Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22129 del 20/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 22129 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 15864-2011 proposto da:
VANACORE GENOVEFFA VNCGVF70H55L845S, PANICO
RAFFAELA PNCRFL67S64L845C, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio
dell’avvocato CARLO MILARDI, rappresentate e difese dall’avvocato
PIETRO D’ANGIOLILLO, giusta procura speciale a margine del
ricorso;

– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

(Y

Data pubblicazione: 20/10/2014

nonehè contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580;

– intimato –

Regionale di NAPOLI del 17.12.09, depositata il 22/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
In fatto e in diritto
Panico Raffaella e Vanacore Genoveffa hanno proposto ricorso per cassazione
contro la sentenza resa dalla CTR della Campania n.45, depositata il 22.4.2010
Con tale decisione la CTR ha parzialmente accolto l’appello proposto dalle
contribuenti, rettificando ai fini dell’imposta di registro e ipotecaria alcuni dei
valori dalle stesse dichiarati in occasione della stipulazione dì un atto di
compravendita immobiliare del 2002.
Le parti ricorrenti hanno proposto diverse censure per violazione di legge e
difetto di motivazione.
L’intimata Agenzia, nel controricorso,
ha chiesto il rigetto
dell’impugnazione.Non si è costituito il Ministero dell’economia e finanze,
peraltro privo di legittimazione passiva.
I giudici di appello sono pervenuti alle rassegnate conclusioni di confermare i
valori dichiarati per il 18 per cento della particella 39 nonchè per l’intera
particella 40, sulla base di considerazioni e riferimenti del tutto generici, che
non consentono di avere contezza del percorso decisionale.
Ciò anche in considerazione del fatto che la questione posta dal ricorso va
esaminata e decisa tenendo conto anche dei principi desumibili dalle pronunce
di questa Corte (SU n.2550512006, n.23682/2007) che hanno puntualizzato, sia
il fatto che l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di
determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere
desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale
adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da
parte della regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, sia pure
che l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far
lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in
dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle
procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore
che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare
soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla
natura del tributo in questione, sia, infine, che l’inapplicabilità del criterio
fondato sul valore catastale dell’immobile impone di tenere conto, nella
Ric. 2011 n. 15864 sez. MT – ud. 09-07-2014
-2-

avverso la sentenza n. 113/45/2010 della Commissione Tributaria

li Collegio condivide la relazione comunicata alle parti
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso merita di essere accolto e la sentenza
impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania perché si uniformi ai
principi sopra espressi, provvedendo altresì sulle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis cpc
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania
anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 9 luglio 2014 nella camera di consiglio della sesta sezione civile
in Roma.

determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle
sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori
oneri di urbanizzazione sul valore stesso in comune commercio.
La questione posta dal ricorso sembra potersi definire sulla base del principio
secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza denunziabile
ai sensi dell’art.360 comma 1 n.5 c.p.c., nella duplice manifestazione di difetto
assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di
indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento
ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica
rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità
del suo ragionamento-cfr.Cass.n.1756/2006, n.890/2006-.
La decisione impugnata non appare in linea con il trascritto principio.

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