Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22126 del 02/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 02/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 02/11/2016), n.22126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12106-2011 proposto da:

A.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELL’ORATORIO DAMASIANO 15, presso ANTONIO PASQUALE POTENZA,

rappresentata e difesa dagli avvocati LUIGI POTENZA, ENRICO BORTONE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS), COMUNE DI

DISO;

– intimati –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in calce alla

copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 912/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/04/2010 R.G.N. 3195/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato RICCI MAURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza pubblicata in data 23 aprile 2010, ha rigettato l’appello proposto da A.C. (nata il (OMISSIS)) contro la sentenza resa dal Tribunale di Lecce tra l’appellante, l’Inps, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comune di Diso, che aveva rigettato la domanda dell’appellante avente ad oggetto il riconoscimento della pensione di inabilità civile e dell’indennità di accompagnamento a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa.

2. La Corte – dopo aver disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio già svolta in primo grado e accertato che le patologie da cui la ricorrente era affetta comportavano, a far tempo dall'(OMISSIS), una riduzione totale e permanente della capacità lavorativa ma non anche la incapacità dell’istante di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita – ha rigettato la domanda di pensione rilevando, da un lato, che non era stata prodotta certificazione reddituale relativa al (OMISSIS), e, dall’altro, che per l’anno successivo difettava il requisito anagrafico avendo la ricorrente compiuto 65 anni. Ha inoltre aggiunto che, comunque, dalla certificazione in atti relativa all’anno (OMISSIS) risultava superato il limite reddituale fissato dalla legge.

3. Contro la sentenza, la A. propone ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. L’Inps deposita delega in calce al ricorso notificato. Il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Comune di Diso non svolgono attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il motivo di ricorso è fondato sulla denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 437 c.p.c. La ricorrente lamenta che la Corte non avrebbe valorizzato la certificazione dell’agenzia delle entrate relative all’anno (OMISSIS), la quale attestava un reddito superiore al limite di legge in quanto comprendeva il reddito della prima abitazione: da tale documento il giudice avrebbe dovuto a) desumere che per l’anno (OMISSIS), rilevante nel caso in esame, il limite reddituale non era stato superato; oppure b) disporre l’acquisizione d’ufficio di idonea certificazione, e ciò ai sensi dell’art. 421 c.p.c. e dell’art. 213 c.p.c., trattandosi di una certificazione proveniente dalla pubblica amministrazione. Aggiunge che i requisiti reddituali possono essere provati anche con una autocertificazione che, se non contrastata dalla parte convenuta, è comunque suscettibile di valutazione ai sensi dell’art. 116 c.p.c.

2. Il ricorso non merita accoglimento e presenta evidenti deficit di autosufficienza. Sotto quest’ultimo profilo, deve evidenziarsi che la parte non trascrive nella sua integrità, e nemmeno per sintesi, la certificazione dell’agenzia delle entrate che non sarebbe stata correttamente valutata dal giudice di merito, non la deposita unitamente al ricorso per cassazione, nè fornisce precise indicazioni per un suo facile reperimento nel presente giudizio. In tal modo la parte non rispetta il duplice onere imposto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, , e, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte o di ufficio si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (v. per tutte, Cass., 12 dicembre 2014, n. 26174; Cass., 7 febbraio 2011, n. 2966).

3. Altrettanto è a dirsi con riguardo all’autocertificazione di cui discorre in ricorso, senza che vi sia alcun cenno della sua esistenza nella sentenza impugnata e la parte, oltre a non trascriverla e a non depositarla unitamente al ricorso, non indica in quale fase processuale e con quale atto essa sarebbe stata depositata.

4. Ciò premesso deve osservarsi che il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice (previsti, nel rito del lavoro, dall’art. 421 c.p.c. e, per il giudizio d’appello, dall’art. 437 c.p.c.), non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di illogicità della sentenza; e la deducibilità della omessa attivazione dei poteri istruttori anche come errore in procedendo impone al ricorrente che muova alla sentenza impugnata siffatta censura di riportare testualmente, in omaggio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tutti quegli elementi (emergenti dagli atti ed erroneamente non presi in considerazione dal giudice di merito) dai quali era desumibile la sussistenza delle condizioni necessarie per l’esercizio degli invocati poteri. In particolare, il ricorrente deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l’esistenza di una “pista probatoria”, ossia l’esistenza di fatti o mezzi di prova idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività (rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l’officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito), e deve altresì allegare di avere nel giudizio di merito espressamente e specificamente richiesto l’intervento officioso, posto che, onde non sovrapporre la volontà del giudicante a quella delle parti in conflitto di interessi e non valicare il limite obbligato della terzietà, è necessario che l’esplicazione dei poteri istruttori del giudice venga specificamente sollecitata dalla parte con riguardo alla richiesta di una integrazione probatoria qualificata (da ultimo, Cass. 13 febbraio 2015, n. 2908, che richiama Cass. 12 marzo 2009, n. 6023 e Cass. 10 gennaio 2014, n. 383; v. pure Cass., 18 giugno 2008, n.16507; Cass. 16 maggio 2002, n. 7119).

5. Nel caso in esame non è stato neppure dedotto che sia mai stata richiesta l’attivazione dei poteri ex art. 421 o 437 c.p.c..

4. il ricorso deve pertanto essere rigettato. Ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo successivo alla riforma disposta con D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, applicabile ratione temporis (il ricorso introduttivo del giudizio risulta infatti depositato in data 29/12/2003), la parte deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali in conseguenza dell’autodichiarazione resa, con riferimento al presente giudizio, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2016

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