Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22128 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/09/2018, (ud. 30/05/2018, dep. 12/09/2018), n.22198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13415-2013 proposto da:

M.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

E. TAZZOLI 2, presso lo studio dell’avvocato LAURA NISSOLINO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELE AGRIZZI

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende o e

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 333/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 12/02/2013 R.G.N. 101/2010;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza n. 333 del 2012, depositata il 12 febbraio 2013, ha rigettato l’appello proposto da M.R. nei confronti del Ministero della salute, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Udine.

Il Tribunale aveva considerato come dies a quo del termine di decadenza triennale, ritenuto applicabile in luogo del termine di prescrizione decennale, l’anno 1996, quando l’interessata era stata sottoposta a biopsia epatica, e non l’anno 2004 (quando veniva presentata domanda d’indennizzo) come prospettato dalla ricorrente.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’appellante soccombente prospettando sette motivi di ricorso.

3. Resiste con controricorso il Ministero della salute.

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la mancata contestazione di fatti posti a fondamento della domanda. Violazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2934, 2935, 2946, 2947 e 2697 c.c., degli artt. 115,113,112,416 e 437c.p.c., degli artt. 40 e 41c.p., dell’art. 252 disp. att. c.c., della L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, della L. n. 238 del 1997, art. 9 degli artt. 11 e 14 disp. gen., in relazione alla mancata contestazione da parte del Ministero dei fatti affermati dalla ricorrente nel ricorso introduttivo e della conseguente inopponibilità della contestazione nelle fasi successive del processo e dell’acquisizione probatoria del c.d. fatto controverso.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 degli artt. 2934, 2935, 2946, 2947 e 2697 c.c., degli artt. 115,113,112,416 e 437c.p.c., degli artt. 40 e 41c.p., dell’art. 252 disp. att. c.c., della L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, della L. n. 238 del 1997, art. 9 degli artt. 11 e 14 disp. gen., in relazione alla mancata contestazione da parte del Ministero dei fatti affermati dalla ricorrente nel ricorso introduttivo e della conseguente inopponibilità della contestazione nelle fasi successive del processo e dell’acquisizione probatoria del c.d. fatto controverso;

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2934, 2935, 2946, 2947 e 2697 c.c., degli artt. 115,113,112,416 e 437c.p.c., degli artt. 40 e 41c.p., dell’art. 252 disp. att. c.c., della L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, della L. n. 238 del 1997, art. 9 degli artt. 11 e 14 disp. gen., in relazione alla mancata contestazione da parte del Ministero dei fatti affermati dalla ricorrente nel ricorso introduttivo e della conseguente inopponibilità della contestazione nelle fasi successive del processo e dell’acquisizione probatoria del c.d. fatto controverso.

4. Nella trattazione dei suddetti motivi il ricorrente deduce che il Ministero si sarebbe costituito tardivamente nel primo grado di giudizio e dunque non avrebbe contestato tempestivamente la domanda attrice, risultando, pertanto, pacifico che la conoscenza del possibile nesso causale era intervenuta nel 2004, con conseguente violazione, da parte della sentenza di appello, delle disposizioni richiamate in relazione ai diversi vizi di cui all’art. 360 c.p.c..

5. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono inammissibili.

5.1. Nei casi in cui il vizio della sentenza impugnata discende direttamente dal modo in cui processo si è svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver procurato, trova applicazione il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale, in caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, inteso, ovviamente, come fatto processuale (tra le tante: Cass. n. 14098 del 2009; Cass. n. 11039 del 2006). Tuttavia, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8077 del 2012, hanno precisato che, in ogni caso, la proposizione del motivo di censura resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, nel senso che la parte ha l’onere di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso e le condizioni di procedibilità di esso (in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), “sicchè l’esame diretto degli atti che la Corte è chiamato a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato”.

5.2. Tanto non è accaduto nella specie laddove, la ricorrente non deduce in modo circostanziato di aver sottoposto al giudice di appello, mediante la formulazione di specifici motivi, i vizi (decadenza in cui sarebbe incorso il Ministero nel giudizio di primo grado) che assume essersi prodotti dinanzi al Tribunale e che propone come violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, con i motivi in esame, limitandosi ad affermare che la Corte d’Appello non avrebbe fatto corretta applicazione delle norme richiamate.

6. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 2934,2935,2946,2947 e 2697 c.c., degli artt. 115 e 113c.p.c., degli artt. 40 e 41c.p., dell’art. 252 disp. att. c.c., della L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, della L. n. 238 del 1997, art. 9 degli artt. 11 e 14 disp. gen., in relazione alla errata individuazione del dies a quo da cui far discendere il termine per la presentazione della domanda di indennizzo, ex lege n. 210 del 1992, per i casi di epatite post trasfusionale, in relazione altresì al diritto vivente, come pronunciato dalle S.U. con le sentenze nn. 576-585 del 2008.

Espone la ricorrente che erroneamente la Corte d’Appello ha dedotto la conoscenza del nesso eziologico dalla relazione/lettera trasmessa il 22 settembre 2009 dal Policlinico Universitario di Udine al medico curante di essa ricorrente, nella quale si riferiva che in merito alla epatopatia (diagnosi di epatopatia cronica di grado lieve con tendenza fibrosante HCV+, obesità di grado medio-lieve) la paziente 16 anni fa, durante un intervento di isterectomia veniva trasfusa con un unità di sangue. Gli esami ematochimici eseguiti successivamente in più occasioni dimostravano un incremento dei valori di transaminasi 2 volte la norma. Per tale patologia veniva consigliato un ciclo di trattamento con interferone.

Nella lettera non vi era riferimento ad epatite post – trasfusionale, essa ricorrente aveva bassa scolarità, si dava per certo che la stessa avesse preso visione del referto, e si dava per assodato che il medico curante avesse dato ad essa ricorrente tutti gli opportuni chiarimenti riguardo ai fatti costitutivi del diritto ad indennizzo.

7. Il motivo è inammissibile.

7.1. Occorre rilevare che il vizio violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata.

Nella specie, il motivo, pur rubricato come violazione delle richiamate norme, si sostanzia nella prospettazione di un vizio di motivazione venendo contestato l’accertamento di fatto e la motivazione dello stesso svolti dalla Corte d’Appello.

7.2. E’ applicabile alla fattispecie, ratione temporis, l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo modificato dalla L. 7 agosto 2012, n. 134(pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

7.3. Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge.

Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicchè quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perchè non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi.

7.4. Ciò non ricorre nel caso in esame, atteso la Corte di merito ha rigettato l’appello con accertamento di fatto condotto in ragione del principio di diritto secondo cui il termine di decadenza decorre dal momento in cui l’avente diritto risulti avere avuto conoscenza del danno, in tal senso richiedendosi la consapevolezza dell’esistenza di una patologia ascrivibile causalmente alla vaccinazione, dalla quale sia derivato un danno irreversibile.

Come questa Corte ha già affermato, in tema di indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni infette, il principio per cui il termine triennale per la presentazione dell’istanza in sede amministrativa non può decorrere prima che l’avente diritto abbia avuto conoscenza del fatto lesivo, trova applicazione anche con riferimento agli eventi dannosi verificatisi prima dell’entrata in vigore della L. 25 febbraio 1992, n. 210; ne consegue che il termine decorre dall’entrata in vigore della legge solo se alla medesima data il soggetto abbia già avuto conoscenza del danno (con riferimento anche alla sua eziologia), mentre, in caso contrario, decorre dal momento in cui risulti avere avuto conoscenza del danno (Cass., n. 7240 del 2014).

7.5. La Corte d’Appello ha rilevato che la suddetta lettera/relazione medica del 1996 istituiva almeno a livello di ipotesi un chiaro collegamento fra la trasfusione del 1979 e la positività all’HCV emersa nel 1994 (attestata dal referto del laboratorio di immunochimica dell’Ospedale di Udine del 26 ottobre 1994) e tra questa infezione e l’epatite di cui la ricorrente risultava portatrice, evidenziando uno stato della malattia ormai consolidato che poteva evolversi in senso negativo e richiedeva un intervento terapeutico farmacologico. In ragione di tale documento la ricorrente aveva potuto avere conoscenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie: l’infezione da HCV, la possibile origine del contagio, l’esistenza di un’epatite cronica, la necessità di curarla con trattamento farmacologico e infine la possibilità di una sua evoluzione dannosa per l’organo colpito; le erano o potevano essere noti il nesso di causalità tra la trasfusione ed epatite e il danno.

La lettera/relazione successiva all’intervento di biopsia epatica effettuata nel 1996, quindi, conteneva tutte le informazioni occorrenti per individuare almeno in termini probabilistici la causa e gli effetti dell’infezione da HCV e non vi erano ragioni per dubitare che la ricorrente, se anche non era in grado di interpretarla da sola, l’avesse effettivamente esibita al proprio medico di base e ne avesse ottenuto tutti gli opportuni chiarimenti riguardo ai fatti costitutivi del diritto all’indennizzo in questione.

8. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 2934,2935,2946,2947 e 2967 c.c., degli artt. 115 e 113 c.po.c.; degli artt. 40 e 41 c.p.; dell’art. 252 disp. att. c.c., della L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, della L. n. 238 del 1997, art. 9 degli artt. 11 e 14 disp. gen., in relazione alla errata individuazione della durata del termine entro cui andava presentata la domanda di indennizzo dovendosi applicare il termine di prescrizione decennale.

9. Il motivo non è fondato, atteso che questa Corte, con orientamento consolidato, successivo alla giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente, ha affermato (ex multis, Cass. 28894 del 2017; Cass., S.U. n. 15352 del 2015; Cass. ord. n. 7392 del 2014) che il termine triennale di decadenza per il conseguimento della prestazione indennitaria per epatite postrasfusionale contratta in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. 25 luglio 1997, n. 238 – che ha esteso il termine decadenziale già previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie – decorre dal 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della nuova disciplina, dovendosi ritenere, in conformità ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche ai diritti sorti anteriormente, ma con decorrenza dall’entrata in vigore della modifica legislativa.

10. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c. e all’art. 2934 c.c., nonchè alla giurisprudenza di legittimità, il vizio di omessa pronuncia, in quanto la Corte d’Appello non avrebbe pronunciato sulla domanda di imprescrittibilità del diritto, accogliendo almeno in parte la domanda.

11. Con il settimo motivo di ricorso è dedotta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 112 c.p.c. e all’art. 2934 c.c., nonchè alla giurisprudenza di legittimità, il vizio di omessa pronuncia, in quanto la Corte d’Appello non avrebbe pronunciato sulla domanda di imprescrittibilità del diritto, accogliendo almeno in parte la domanda.

12. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati, atteso che non è ravvisabile omessa pronuncia in quanto la statuizione della Corte d’Appello, che ha ritenuto correttamente applicabile il termine di decadenza triennale con il conseguente rigetto della domanda per il decorso dello stesso, è incompatibile con la richiesta dichiarazione di imprescrittibilità anche parziale del diritto.

13. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

14. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

15. Come richiesto dalla ricorrente va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2000,00, per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 30 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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