Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22126 del 29/10/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 22126 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA
sul rjcorso 18116-2009 proposto da:
SERAFINO GIUSEPPE SRFGPP53S05G762L, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIOVANNI GIOVANNELLI, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2015
2845

contro

SICURITALIA S.P.A. 07897711003, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio

Data pubblicazione: 29/10/2015

dell’avvocato RODOLFO GAMBERINI MONGENET, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO
GALASSO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 904/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/06/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA
ESPOSITO;
udito l’Avvocato BERNARDINI BETTI VALERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto ricorso.

di MILANO, depositata il 17/07/2008 r.g.n. 591/2007;

Svolgimento del processo

1.Con ricorso al giudice del lavoro Giuseppe Serafino esponeva di essere
dipendente della società Europol s.r.l. dal 17/2/1992, con qualifica di impiegato;
che dal luglio 2003 l’originario rapporto di lavoro era proseguito in via
continuativa con Sicuritalia s.p.a.; che in sede di originaria assunzione era stato
richiamato l’accordo sindacale del 25/11/1986, che prevedeva l’applicazione
delle norme del contratto collettivo nazionale del terziario relativamente ad

funzioni un’arma, una specifica indennità di funzione. Deduceva che dal maggio
2000 aveva subito una riduzione della retribuzione, poiché era stata soppressa
l’indennità di funzione connessa al servizio armato. La suddetta modifica in peius
era giustificata dalla società datrice di lavoro in base a un accordo, siglato il
26/4/2000 tra Europol Vigilanza srl e RSA, nel quale era espressamente previsto
che venisse meno l’applicazione dell’indennità di funzione. Chiedeva accertarsi il
diritto a percepire la retribuzione nella sua interezza, con condanna Ila
corresponsione delle differenze retributive.

2.11 Tribunale di Milano accoglieva la domanda.

3.A seguito di appello interposto da Sicuritalia s.p.a., la Corte d’Appello di
Milano, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda. Riteneva
la Corte territoriale che nel caso in esame venisse in considerazione la
successione nel tempo di contratti collettivi, risoltsl.da giurisprudenza consolidata
nel senso che nell’ambito dei rapporti tra contratti collettivi di diritto comune è
ammissibile la deroga anche peggiorativa delle previsione del ccnI da parte di un
contratto collettivo aziendale successivo cronologicamente.

5.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Serafino articolando due
motivi di censura.

6.Resiste la società con controricorso. Il Serafino ha presentato memorie.

Motivi della decisione

1.Con il primo motivo il ricorrente deduce :

art. 360 n.5 c.p.c. Omessa

insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio. Evidenzia che si verte nel caso della totalmente omessa (oltre che

insufficiente e contraddittoria) motivazione inerente a un fatto controverso e

alcuni istituti contrattuali, tra i quali, per coloro che utilizzano nell’esercizio delle

decisivo ai fini del giudizio. Il fatto controverso si individua, secondo l’assunto del
ricorrente, nella circostanza che a far tempo dal 1/5/2000 e fino alla data di
deposito del ricorso la complessiva retribuzione del Serafino è diminuita rispetto
a quella erogata nel periodo precedente. Tale fatto controverso si pone anche
come decisivo per la risoluzione della lite, così realizzandosi il secondo requisito
di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. Osserva che la Corte territoriale
contraddittoriamente ammette in astratto che i diritti quesiti non possono essere
toccati nella successione contrattuale collettiva aziendale, senza però trarre in

arma si ponesse nell’una e nell’altra contrattazione. La Corte, infatti, si limita ad
affermare come in astratto possa esistere in talune ipotesi una deroga
peggiorativa.

2. Con il secondo motivo deduce: Art. 360 n. 3 c.p.c. violazione e falsa
applicazione dell’art. 2103 c.c. in rapporto all’art. 2077 c.c. Rileva che la Corte
territoriale erroneamente afferma che fonte dell’indennità c.d. di arma sia la
contrattazione collettiva del settore terziario, pur non essendo prodotto dalle
parti il =l di riferimento. Di conseguenza l’accordo aziendale contestato del
24/4/2000 non avrebbe alcun raffronto con accordi collettivi precedenti di pari
grado o di diverso grado, dovendosi raffrontare esclusivamente con la posizione
del Serafino e con la retribuzione concordata in sede di contratto individuale. Ne
consegue che la soluzione del caso sarebbe data dal combinato disposto degli
artt. 2077 e 2103 c.c.: il primo vieta al contratto collettivo di sostituire le
condizioni più favorevoli del singolo prestatore, il secondo dispone che il
lavoratore conservi il trattamento corrispondente all’attività svolta senza alcuna
diminuzione della retribuzione.

3. Il secondo motivo di ricorso, da esaminare in via preventiva nell’ordine logico,
difetta di autosufficienza. Il ricorrente, infatti, non allega il contratto individuale
che, secondo il suo assunto, avrebbe previsto il diritto all’indennità ad personam
senza rinviare alla contrattazione collettiva. Lo stesso ricorso è, altresì, infondato
in relazione al profilo attinente al principio affermato in sentenza riguardo alla
successione dei contratti e alla possibilità di modifica in senso peggiorativo di un
contratto aziendale rispetto a un contratto collettivo nazionale ( cfr. Cass.
11939/2004 : “Alle parti sociali è consentito, in virtù del principio generale
dell’autonomia negoziale di cui all’art. 1322 cod. civ., prorogare l’efficacia dei
contratti collettivi, modificare, anche in senso peggiorativo, i pregressi
inquadramenti e le pregresse retribuzioni – fermi restando i diritti quesiti dei
lavoratori sulla base della precedente contrattazione collettiva – , nonché

concreto la doverosa e conseguente necessità di valutare come l’indennità di

.. disporre in ordine alla prevalenza da attribuire, nella disciplina dei rapporti di
.. lavoro, ad una clausola del contratto collettivo nazionale o del contratto
aziendale, con possibile concorrenza delle due discipline. La concorrenza delle
. due discipline, nazionale e aziendale, non rientrando nella disposizione recata
dall’art. 2077 cod.civ, va risolta tenuto conto dei limiti di efficacia connessi alla
natura dei contratti stipulati, atteso che il contratto collettivo nazionale di diritto
comune estende la sua efficacia nei confronti di tutti gli iscritti, nell’ambito del
territorio nazionale, alle organizzazioni stipulanti e il contratto collettivo

organizzazioni stipulanti, purché svolgenti l’attività lavorativa nell’ambito
dell’azienda”.

4.Quanto al primo motivo, si evidenzia che anch’esso difetta di autosufficienza.
Ancorché articolato nella prospettiva dell’esistenza di presunti diritti quesiti,
infatti, non risulta adeguatamente allegato il dedotto peggioramento retributivo,
dovendosi ragguagliare lo stesso al trattamento economico complessivo, con
specificazione delle singole voci come modificate in peius, e non essendo idonea
a tal fine la produzione solo di alcune buste paga. Per altro verso, è da rilevare
che è corretto il ragionamento della Corte territoriale, la quale, dando atto che la
pretesa del lavoratore riguarda prestazioni future e non emolumenti già entrati a
far parte del patrimonio del soggetto, ha fatto applicazione del principio secondo
cui “le disposizioni dei contratti collettivi si incorporano nel contenuto dei
contratti individuali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di
regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nell’ipotesi di
successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni possono essere
modificate da quelle successive anche in senso sfavorevole al lavoratore, con il
solo limite dei diritti quesiti, intendendosi per tali solo le situazioni che siano
entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come i corrispettivi
di prestazioni già rese, e non anche quelle situazioni future o in via di
consolidamento che sono autonome e suscettibili come tali di essere
differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi” (Sez. L,
Sentenza n. 3982 del 19/02/2014, Rv. 630386).

5.Per tutte le ragioni indicate il ricorso va rigettato. Le spese seguono la
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

aziendale estende, invece, la sua efficacia, a tutti gli iscritti o non iscritti alle

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del
giudizio di legittimità in favore di Sicuritalia S.p.A., liquidate in complessivi C
3.100,00, di cui C 100,00 per esborsi e C 3.000,00 per onorario, oltre spese
generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 18/6/2015
Il Presid nte

Il Consigliere relatore

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