Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22128 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. III, 13/10/2020, (ud. 22/06/2020, dep. 13/10/2020), n.22128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 583-2018 proposto da:

UBI FACTOR SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 70,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DESIDERI, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO BOVA, ALFREDO IRTI;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCANTONIO

COLONNA, 27 C/O AVVOCATURA REGIONE LAZIO, presso lo studio

dell’avvocato RITA SANTO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

SIRE SOCIETA’ DI INVESTIMENTO E RICERCA EUROPEA SR;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3185/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2020 dal Consigliere Dott. SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16/5/2017 la Corte d’Appello di Roma ha respinto il gravame interposto dalla società UBI Factor s.p.a. in relazione alla pronunzia Trib. Roma 8/8/2011 (emessa all’esito della riassunzione del giudizio interrotto a seguito della declaratoria di fallimento dell’interveniente volontaria società (OMISSIS) s.p.a., il Fallimento essendo poi rimasto in tale grado contumace), di rigetto della domanda in origine monitoriamente azionata nei confronti della Regione Lazio di pagamento di somma concernente il progetto (presentato dalla società (OMISSIS) s.p.a. e approvato dalla Regione) per “il servizio di fornitura di beni e servizi sanitari di consumo alla Regione Lazio o alla AUSL, attraverso l’e-procurement ed una piattaforma intelligente denominata Marketplace nell’ambito delle iniziative tese a favorire la stabilizzazione occupazionale dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) appartenenti al bacino regionale ed a fronte dei finanziamenti per pari importo erogati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Tale presunto credito pari ad Euro 9.900.000.000 veniva dalla (OMISSIS) successivamente ceduto alla CBI Factor s.pa. (poi UBI Factor), giusta atto notarile notificato alla Regione Lazio in data 29.04.2005”.

La Corte d’Appello di Roma ha in particolare il termine per l’iscrizione a ruolo di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo è di 10 giorni, quello dimezzato di 5 giorni applicandosi solo nel caso in cui l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine a comparire dimezzato.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società UBI Factor s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Regione Lazio.

L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

Già chiamata all’udienza del 9/3/2020, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo giusta D.L. n. 11 del 2020.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione” della L. n. 218 del 2011, art. 2, 12 preleggi, 6 CEDU, art. 117 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole non essersi considerato che la L. n. 218 del 2011, la quale ha abrogato la norma sulla riduzione dei termini di comparizione prevista all’art. 645 c.p.c., è norma non già di interpretazione autentica bensì innovativa, non essendovi d’altro canto altre ragioni che possano giustificarne un’applicazione restrittiva.

Il motivo è sotto plurimi profili inammissibile.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, con la soppressione dell’inciso prevedente la riduzione a metà dei termini di comparizione la L. n. 218 del 2011, art. 2, ha modificato l’art. 645 c.p.c., comma 2, e ha altresì fornito l’interpretazione autentica dell’art. 165 c.p.c., comma 1, stabilendo con riferimento ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore di tale modifica che la riduzione del termine di comparizione dell’attore prevista dalla predetta disposizione si applica soltanto nell’ipotesi in cui l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art. 163 bis c.p.c., comma 1, (v., da ultimo, Cass.. 31/1/2017. n. 2483).

Si è al riguardo altresì precisato che la portata retroattiva della norma non contrasta con i principi del giusto processo, ragionevole palesandosi la correlazione tra la dimidiazione del termine di costituzione dell’opponente e la scelta acceleratoria dal medesimo compiuta con l’assegnazione all’opposto di un termine di comparizione ridotto, interpretazione invero avallata dal giudice di costituzionalità delle leggi, nel sottolineare che l’opzione ermeneutica prescelta dal legislatore non ha introdotto nella disposizione interpretata elementi ad essa estranei, ma le ha assegnato un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, rendendo vincolante un dettato comunque ascrivibile al suo tenore letterale (v. Cass., 16/2/2012, n. 2242; Cass., 17/5/2012, n. 7792, e, da ultimo, Cass., 31/1/2017, n. 2483).

Ciò è reso palese dal duplice rilievo che tale opzione interpretativa aveva trovato spazio nella consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi prima dell’entrata in vigore della L. n. 218 del 2011 e che, successivamente, nel 2012, la Corte Suprema di Cassazione, dopo avere definito il censurato art. 2 come norma di interpretazione autentica, ne ha fatto applicazione, così superando il pregresso orientamento espresso dalle Sezioni Unite nel 2010.

Proprio il contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione dell’art. 165 c.p.c., comma 1, in quanto fonte di dubbi ermeneutici con conseguente incremento del contenzioso, ha giustificato l’ulteriore intervento legislativo finalizzato a garantire la certezza applicativa del sistema, con ciò escludendone ogni carattere d’irragionevolezza.

Si è da questa Corte sottolineato non essere invero ravvisabile alcuna violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, in quanto la norma censurata assicura: a) la tutela dell’affidamento incolpevole dell’opponente in relazione ad atti compiuti sulla base di un consolidato previo orientamento giurisprudenziale e prima della oggettiva conoscibilità del cosiddetto overruling, comportante un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte, avuto riguardo ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, pendenti alla data di entrata in vigore della L. n. 218 del 2011, ed incardinati prima della sentenza delle sezioni unite del 2010; b) il non aggravamento della posizione di una sola delle parti del giudizio nell’esercizio del diritto di difesa, ferma restando la possibilità dell’opposto di chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis c.p.c., comma 3, a tutela del suo interesse alla trattazione sollecita del giudizio, con riguardo ai medesimi giudizi incardinati dopo la detta sentenza.

Si è ulteriormente precisato che la norma de qua non lede il principio del giusto processo perchè non interferisce sull’esercizio della funzione giudiziaria e sulla parità delle parti nello specifico processo, bensì pone una disciplina generale sull’interpretazione di un’altra norma e, dunque, si colloca su un piano diverso da quello dell’applicazione giudiziale delle norme a singole fattispecie.

Nè sussiste l’asserita invasione della sfera giurisdizionale riservata alla magistratura ordinaria, in considerazione della ritenuta legittimità dell’intervento legislativo.

La denunciata disposizione non viola nemmeno l’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 CEDU, nel significato e nella portata chiariti dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale riconosce l’esistenza di uno spazio, sia pur delimitato, per un intervento del legislatore con efficacia retroattiva (fermi i limiti di cui all’art. 25 Cost.), se giustificato da “motivi imperativi di interesse generale” che spetta innanzitutto al legislatore nazionale e poi alla Corte Costituzionale valutare, con riferimento a principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, nell’ambito del margine di apprezzamento riconosciuto dalla Convenzione Europea ai singoli ordinamenti statali.

Nella fattispecie, la norma censurata si è limitata ad enucleare una delle possibili opzioni ermeneutiche dell’originario testo normativo, peraltro già fatta propria da un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, superando una situazione di oggettiva incertezza e contribuendo così a realizzare principi d’indubbio interesse generale e di rilievo costituzionale, quali sono la certezza del diritto e l’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (v. Corte Cost., 10/4/2014, n. 92).

Orbene, nel respingere l’eccezione di improcedibilità dell’opposizione per tardiva costituzione dell’opponente sollevata dall’allora opposta ed odierna ricorrente, “reiterata dall’appellante in sede di gravame”, di tale principio la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione, espressamente evocando il precedente di questa Corte costituito da Cass., 16/2/2012, n. 2242.

A tale stregua il motivo è inammissibile per mancata censura della ratio decidendi, essendosi la ricorrente limitata ad apoditticamente ribadire la propria non accolta tesi difensiva, oltre che ex art. 360 bis c.p.c..

Con il 2 motivo la ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1362,1326 e 1382 ss. c.c., R.D. n. 2440 del 1943, artt. 16 e 17, D.P.R. n. 902 del 1986, art. 66, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia rigettato l’appello sull’erroneo assunto (adottato anche dal giudice di prime cure) della mancanza di prova scritta della Convenzione tra la società (OMISSIS) e la Regione per l’affidamento del servizio di stabilizzazione occupazionale di 700 lavoratori socialmente utili, laddove il verbale di aggiudicazione vale o quale contratto o come accettazione della proposta della società (OMISSIS).

Lamenta l’erroneità dell’interpretazione della deliberazione compiuta dal giudice a quo, in quanto il medesimo “trascura che, nella deliberazione, acquisto del progetto e del programma informatico, da un lato, e sviluppo del progetto medesimo, dall’altro, sono rapporti del tutto disgiunti. da cui derivano due obbligazioni”, sicchè la “deliberazione 20 dicembre 2002, n. 1686 è…, per la parte concernente il progetto di (OMISSIS), assimilabile ad un verbale di aggiudicazione”, trovando “pertanto applicazione R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 16”, e tale deliberazione, “tenendo il luogo “per ogni effetto legale” del contratto”, costituisce “titolo della pretesa creditoria di Ubi Factor”.

Il motivo è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene dalla ricorrente operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all’atto di costituzione in giudizio della società CBI Factor s.p.a., all’atto di appello, alla “DGR n. 1686/02”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., parte della “DGR n. 1686/02”), senza riportarli per l’intera parte d’interesse in questa sede (in particolare il punto 7 della richiamata DGR -riportata viceversa dalla controricorrente- ove si afferma che “l’obbligazione regionale rispetto ai progetti previsti dalla presente deliberazione decorre dall’approvazione delle convenzioni che regolano i rapporti tra la Regione Lazio e le società in questione, comunque dalla sottoscrizione con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali dell’addendum di cui all’allegato 4”), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.

Atteso che nella specie la vicenda attiene a domanda di pagamento di somma dall’odierna ricorrente/originariamente proposta nella sua qualità di cessionaria di crediti (relativi a progetto per il servizio di stabilizzazione occupazionale di 700 lavoratori socialmente utili redatto dalla cedente società Sire s.p.a. ed approvato dalla Regione Lazio) dai giudici di merito respinta per mancanza di prova scritta della Convenzione con la P.A. stipulata dalla società cedente, va per altro verso sottolineato che la ricorrente non indica invero nel ricorso i criteri legali d’interpretazione asseritamente violati, laddove la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione dei principi in base ai quali: a) i contratti della P.A. debbono essere redatti in forma scritta e (salva la deroga prevista dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza “secondo l’uso del commercio”) con la sottoscrizione, ad opera dell’organo rappresentativo esterno dell’ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l’amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto, a pena di nullità, trattandosi di regole formali funzionali all’attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l’esercizio dei controlli e rispondono all’esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l’adeguata copertura e senza la valutazione dell’entità delle obbligazioni da adempiere (v. Cass., 20/3/2014, n. 6555, e, conformemente, Cass., 22/12/2015, n. 25798; Cass., 17/6/2016, n. 12540).

E’ al riguardo appena il caso di osservare che la segnalata eccezione relativa alla trattativa privata non trova nella specie invero applicazione, atteso che la stessa ricorrente fa nei propri scritti difensivi espressamente riferimento all’aggiudicazione.

Deve per altro verso ribadirsi che in tema di contratti stipulati dalla P.A. la delibera dell’ente pubblico, quale atto avente mera efficacia interna, di carattere autorizzatorio nei confronti del diverso organo destinato ad esprimere all’esterno la volontà dell’ente stesso, non è configurabile come proposta negoziale (v. Cass., 15/9/2004, n. 18561; Cass., 25/11/2003, n. 17891), trattandosi di mero atto interno che l’ente può revocare ad nutum (cfr., con riferimento a diversa fattispecie, Cass., 31/10/2018, n. 27910).

A tale stregua il ricorso è inammissibile (anche) ex art. 360 bis c.p.c..

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Regione Lazio, seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 18.200,00, di cui Euro 18.000,00 per onorari. oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente Regione Lazio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA