Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22125 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 13/10/2020), n.22125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16274-2019 proposto da:

PONTIFICIO COLLEGIO MARONITA DEL PATRIARCATO ANTIOCHENO DEI MARONITI,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 63, presso lo studio dell’avvocato

VINCENZO MARIA FARGIONE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso gli uffici dell’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO CIAVARELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8099/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. Il Pontificio Collegio Maronita del Patriarcato Antiocheno dei Maroniti (di seguito denominato per brevità semplicemente “Collegio”), proprietario, delle seguenti unità immobiliari site in Roma: 1) (OMISSIS): 2) (OMISSIS); 3) (OMISSIS); 4) (OMISSIS); 5) (OMISSIS), impugnava l’avviso di rettifica, notificato in data 8.10.2014, con il quale il Comune di Roma Capitale liquidava la maggiore imposta ICI per un importo di Euro 282.642,89 comprendente il tributo per l’anno 2009, interessi e sanzioni.

2. Nel corso del giudizio di primo grado l’Amministrazione di Roma Capitale emetteva uno sgravio con annullamento parziale del tributo e relativa rideterminazione rimanendo in contestazione la questione della riduzione del tributo per effetto della imposizione del vincolo storico su quattro delle cinque unità immobiliari; l’adita Commissione Tributaria Provinciale, accoglieva il ricorso ritenendo che il provvedimento assunto dal Ministero per i beni e le attività culturali in data 1.7.2012 di attribuzione agli immobili dell’interesse storico ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 10, comma 1, spiegasse effetti fiscali anche per l’annualità del 2009.

3. Proponeva appello Roma Capitale e la Commissione Regionale del Lazio accoglieva l’appello sul presupposto che la disciplina agevolatrice per i fabbricati sottoposti a vicolo storico ed artistico non trovava applicazione alle annualità precedenti all’adozione dell’atto amministrativo.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente affidandosi a due motivi L’ente territoriale si è costituito depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il Collegio denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993 e del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 10, comma 1, art. 12, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che erroneamente l’impugnata sentenza ha riconosciuto la non retroattività dell’apposizione del vincolo storico in quanto non ha tenuto conto della natura dichiarativa e accertativa del provvedimento amministrativo e del carattere intrinseco delle qualità storico-artistiche del bene.

1.2 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto sulla questione della applicabilità del regime agevolatorio per effetto del riconosciuto vincolo storico del fabbricato si era formato il giudicato esterno costituito dal giudizio intercorso tra le medesime parti per diversa annualità (2010) conclusosi con sentenza della CTR divenuta definitiva in quanto non oggetto di ricorso per Cassazione.

2 Il primo motivo di censura è fondato con assorbimento del secondo.

2.1 La questione rilevante nell’ottica tributaria che interessa la presente controversia è quella dell’efficacia temporale del decreto di vincolo che deriva dalla natura giuridica che vi si riconosce e dal quale dipende l’applicazione del beneficio fiscale.

2.2 L’agevolazione fiscale di cui è causa trova fondamento normativo nella L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, norma abrogata dalla L. n. 44 del 2012 ma applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, secondo la quale “per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3 e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore 1, ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2”.

2.3 La normativa del beni di interesse storico o artistico, attualmente regolamentata dal D.Lgs. n. 42 del 2004 cosiddetto “codice dei beni culturali”, prevede e descrive due distinte modalità di individuazione di tale qualità previste a seconda se le cose immobili e mobili appartengono allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonchè ad ogni altro ente ed istituto pubblico, ivi compresi gli enti ecclesiastici riconosciuti, o se le unità immobiliari sono di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro o se sono di privati.

2.4 Nel primo caso trova applicazione il meccanismo di verifica regolamentato dal D.Lgs. cit., art. 12, che si fonda su una presunzione legale relativa di esistenza dell’interesse culturale, desumibile dal combinato disposto dell’art. 12, commi 1 e 2 e dell’art. 10, comma 1, del Codice. Nell’ipotesi di giudizio positivo, il provvedimento non fa altro che esplicitare formalmente la culturalità del bene ed ha, quindi, natura dichiarativa come espressamente detto dall’art. 13 del Codice. La presunzione di res culturale sussiste poi fino a quando non sia stata effettuata una verifica da parte del Ministero competente, che può avvenire d’ufficio o su istanza dei soggetti a cui le cose appartengono, circa la effettiva sussistenza dell’interesse culturale del bene (D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 12, comma 2), ma nel senso che è destinata a venire meno nella sola ipotesi in cui, all’esito della verifica sul bene, non dovesse essere riscontrato alcun interesse culturale. 2.5 Diversamente, la dichiarazione che conclude il procedimento di dichiarazione disegnato dall’art. 14 del Codice che si riferisce al patrimonio immobiliare appartenente a persone fisiche e giuridiche private è un provvedimento indispensabile per attribuire al bene lo status di culturale, ai sensi e per gli effetti di legge, e quindi ha natura costituiva.

2.6 La natura giuridica di mero accertamento della verifica dell’interesse culturale, con riferimento agli immobili di istituti religiosi, ha trovato conferma nella giurisprudenza di questo Corte che ha avuto modo di enunciare lo seguente principio di diritto “In tema di ICI, per il patrimonio culturale di proprietà pubblica è previsto un sistema di tutela reale, in quanto vige la presunzione d’interesse storico artistico di tali beni del D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 12, comma 1, senza necessità di un preesistente formale provvedimento amministrativo, atteso che pur richiedendo l’effettiva sussistenza dell’interesse culturale del bene una verifica a cura del Ministero competente, il provvedimento positivo così adottato ha carattere meramente ricognitivo, in funzione dell’assolvimento di esigenze di certezza dei rapporti giuridici, in specie di quelli tributari”. Viene inoltre evidenziato che il D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) “non ha abrogato il testo unico in materia di beni culturali e ambientali previsto dal D.Lgs. n. 490 del 1999, ed ha inciso sulla disciplina contenuta nella citata L. n. 1089 del 1939, introducendo, per quanto qui interessa, un sistema di tutela misto a seconda che si tratti di beni, ovviamente sempre di rilievo culturale, di proprietà privata oppure di proprietà pubblica, nel senso che la proprietà pubblica gode sempre delle disposizioni di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, mentre la proprietà privata ne gode solo allorquando sul bene sia intervenuta una dichiarazione di interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico, da parte della Soprintendenza” (Cass. n. 19878/2016, n. 11664/2017, n. 12307/2017).

2.8 Nel caso di specie, il provvedimento adottato dalla Sopraintendenza per i beni culturali e paesaggistici di proprietà dell’Ente religioso ha natura meramente ricognitiva, e non innova rispetto alla preesistente situazione, che, appunto in ragione della detta presunzione, legittimava il riconoscimento del beneficio fiscale, indipendentemente dall’avvenuta trascrizione del provvedimento presso i registri immobiliari, sicchè la sua assenza originaria non giustifica il disconoscimento del risparmio fiscale.

3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente procedimento.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente procedimento

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

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