12-2012
Il Presidente

effettuato dagli eredi Gentile all’udienza del 17-12-1999, fissata ai

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