Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22124 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/10/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 13/10/2020), n.22124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15834-2019 proposto da:

CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO CENTRO ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO TONELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE CAFORIO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO BIZZARRI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 468/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. Il Consorzio Ortofrutticolo Centro Italia soc. Coop. Agricola (di seguito denominata per brevità “Consorzio”), proprietario di un fabbricato contraddistinto al Catasto Fabbricati al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS) e censito in categoria D/7, impugnava l’avviso di accertamento, del complessivo importo di Euro 7.493 emesso dal Comune Castiglione del Lago relativo ad omesso pagamento del tributo IMU per l’anno di imposta 2012.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia accoglieva il ricorso.

3. Sull’appello interposto dal Comune di Castiglione del Lago la Commissione Regionale Tributaria dell’Umbria accoglieva l’appello osservando: a) che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale la ruralità del fabbricato è connaturata all’inserimento dell’immobile in categoria A/6 o D/10 mentre l’unità immobiliare di proprietà della Cooperativa era iscritta in diversa categoria catastale; b) che non risultava che il contribuente avesse impugnato l’atto di accatastamento nè che lo stesso si fosse avvalso della procedura di variazione catastale prevista dal D.L. n. 70 del 2011.

5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la Cooperativa affidandosi ad un unico motivo. Il Comune di Castiglione del Lago si è costituito depositando controricorso ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente disattesa l’istanza di riunione avanzata dal Consorzio nella memoria ex art. 378 c.p.c. di riunione del presente procedimento con altro ricorso iscritto a ruolo con il n. 20028/2020 RG avente ad oggetto le stesse questioni giuridiche non sussistendo ragione alcuna di opportunità o di economicità che consiglia il differimento del presente procedimento, già pronto per la decisione, per consentire la trattazione congiunta.

2. Con il primo motivo lamenta il ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma ter, convertito in L. n. 124 del 2013, del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 bis, convertito in L. n. 106 del 2011, del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, commi 13 e 14 bis, convertito con L. n. 224 del 2011, del D.M. 14 settembre 2012, del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, commi 3 e 3 bis e dell’art. 2135 c.c. nonchè dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di seconde cure la normativa sull’IMU esenta dal pagamento dell’imposta i manufatti che presentano i caratteri della ruralità secondo quanto stabilito dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis e che il capannone oggetto dell’accertamento è un bene strumentale a destinazione agricola.

3. Il motivo è infondato.

3.1 E’ pacifico che il fabbricato nell’anno di imposta oggetto dell’avviso di accertamento era iscritto in categoria catastale D/7 e che la Cooperativa non si era avvalsa del procedimento previsto dal D.L. n. 70 del 2011 di variazione retroattiva della categoria catastale con attribuzione della categoria D/10 (immobili rurali ad uso strumentale).

3.2 Va rilevato che questa Corte con un consolidato orientamento inaugurato con la sentenza resa n. 18565/2009 ha affermato in materia i seguenti principi: a) possono essere considerati rurali ai fini fiscali (e quindi non soggetti ad ICI) solo quegli immobili accatastati in A/6 (immobili abitativi) e in D/10 (immobili strumentali); b) l’attribuzione all’immobile di una diversa rendita catastale deve essere impugnata specificatamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti assoggettato ad ICI, così come il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato ad imposta; c) solo per i fabbricati non iscritti a catasto l’assoggettamento all’imposta è condizionato alla sussistenza dei requisiti di ruralità previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, che devono essere provati dal contribuente. A tale orientamento hanno fatto seguito innumerevoli pronunce di legittimità (Cass. nn. 7102/10; 8845/10; 20001/11; 19872/12; 5167/14); più recentemente confermate da Cass. n. 16737/15 e Cass. 24892/16.

3.3 Sostiene parte ricorrente che l’insegnamento giurisprudenziale di cui sopra si è dato conto non trovi applicazione in tema di IMU.

3.4 Questa Corte non condivide tale assunto.

2.5 In materia di IMU il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 8, stabilisce che “Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)”.

3.6 Orbene se è vero che il granitico orientamento giurisprudenziale della “ruralità catastale” si è formato sull’ICI non vi è alcun elemento di ordine testuale e sistematico che possa supportare la diversa interpretazione della “ruralità funzionale” IMU dal momento che il suindicato indirizzo giurisprudenziale si è venuto a consolidare proprio con riferimento al D.L. n. 557 del 1993, art. 9 (cioè sulla stessa normativa sui beni strumentali richiamata dalla D.Lgs. n. 23 del 2011).

3.7 Sul punto valgono le considerazioni espresse da una recente pronuncia di questa Corte secondo la quale quanto stabilito da Cass. SSUU n. 18565/09″ non trova smentita nell’ulteriore jus superveniens costituito: dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che, all’art. 7, comma 2 bis, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il termine del 30 settembre 2011, poi prorogato) di presentare all’allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell’immobile, sulla base di un’autocertificazione attestante la presenza nell’immobile dei requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito in L. n. 133 del 1994, e modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 222, “in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”; – dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha quindi previsto, all’art. 13, comma 14 bis, che le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011, producessero “gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo”; – dal decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 26 luglio 2012, che ha stabilito, all’art. 1, che “Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, art. 2, presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di rurali”; – dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre 2013, n. 124, art. 2, comma 5 ter, che ha stabilito che “ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 3, comma 14 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”. Si tratta infatti di disposizioni che rafforzano l’orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione Ici; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme” (cfr. Cass. n. 5769/2018 vedi anche Cass. n. 10283/2019).

4. In conclusione il ricorso va rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il Consorzio Ortofrutticolo Centro Italia soc. Coop. Agricola al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.300 per compensi ed Euro 200 per spese oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

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