Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22125 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 25/10/2011), n.22125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 398/2009 proposto da:

D.L.P., A.A., D.A.E., M.

A., T.C., R.V., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso lo studio dell’avvocato

LEPORE Gaetano, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LEPORE MARIA CLAUDIA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1775/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/07/2008 R.G.N. 3404/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato LEPORE GAETANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, pronunciando sulla domanda dei dipendenti in epigrafe, proposta nei confronti del Ministero della Difesa, respingeva quella avente ad oggetto il computo dell’elemento accessorio mensile, corrisposto continuativamente in ragione delle mansioni svolte presso il Centro Intelligence Interforze, nell’indennità di buonuscita e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine al computo di tale emolumento nel trattamento pensionistico.

La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, riteneva che la natura non istituzionalizzata dell’elemento accessorio mensile impediva di tenerne conto, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, stante la inclusione, del D.P.R. n. 1033 del 1975, ex art. 38, nel relativo computo dei soli elementi previsti dalla legge.

Avverso tale sentenza i lavoratori nominati ricorrono in cassazione sulla base di due censure.

Resiste con controricorso il Ministero intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 38, pongono il seguente quesito di diritto:

“l’emolumento versato ai ricorrenti a far data dalla prestazione lavorativa fuori busta paga per la specifica tipologia delle mansioni svolte, costantemente rivalutato e d’importo predefinito, deve rientrare nella base contributiva utile per la determinazione dell’indennità di buonuscita, di cui al D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 38, comma 1, in quanto costituisce parte integrante dello stipendio e/o retribuzione annualmente corrisposta ai ricorrenti”.

Con la seconda censura i lavoratori denunciano omessa motivazione su punto decisivo. Allegano che la Corte del merito: non ha valutato la fattispecie concreta in relazione all’art. 2126 c.c.; non ha tenuto conto che si tratta di emolumento versato mensilmente e costantemente rivalutato;non ha ammesso la prova per testi articolata in riferimento alla natura retributiva del predetto emolumento nè ha tenuto conto della documentazione.

Rileva la Corte che il primo motivo del ricorso è infondato.

Invero è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, al quale il Collegio ritiene di dare continuità giuridica, che nel computo dell’indennità di buonuscita spettante ai dipendenti pubblici, non possono includersi emolumenti diversi da quelli tassativamente previsti dal D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 38 o da leggi speciali, restando esclusa la possibilità di interpretare le locuzioni “stipendio”, “paga” o “retribuzione” nel senso generico di retribuzione onnicomprensiva riferibile a tutto quanto ricevuto dal lavoratore in modo fisso o continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione lavorativa (Cass. 23 agosto 2004 n. 16596, Cass. 11 settembre 2009 n. 19427, Cass. 26 novembre 2008 n. 28281).

Questa Corte ha, al riguardo, sottolineato che dal complessivo tenore del richiamato D.P.R. n. 1032, si deve dedurre la sostanziale incompatibilità con una nozione omnicomprensiva di retribuzione, utile ai fini della liquidazione dell’indennità in questione.

Premesso, infatti, che non può dirsi più vigente un generale ed inderogabile principio di omnicomprensività, consegue che la determinazione della cosiddetta retribuzione – parametro, da porre a base del calcolo di istituti di retribuzione indiretta o differita, è ricavabile esclusivamente dalla specifica disciplina di volta in volta dettata per questi ultimi e che, a tal fine, il criterio interpretativo da seguire è quello per cui, ove la norma di previsione nulla dica circa la necessità di ricomprendere una determinata erogazione del datore di lavoro nella base di computo degli istituti suddetti, la circostanza deve essere intesa come implicita conferma che l’emolumento di cui trattasi, ancorchè obbligatorio in relazione alla prestazione lavorativa, difetta tuttavia dell’idoneità a concorrere alla composizione della retribuzione-parametro.

Con riferimento al caso di specie, il combinato disposto del D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38, non conforta affatto una lettura delle locuzioni “stipendio”, “paga” o “retribuzione” nel senso più ampio, ossìa comprensivo anche degli emolumenti non espressamente menzionati, ma corrisposti in via continuativa in connessione con le normali prestazioni lavorative. Se le norme citate, si è precisato da questa Corte, non fossero improntate ad una ratio negativa dell’omnicomprensivita, risulterebbe ingiustificata ed incoerente la successiva menzione specifica di tutta una serie di emolumenti che, al pari dello stipendio propriamente detto, della paga o della retribuzione, sono da ricondurre nell’ambito della retribuzione contributiva.

Pertanto, la circostanza che il legislatore del 1973 ha avvertito l’esigenza di provvedere a siffatta inclusione soltanto limitatamente a taluni emolumenti ben identificati e non anche altri, seppure aventi carattere indubbiamente retributivo, dimostra in modo non equivoco la volontà di escludere dalla retribuzione contributiva ogni altra voce del trattamento retributivo globale del lavoratore non espressamente menzionata.

E’, pertanto, corretta la sentenza impugnata che ha escluso il computo, ai fini del trattamento di fine rapporto, dell’emolumento in questione sul rilevo che lo stesso non rientra tra quelli previsti dalla legge ai fini suddetti.

Il secondo motivo del ricorso non può essere accolto essendo irrilevante, per le esposte ragioni, accertare le specifiche caratteristiche dell’emolumento in parola per affermarne la natura retributiva dello stesso.

Il ricorso, in conclusione, va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorario ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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