Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22128 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 25/10/2011), n.22128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8966/2007 proposto da:

M.S., R.N., C.E., F.

G., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentati e

difesi dall’avvocato PERIFANO Luigi Diego, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNITA’ MONTANA DEL TABURNO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato ROMANO GIOVANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato DEL VECCHIO Gaetano, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 263/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/03/2006 R.G.N. 3500/04 + altri;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 28 marzo 2006, la Corte d’Appello di Napoli accoglieva il gravame svolto dalla Comunità Montana del Taburno e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da M.S. ed altri dipendenti della predetta Comunità.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

I.M., M.S. e gli altri dipendenti della Comunità Montana in epigrafe indicati, chiedevano l’accertamento del diritto alla corresponsione del salario mensile di anzianità, ai sensi della L. n. 730 del 1986, art. 12 comma 4, a far data dall’assunzione (2 giugno 1997) e per tutta la durata del rapporto lavorativo in corso, con condanna della Comunità al regolare e continuativo pagamento dell’integrazione salariale alla scadenza fissa mensile;

– il primo giudice aveva ritenuto fondata la domanda in base ai rilievi secondo cui la cit. L. n. 730, art. 12, comma 4, aveva riconosciuto il beneficio della retrodatazione dell’anzianità per il periodo di convenzionamento e la Comunità Montana non aveva comprovato la soppressione del meccanismo di adeguamento automatico della retribuzione per epoca successiva al 1997.

3. La Corte territoriale non condivideva l’interpretazione sostenuta dal primo Giudice, ponendo a sostegno del decisum i seguenti rilievi:

– la norma che disciplina l’immissione in ruoli speciali (L. n. 730, art. 12 cit.) per il personale che abbia prestato servizio in regime di convenzionamento prevede, testualmente, che il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali sia pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di un’anzianità pari al periodo di servizio prestato, ma, con la contrattualizzazione dei rapporti alle dipendenze delle P.A., la norma andava coordinata con la fonte primaria di disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici, il contratto collettivo, D.Lgs. n. 29 del 1993, ex art. 49 e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45;

– il titolo per l’attribuzione dell’adeguamento retributivo richiesto risiedeva nella previsione, successivamente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego alle dipendenze degli enti locali, di un meccanismo di adeguamento delle retribuzioni collegato alla mera anzianità di servizio;

– il salario individuale di anzianità era stato previsto dal D.P.R. n. 347 del 1983, art. 41, in sostituzione del sistema di progressioni basato sulle classi stipendiali e sugli scatti periodici;

– nell’arco di vigenza dell’accordo recepito nel citato D.P.R., al personale venne corrisposta, alla data del 1 gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale, riproporzionata sulla base dei mesi di servizio prestati per il caso di assunzioni successive al gennaio 1983 e per il caso di passaggio alla qualifica funzionale superiore, con la natura di emolumento temporaneo da corrispondersi solo nell’arco di vigenza dell’accordo, salvo il caso di mancato tempestivo rinnovo, per il quale era prevista la corresponsione di un acconto;

– il D.P.R. n. 333 del 1990, art. 44, ha previsto un aumento della r.i.a. con decorrenza dal 1 gennaio 1987, con la corresponsione di una cifra fissa annua da riproporzionare per il caso di assunzioni intervenute nella vigenza dell’accordo, ma la disposizione non trova più applicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72, a far data dalla sottoscrizione del primo accordo collettivo avvenuta con provv. p.c.m. 6 aprile 1995;

– l’emolumento, pertanto, poteva essere riconosciuto solo se espressamente previsto dal successivo CCNL che, per contro, nel definire la struttura della retribuzione ha previsto soltanto (art. 28) oltre allo stipendio tabellare, il livello economico differenziato e la retribuzione individuale di anzianità “ove acquisita”, con espressione indicativa della volontà collettiva di sopprimere il meccanismo di collegamento tra retribuzione e anzianità di servizio soprattutto considerando che per il livello economico differenziato, pure istituito con il D.P.R. n. 333 cit., è invece espressamente prevista l’ultrattività delle disposizioni regolamentari fino alla revisione dell’ordinamento;

– i lavoratori assunti successivamente all’aprile 1995 non avevano acquisito la r.i.a. e, pertanto, non potevano vantare alcun diritto ad un emolumento collegato alla pregressa anzianità, pur riconosciuta cit. L. n. 730, ex art. 12, con Delib. n. 12 del 2001, limitate all’accertamento e all’eventuale rideterminazione del trattamento economico, senza con ciò equivalere ad un riconoscimento della pretesa dei lavoratori;

– inoltre, del cit. D.Lgs. n. 165, ex art. 2, comma 3, con formulazione identica al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 2, applicabile ratione temporis, l’attribuzione di trattamenti economici poteva avvenire solo mediante contratti collettivi o, nei casi previsti, mediante contratti individuali; la diversa struttura della retribuzione prevista dalla ccnl del 1995 rispondeva ai criteri fissati dal D.Lgs. n. 165, art. 54 e il ccnl 31 marzo 1999 del comparto enti locali che ha strutturato il rapporto dei dipendenti in base ai principi dettati dal D.Lgs. n. 165 prevedeva un complesso meccanismo di valutazione della prestazione individuale per ottenere la progressione economica all’interno della categoria, a riprova dell’insussistenza di un principio generale di incremento automatico della retribuzione.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, M. e gli altri ricorrenti in epigrafe indicate, hanno proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L’intimata ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 730 del 1986, art. 12, comma 4, per aver la corte territoriale ritenuto l’inapplicabilità del predetto comma al personale immesso in servizio nei ruoli speciali istituiti dal medesimo art. 12. Per i ricorrenti la corte territoriale avrebbe confuso l’istituto contrattuale della retribuzione individuale di anzianità previsto dagli accordi collettivi del personale del comparto degli enti locali, con l’istituto retributivo di cui al quarto comma della L. n. 730 del 1986, art. 12, del quale si chiede il riconoscimento, peraltro già attribuito dalla PA con Delib.

Giunta esecutiva n. 12 del 2001 e quantificato con atto dirigenziale n. 12 del 2001 del segretario generale della Comunità. L’errore interpretativo della corte territoriale risiede nella sovrapposizione di due istituti economici diversi per fonti normative e funzioni assolte. L’adeguamento stipendiale ex art. 12, comma 4 legge cit., tuttora vigente ed applicabile al personale collocato nel ruolo speciale, assolve una funzione perequativa e persegue l’obiettivo di garantire al personale neoassunto che l’attività lavorativa precedentemente espletata presso l’ente in regime di convenzione non vada ai soli fini economici completamente azzerata. Invece, il salario individuale di anzianità, D.P.R. n. 347 del 1983, ex art. 41, lett. B, riguardava tutto il personale appartenente al comparto degli enti locali collocato nei ruoli ordinati, consisteva in una somma annua fissa attribuita al personale già dipendente dell’ente locale il cui importo variava in base alla qualifica rivestita dal lavoratore ed aveva la finalità di sostituire la progressione economica per scatti e classi abolita a partire dal 31.12.1982 ed è stato abolito con l’entrata in vigore del primo contratto collettivo di diritto comune del comparto Enti locali. I ricorrenti formulano il quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di dire se, anche dopo l’entrata in vigore del CCNL 1994/1997 (comparto del personale delle regioni ed autonomie locali), al personale dipendente collocato nei ruoli speciali di cui alla L. n. 730 del 1986, art. 12, si applichi l’integrazione stipendiale di cui alla cit. L. n. 730, art. 12, comma 4, e se l’adeguamento stipendiale di cui alla L. n. 730 del 1986, art. 12, comma 4, sia identificabile con l’istituto retribuivo previsto dal D.P.R. n. 347 del 1983, art. 41 e D.P.R. n. 333 del 1990, art. 44 (retribuzione individuale di anzianità).

6. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia per non aver la corte di merito motivato sulle ragioni per le quali non è stato considerato il carattere speciale della normativa citata nel primo motivo (cit. L. n. 730, art. 12).

7. Va preliminarmente disattesa l’eccezione, sollevata dall’intimata, di inammissibilità del ricorso per aver i ricorrenti omesso di descrivere, con un minimo di compiutezza, le vicende processuali e le allegazioni delle parti nei gradi di merito della controversia.

8. La norma di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 (“Contenuto del ricorso”), prevede che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti della causa. Questa Corte ha chiarito che, per soddisfare il requisito imposto dalla predetta disposizione del codice di rito, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito (ex plurimis, Cass. 7825/2006).

9. Nella specie, ad avviso del Collegio, il ricorso in esame risponde ai requisiti richiesti, dedicando adeguato spazio alla narrazione delle vicende processuali del primo e del secondo grado di giudizio, nonchè alle allegazioni delle parti.

10. Passando all’esame del primo motivo ne va dichiarata l’infondatezza. La doglianza non coglie nel segno atteso che si fonda esclusivamente sull’asserita sovrapposizione, da parte del Giudice del gravame, di istituti economici – l’adeguamento stipendiale di cui alla L. n. 730 del 1986, art. 12, comma 4, e la retribuzione individuale di anzianità prevista dal D.P.R. n. 347 del 1983, art. 41 e D.P.R. n. 333 del 1990, art. 44 – senza censurare in alcun modo la ratio decidendi della decisione gravata.

11. Invero, la regolamentazione della r.i.a. è stata invocata dalla corte di merito in guisa di rilievi ad abundantiam che, come tali, non concorrono a costituire il tessuto logico e giuridico della motivazione della sentenza e, pertanto, non possono essere considerati elementi utili ai fini dell’interpretazione e della delimitazione del significato della pronuncia.

12. La censura risulta, pertanto, sfornita di decisività e ne è inutile saggiare la fondatezza perchè non incentrata sulla ratio decidendi della sentenza, che ha ritenuto infondata la pretesa dei ricorrenti sulla base del duplice rilievo dell’attribuzione di trattamenti economici esclusivamente mediante contratti collettivi o, nei casi previsti, mediante contratti individuali e della struttura della retribuzione prevista dal ccnl del luglio 1995 (in conformità al criterio generale dettato dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 49, come modificato dal D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 23 e trasfuso, con modificazioni, nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45), svincolata dal mero decorrere dall’anzianità di servizio.

13. Quanto alla censura per vizio motivazionale, la decisione dei Giudici del gravame non risulta sindacabile, in questa sede di legittimità, alla stregua della formulazione e deduzione della doglianza illustrata nel motivo, dal momento che la sentenza impugnata ha compiutamente individuato le fonti di convincimento e giustificato in modo logicamente plausibile la decisione, muovendo dal carattere speciale della normativa recata dalla L. n. 730 cit., nell’ambito del rapporto d’impiego dei dipendenti degli enti locali ed assegnando, ratione temporis, al contratto collettivo, nella disamina della gerarchla delle fonti di disciplina del rapporto contrattualizzato alle dipendenze della P.A., il valore di fonte primaria della previsione di emolumenti correlati alla pregressa anzianità.

14. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in Euro 50,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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