Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22129 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 11/09/2018), n.22129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3306/2016 proposto da:

B. SAS DI G.B. E C. IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TARVISIO 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CANONACO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CASSA EDILE COSENTINA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1159/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 09/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/07/2018 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’impugnazione proposta da Società B. S.a.S. di G.B. & c. contro la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva rigettato la sua opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso su ricorso della Cassa edile cosentina per il pagamento di Euro 94.435,00 a titolo di contributi per ferie e gratifica natalizia, oltre interessi;

la Corte territoriale, per quel che interessa in questa sede, ha rigettato l’eccezione di prescrizione rilevando che “nei prospetti contenenti l’estratto conto al (OMISSIS) non è fatta alcuna menzione agli anni 2001-2002, ma la pretesa è circoscritta agli anni 2005, 2006, 2007”; contro la sentenza la B. S.a.S. propone ricorso per cassazione articolando un unico motivo; la Cassa edile non svolge attività difensiva;

la proposta del relatore, con la quale, tra l’altro, si invitava la parte a fornire prova dell’avvenuta notificazione, è stata comunicata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

la ricorrente non ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la ricorrente non ha depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stata eseguita la notificazione del ricorso;

è principio ripetutamente affermato da questa Corte che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna sia la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. Cass. 24 luglio 2007, n. 16354);

ne consegue che qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.), nonchè l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio – in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte -, anche se risulti provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass., 28 novembre 2014, n. 25285; Cass., 8 novembre 2013, n. 25138; Cass., 4 giugno 2010, n. 13639);

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato in mancanza di attività difensiva della Cassa edile;

sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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