Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22126 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 11/09/2018), n.22126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12761/2017 proposto da:

M.A., M.F., nella qualità di eredi di

MA.AN., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI

DE DONNO;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in RONZA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e

difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA

MASSA, NICOLA VALENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2418/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 11/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 7/11 novembre 2016 numero 2418 la Corte d’Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da M.A. e F., nella qualità di eredi di MA.AN. – deceduto in corso di causa – per l’accertamento del diritto del de cuius al ripristino, con decorrenza dall’1 marzo 2008, della indennità speciale per ciechi parziali e per la condanna dell’INPS a restituire l’importo trattenuto, all’atto della liquidazione della indennità di accompagnamento, a titolo di recupero della indennità speciale per ciechi parziali percepita dal marzo 2007 al febbraio 2008;

che la Corte territoriale a fondamento della decisione osservava che, come accertato dal giudice del primo grado, l’indennità di accompagnamento non sarebbe stata riconosciuta al de cuius senza il concorso della condizione di ipovedente; l’indennità di accompagnamento, pertanto, non era cumulabile con la indennità speciale per ciechi parziali.

La sentenza della Corte Costituzionale numero 346/1989 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 118 del 1971, art. 2, comma 4, nella sola parte in cui la norma escludeva che la cecità parziale potesse concorrere ad integrare il presupposto sanitario del diritto all’indennità di accompagnamento ma non incideva sulla diversa questione della cumulabilità delle prestazioni. La relativa disciplina poteva desumersi dalla L. n. 429 del 1991, art. 2, a tenore del quale il cumulo di indennità per le persone affette da più minorazioni era consentito a condizione che le minorazioni dessero titolo a più prestazioni assistenziali “singolarmente considerate” e non quando le patologie comportavano il diritto a più provvidenze soltanto in cumulo tra loro. Tale soluzione era del resto imposta da una interpretazione costituzionalmente orientata dal principio di eguaglianza e ragionevolezza;

che avverso la sentenza hanno proposto ricorso M.A. e F., articolato in un unico motivo, cui ha resistito l’INPS con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’articolo 380 bis codice di procedura civile;

che le parti ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione falsa applicazione: della L. n. 18 del 1980, art. 1, comma 1, L. n. 118 del 1971, art. 2, comma 4, L. n. 508 del 1988, art. 3,L. n. 429 del 1991, art. 2. Hanno assunto che dal quadro normativo e dalla sentenza della Corte Costituzionale nr. 346/1989 risultava che l’indennità speciale per ciechi parziali, prevista dalla L. n. 508 del 1988, art. 3, era cumulabile con l’indennità di accompagnamento anche nel caso in cui alla determinazione delle relative condizioni sanitarie concorresse la cecità parziale. Del tutto inconferente era invece la disciplina della L. n. 429 del 1991, art. 2, richiamata in sentenza, relativa esclusivamente al concorso tra l’indennità di accompagnamento e la indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali.

che ritiene il Collegio il ricorso debba essere respinto.

che questa Corte (Cass. sez. lavoro 28 settembre 2017 nr. 22728) ha già affermato che il mantenimento della indennità speciale per ciechi parziali contemporaneamente alla percezione della indennità di accompagnamento finirebbe per risolversi in una indebita duplicazione di prestazioni per uno stesso evento invalidante allorquando la medesima malattia dell’apparato visivo sia stata valutata ai fini del riconoscimento di entrambe le prestazioni.

A fondamento di tale principio vi è la considerazione che la L. 31 dicembre 1991, n. 429, art. 2 – che ha ammesso il cumulo delle indennità di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 1, comma 2, lett. a) e b), (indennità di accompagnamento ed accompagnamento ciechi) e di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 4 (indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali) – è espressione di un principio generale, secondo cui è condizione del cumulo delle indennità assistenziali il fatto che la persona assistita sia affetta da più minorazioni e che tali minorazioni diano titolo ad una delle indennità considerate singolarmente.

Su questo principio non incide, contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti in memoria, la sentenza della Corte Costituzionale nr. 346/1989, con la quale è stata dichiarata la illegittimità delle norme (L. n. 187 del 1980, art. 1, comma 1 e L. n. 118 del 1971, art. 2, comma 4) che escludevano la valutazione della cecità parziale ai fini della integrazione della inabilità totale che dà diritto alla indennità di accompagnamento ma non si è affrontata la diversa questione del cumulo delle indennità.

Nella fattispecie di causa è pacifico che la indennità di accompagnamento sia stata riconosciuta anche sulla base del deficit visivo – seppure concorrente con altre patologie – laddove è condizione per il cumulo il fatto che la cecità parziale posta a base della speciale indennità non concorra (anche) alla integrazione del requisito sanitario del godimento della indennità di accompagnamento; sotto questo profilo, contrariamente a quanto assunto nella memoria difensiva, la fattispecie di causa è riconducibile al medesimo principio posto a base dell’arresto di questa Corte nr. 22728/2017 sopra citato.

Del resto in applicazione del suddetto principio questa Corte (ex plurimis: Cass civ. sez. 6 14.3.2017 nr. 6614; Cass. 16.3.2015 nr. 5169; 12.7.2012 nr. 11912) ha reiteratamente affermato che per la cumulabilità della indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, art. 1, comma 2, lett. b), con la analoga indennità per cecità assoluta, di cui alla lettera a) della medesima disposizione, occorre che il relativo requisito sanitario sia integrato da infermità diverse dalla cecità.

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso può esser definito con ordinanza in camera di Consiglio ex art. 375 c.p.c.;

che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, non essendo stata resa la dichiarazione di cui all’artciolo 152 d.a.cod.proc.civ.;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 1.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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