Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22128 del 11/09/2018
Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 11/09/2018), n.22128
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8611/2018 proposto da:
R.E., C.D., I.C., G.C.I.,
P.P., B.P., RICORSO NON DEPOSITATO AL 27 MARZO
2018;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,
(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 698/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 25/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.
Fatto
RILEVATO
che in data 19 marzo 2018 il Ministero dell’ISTRUZIONE, dell’Università e della Ricerca (in prosieguo: MIUR) depositava presso questa Corte atto di controricorso avverso il ricorso notificato in data 18 gennaio 2018 da B.P., C.D., G.C.I., I.C., P.P., R.E., per la impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino nr. 698/2017, che aveva integralmente respinto le domande delle parti ricorrenti per la conversione dei contratti a termine intercorsi con il MIUR – amministrazione scolastica in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e per il risarcimento del danno;
che la Cancelleria ha attestato il mancato deposito dell’atto di ricorso alla data del 27 marzo 2018;
che la proposta del relatore è stata comunicata alla parte controricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che, preso atto del mancato deposito del ricorso notificato al MIUR, deve esserne dichiarata la improcedibilità ex art. 369 c.p.c. (Cass. SU 6 marzo 2018 nr. 5301), in conformità alla proposta del relatore, con ordinanza in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.;
che le spese devono essere compensate tra le parti, per essersi formata in corso di causa la giurisprudenza di questa Corte sulle questioni controverse.
PQM
La Corte dichiara la improcedibilità del ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018