Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22129 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. III, 13/10/2020, (ud. 24/06/2020, dep. 13/10/2020), n.22129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8859-2018 proposto da:

HOTEL PIEMONTESE SRL, in persona del legale rappresentante,

rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Salussoglia e dall’avv.

Antonio Grieco e con i medesimi elettivamente domiciliato presso lo

studio di quest’ultimo in Roma via Piemonte 39;

– ricorrente –

contro

NEW FLEUR SRL, in persona del legale rappresentante, rappresentato e

difeso dagli avvocati Ermes Coffrini, Marcello Coffrini e Massimo

Colarizi e con i medesimi elettivamente domiciliato presso lo studio

di quest’ultimo in Roma viale Bruno Buozzi 87;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2536/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2020 dal Consigliere Dott. MOSCARINI ANNA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Hotel Piemontese srl convenne, con citazione del 27/9/2013, la società New Fleur srl davanti al Tribunale di Torino proponendo opposizione ad un decreto ingiuntivo intimato dalla convenuta per l’importo di Euro 26.767,04 oltre interessi e spese quale compenso del servizio di nolo e lavaggio di servizi di biancheria reso dalla convenuta all’Hotel Piemontese. La società opponente, tra le altre eccezioni, contestò la qualità del servizio prestato, la carenza nella fornitura, la consegna di biancheria sporca e deteriorata, concluse per l’accoglimento dell’opposizione, per la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento e condanna al risarcimento del danno, formulando in sostanza una eccezione di inadempimento volta a paralizzare l’altrui pretesa. La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, resistette all’eccezione di inadempimento. Svolta istruttoria, il Tribunale adito, ammesse le prove per interpello e testi, accolse l’eccezione di inadempimento, revocò l’emesso decreto ingiuntivo, dichiarò la risoluzione del contratto per inadempimento della New Fleur s.r.l. e rigettò la domanda risarcitoria, condannando la New Fleur s.r.l. alle spese di lite.

La Corte d’Appello di Torino, adita dalla società soccombente, con sentenza del 13/9/2017, notificata in data 9/1/2018, accolse l’appello ritenendo che l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta a far valere l’inadempimento della società prestatrice del servizio di nolo non fosse idonea a far venire meno il diritto della New Fleur s.r.l. ad ottenere il pagamento del servizio prestato, tanto più che la domanda di risoluzione del contratto era stata formulata nella fase finale di durata del contratto medesimo sicchè, in base al principio di buona fede, le prestazioni comunque effettuate dovevano essere compensate, trattandosi di un contratto con prestazioni periodiche. Ciò anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale nei contratti di durata l’azione di risoluzione non è proponibile se la scadenza contrattuale sia già intervenuta non potendosi provocare la cessazione di un rapporto già cessato. La Corte d’Appello ha fatto applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, il potere di risoluzione va valutato con riguardo al criterio della buona fede ed ha ritenuto che, tra le due parti, la New Fleur s.r.l. avesse comunque prestato il servizio e reso materiale di quantità superiore a quello richiesto, concludendo per il rigetto della domanda di risoluzione del contratto e di quella risarcitoria. Avverso la sentenza che, accogliendo l’appello, ha condannato la società appellata alle spese del doppio grado del giudizio, l’Hotel Piemontese propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. Resiste New Fleur srl con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente replicare all’eccezione di tardività del ricorso formulata da parte resistente, secondo la quale il ricorso sarebbe stato notificato in data 12/3/2018, oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza d’appello. L’eccezione è infondata. La sentenza d’appello risulta notificata in data 9 gennaio 2018 ed il ricorso risulta tempestivo perchè il giorno di scadenza, il 10 marzo 2018, era sabato sicchè la scadenza è differita al lunedì 12 marzo, giorno della notifica del ricorso.

Si procede, pertanto, all’esame dei motivi.

1. Con il primo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 112,329,342,345 e 346 c.p.c., artt. 1460 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4- la ricorrente censura la sentenza con riguardo al capo della medesima che afferma non essere stata sollevata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., laddove invece era pacifico che l’eccezione fosse stata sollevata fin dal primo grado del giudizio e neppure specificamente contestata da controparte sicchè su di essa era sceso il giudicato. Ne consegue che la sentenza d’appello non avrebbe potuto prescindere dalla formulazione dell’eccezione di inadempimento e giudicare sulla medesima, indipendentemente dalla domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, sicchè la sentenza dovrebbe essere cassata laddove ha erroneamente ritenuto che New Fleur s.r.l. avesse fatto acquiescenza al dictum del Tribunale.

1.1 La censura non è correlata alla ratio decidendi. La Corte d’Appello, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell’eccezione inadimplenti non est adimplendum ha, in ogni caso, correttamente ritenuto che la parte che agiva per l’adempimento avesse trovato resistenza nell’eccezione della controparte che paralizzava la sua pretesa in ragione dell’inadempimento parziale all’obbligazione di svolgere la prestazione del noleggio di biancheria ed ha svolto una valutazione comparativa delle prestazioni sulla base del principio di buona fede. Ne deriva pertanto che non si è formato alcun giudicato sull’art. 1460 c.c. e la valutazione del giudice del merito è frutto di un bilanciamento apprezzabile circa i diversi interessi coinvolti, sicchè detta valutazione si sottrae al sindacato di questa Corte.

2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, – la società ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe pronunciato sulla domanda principale di adempimento ma avrebbe correlato questa alla domanda riconvenzionale e, sostanzialmente, desunto la statuizione sull’opposizione dalla decisione sulla riconvenzionale.

2.1 Il motivo non è fondato. Come si desume dall’analisi dell’impugnata sentenza la stessa ha ritenuto che l’accoglimento della riconvenzionale non sarebbe stata idonea, in ogni caso, a far venir meno il diritto della New Fleur s.r.l. ad ottenere il pagamento del corrispettivo maturato, tanto più che il diritto alla risoluzione fu esercitato quando il termine finale di vigenza del contratto era oramai maturato. La sentenza ha, dunque, valutato che, trattandosi di un contratto ad esecuzione periodiche, in relazione alle prestazioni già svolte non potesse negarsi il diritto al corrispettivo e ratio decidendi non è neppure adeguatamente censurata, sicchè, anche sotto questo profilo, la sentenza andrà confermata.

3. Con il terzo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 1218,1458,1460 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui avrebbe, a suo dire, non ottemperato ai principi relativi al riparto dell’onere probatorio dovendo, a fronte delle allegazioni dell’Hotel Piemontese dei numerosi inadempimenti della prestatrice del servizio, accertare da parte di New Fleur s.r.l, la prova dell’esatto e completo adempimento in relazione alle singole contestazioni svolte, essendo il debitore convenuto gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento e uguale criterio di riparto, dell’onere della prova. La società ricorrente cita sul punto giurisprudenza di questa Corte secondo la quale al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’inadempimento gravando sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento (Cass., n. 12501 del 17/6/2015). La sentenza non si sarebbe fatta carico di accertare che New Fleur avesse dato la prova dell’esatto adempimento.

3.1 Il motivo è del tutto eccentrico rispetto alla ratio decidendi il cui fondamento è, in osservanza alle regole sul riparto dell’onere probatorio, che la New Fleur srl abbia in ogni caso reso possibile all’Hotel Piemontese la fornitura necessaria per lo svolgimento del servizio, sicchè la creditrice si è, in ottemperanza alle regole sul riparto dell’onere della prova, limitata ad indicare la fonte del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza nonchè l’inadempimento della controparte mentre quest’ultima era gravata dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa.

4. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. “raddoppio” del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.200, comprensive di Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

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