Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22125 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 26/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27088-2012 proposto da:

COMUNE DI NARNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE

FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato MARCO MONTOZZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO BALDONI;

– ricorrente –

contro

VIVAIO CASTELCHIARO SSA, ASIT SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 76/2012 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 06/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2017 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

La società Vivaio Castelchiaro, esercente attività florovivaistica, impugnava innanzi alla Commissione Provinciale di Terni gli avvisi di accertamento, relativi a TIA, anni di imposta 2006 e 2007. La CTP rigettava il ricorso, atteso che i provvedimenti assoggettavano a tassazione le aree dell’azienda ove erano presenti pavimentazioni cementizie adibite ad attività commerciale. La sentenza veniva impugnata dalla società contribuente e la CTR dell’Umbria accoglieva l’appello. Il Comune di Narni propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo un unico motivo. La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando contestualmente violazione di legge e difetto di motivazione, con riferimento al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7, art. 49, comma 3, in relazione al combinato disposto del medesimo D.Lgs. art. 21, con l’art. 5, comma 2, e l’art. 6, comma 1, lett. a), n. 3) e lett. b), n. 5 del Regolamento del Comune di Narni per l’applicazione della T.I.A.. Parte ricorrente precisa che con l’avviso di accertamento impugnato sono stati contestati l’omessa dichiarazione e il mancato pagamento della TIA, esclusivamente con riferimento ai locali del vivaio adibiti a punto vendita ed in cui sono prodotti esclusivamente rifiuti solidi urbani. Si duole del fatto che la CTR, con le motivazioni espresse nella sentenza impugnata, è incorsa in violazione di legge, atteso che l’esenzione dal tributo è ricollegabile al dato oggettivo della improduttività dei rifiuti, oppure di produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani. Ciò anche in considerazione del Regolamento n. 28 del 2006 del Comune di Narni, che ha stabilito, in conformità con i principi espressi in materia di TARSU del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, una presunzione relativa alla tassabilità di tutti i locali ed aree là dove il contribuente non fornisca la prova della loro non assoggettabilità all’imposta, perchè improduttivi di rifiuti o perchè generanti rifiuti speciali. Ne consegue che anche il titolare di un esercizio florovivaistico, in quanto imprenditore agricolo, non è esonerato a priori dal pagamento della tariffa, potendo godere di esenzione solo nel caso in cui provi che i locali e le aree siano produttivi di rifiuti speciali non assimilati.

2. La questione oggetto di esame riguarda l’esenzione dall’assoggettamento a TIA di locali utilizzati da una società esercente attività florovivaistica per il commercio dei prodotti. Emerge dal contenuto della sentenza impugnata che la società produce rifiuti speciali smaltiti direttamente ed in proprio.

Il ricorso è fondato e va accolto, in ragione delle seguenti considerazioni:

a) Come evidenziato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 64 del 2010, la tariffa di igiene ambientale è una mera variante della TARSU, disciplinata dal D.P.R. n. 507 del 1993, di cui conserva la qualifica di tributo (Cass. S.U. n. 25929 del 2011; Cass. n. 17994 del 2014, Cass. n. 23114 del 2015), con la conseguenza che non è dato individuare nella TIA caratteri di sostanziale diversità rispetto alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

b) Estendendo alla TIA l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di TARSU, con riguardo al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62,comma 3, la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, salva l’applicazione sulla stessa di un “coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi”, e chiaramente presuppone l’assoggettamento all’imposta dei soli rifiuti urbani e salvo il diritto ad una riduzione della tassa in caso di produzione di rifiuti assimilati “smaltiti in proprio” (Cass. n. 6359 del 2016).

c) Questa Corte ha precisato che la esenzione o riduzione delle superfici tassabili deve intendersi limitata a quella parte di esse su cui insiste l’opificio vero e proprio, perchè solo in tali locali possono formarsi rifiuti speciali, per le specifiche caratteristiche strutturali relative allo svolgimento dell’attività produttiva, mentre in tutti gli altri locali destinati ad attività diverse, i rifiuti devono considerarsi urbani per esclusione, salvo che non siano classificati rifiuti tossici o nocivi, e la superficie di tali locali va ricompresa per intero nell’ambito della superficie tassabile (uffici, depositi, servizi ecc.), inoltre tale classificazione costituisce accertamento di fatto, riservato al giudice del merito (Cass. n. 26725 del 2016).

d) L’impossibilità di produrre rifiuti deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei locali, in quanto: “La situazione che legittima l’esonero si verifica allorquando l’impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell’area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto che l’area ed il locale siano stabilmente, e cioè in modo permanentemente e non modificabile, insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti. I locali destinati alla vendita, essendo luoghi ove è naturale la presenza di persone, concorrono all’esercizio dell’impresa e vanno perciò” riguardati come aree operative, al pari degli stabilimenti ” (Cass. n. 19720 del 2010).

e) In tale materia grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l’esenzione, costituendo questa, un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 9731 del 2015). Pur dovendosi rilevare, infatti, che l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria incombe all’amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa, all’interessato è posto a carico, oltre all’obbligo di dichiarazione, quello di fornire una serie di informazioni che consentano la corretta applicazione del tributo, in modo che si tenga conto dell’incidenza della aree nelle quali si producano rifiuti esclusi: la presunzione di soggezione alla tassa dei locali o di aree scoperte detenuti deve essere vinta anzitutto dalle informazioni e dai documenti forniti dall’impresa produttrice, cioè con adempimenti che non costituiscono soltanto un onere per ottenere l’esclusione (totale o parziale) di una parte delle aree dalla superficie imponibile, ma un obbligo che grava sull’impresa per esigenze di tutela sanitaria e di protezione dell’ambiente anche perchè le esenzioni, anche parziali, si pongono come eccezioni alla regola generale di sottoposizione al tributo e, pertanto, l’interessato deve fornire la prova delle condizioni che giustificano l’esenzione.

3. La sentenza della CTR non si è uniformata ai principi esposti, dovendosi ritenere fondate le censure illustrate in ricorso, atteso che i giudici di appello hanno apoditticamente dedotto l’esclusione dalla assoggettabilità a TIA delle aree commerciali destinate alla vendita in ragione della natura agricola dell’ attività svolta dalla società contribuente, produttrice di rifiuti speciali (avviati autonomamente allo smaltimento), e ritenendo l’Amministrazione onerata della prova della insussistenza della esclusione della assoggettabilità alla tassa.

4. Per i rilievi espressi il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente. Considerato l’andamento della lite nei gradi di merito, si compensano le spese dei precedenti giudizi, mentre la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente, compensa le spese dei gradi di merito e condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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