Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22123 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 25/10/2011), n.22123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11326/2010 proposto da:

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEL BABUINO 107, presso lo studio dell’avvocato SCHIANO Angelo

R., che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANO

ANCORA, PORTALURI GIOVANNI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

E.R., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACHILLE

VERTUNNI 117, presso lo studio dell’avvocato COLUCCIA Luigi, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti e da ultimo domiciliato

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2000/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 29/10/2009 R.G.N. 1988/08;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato SCHIANO ANGELO in proprio e per delega dell’Avvocato

ANCORA LUCIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Lecce ha rigettato il gravame proposto dalla società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl, succeduta alla Gestione Commissariale Governativa Ferrovie del Sud Est, avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, nei confronti di E.R., dipendente cessato dal servizio successivamente al 30 giugno 1998, confermando l’accoglimento della domanda del lavoratore avente ad oggetto il pagamento di differenze del trattamento di fine servizio per omesso computo di alcune voci retributive.

La Corte ha ritenuto fondata la domanda di computo, nell’indennità di buonuscita e nel trattamento di fine rapporto, di dette voci, osservando che la retribuzione da prendere a base del calcolo dell’indennità di buonuscita doveva intendersi in senso onnicomprensivo, secondo i criteri fissati per l’indennità di anzianità dagli artt. 2120 e 2121 c.c., e che il suddetto criterio di onnicomprensività poteva essere derogato solo da contratti o accordi successivi alla L. n. 297 del 1982, a condizione che la deroga fosse espressamente prevista in modo chiaro ed univoco, ovvero che, in caso di richiamo a clausole di contratti precedenti che avessero previsto tale deroga, le clausole richiamate fossero state riformulate con l’esplicita menzione della conoscenza della preesistente nullità, condizioni che non si verificavano nella fattispecie in esame.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl affidandosi a due motivi di ricorso cui resiste con controricorso E.R..

La società ha depositato memoria ai sensi dell’art 378 c.p.c..

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 11 disp. gen., chiedendo a questa Corte di stabilire se “la disciplina privatistica per il calcolo del TFR, dettata dagli artt. 2120 e 2121 c.c., può essere applicata anche a questioni sorte antecedentemente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, quando il rapporto di lavoro de quo era assoggettato alla precedente disciplina pubblicistica”.

2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione del R.D. n. 148 del 1931, artt. 26 e 27, del ccnl 23.7.1976, dell’art. 2129 c.c., nonchè vizio di motivazione, chiedendo a questa Corte di stabilire se “alle Ferrovie in concessione è applicabile la L. n. 297 del 1982, essendo tale categoria notoriamente assoggettata a disciplina pubblicistica speciale (R.D. n. 148 del 1931 e successive modifiche) e se inoltre gli emolumenti presi a base per il computo del TFR vanno individuati in relazione al concetto di retribuzione normale fissato dall’art. 24 ccnl 23.7.1976 che fra i compensi da escludere, oltre a taluni nominati in modo specifico, indica anche tutti quelli corrisposti in modo saltuario e variabile”.

3.- Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Deve, infatti, ribadirsi, come da questa Corte più volte affermato, che il principio di omnicomprensività della retribuzione, sancito dall’art. 2121 c.c. (nel testo anteriore alla L. n. 297 del 1982) ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità, poi confluita nel trattamento di fine rapporto, trova applicazione anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita spettante agli autoferrotranvieri con diritto a pensione, con conseguente nullità, ai sensi dell’art. 2121 c.c. e dell’art. 1419 c.c., delle clausole contrattuali che escludono espressamente la computabilità di indennità corrisposte in maniera continuativa o che adottino una nozione di retribuzione non comprensiva di emolumenti percepiti in maniera continuativa.

Si è precisato, inoltre, che i compensi aventi tali caratteristiche vanno computati, altresì, anche ai fini del trattamento di fine rapporto per il periodo successivo al 31 maggio 1982, dovendosi escludere che le clausole collettive nulle per contrarietà al principio di omnicomprensività di cui all’art. 2121 c.c. (vecchio testo), possano rivivere nel contesto normativo conseguente all’entrata in vigore della L. n. 297 del 1982, in cui, peraltro, la deroga a tale regola da parte dell’autonomia collettiva può essere effetto solo di contratti o accordi successivi e di una conforme ed espressa previsione di eccezione (cfr. ex plurimis Cass. sez. unite n. 26096/2007, Cass. n. 22061/2006 e più recentemente, Cass. n. 23066/2010, Cass. n. 6514/2010, Cass. n. 23765/2009, Cass. n. 23879/2009).

E’ stato altresì chiarito nelle decisioni da ultimo citate che l’applicazione degli indicati principi non costituisce effetto della privatizzazione del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, ma dell’attrazione delle disciplina dell’indennità di buonuscita (già regolata dal R.D. n. 148 del 1931, artt. 26 e 27, All. A) nella regola dell’omnicomprensività secondo i criteri fissati dagli artt. 2120 e 2121 c.c. (vecchio testo), prima, e dal nuovo testo introdotto dalla L. n. 297 del 1982, poi, con il conseguente effetto abrogativo di tutte le norme “che disciplinano le forme di indennità di anzianità, di fine rapporto e di buonuscita, comunque denominate” e la nullità delle difformi previsioni della contrattazione collettiva regolante la materia del trattamento di fine rapporto (art. 4, commi 10 e 11, L. cit.).

4.- Non può, dunque, che concludersi per la infondatezza delle censure proposte dalla ricorrente, dovendosi solo aggiungere che risulta accertato – in punto di fatto – che gli emolumenti in questione sono stati corrisposti al dipendente in modo del tutto costante nel corso del rapporto di lavoro (ivi compresa l’indennità di trasferta, che veniva erogata con continuità anche nei casi in cui per contratto non sussistevano le condizioni della trasferta) e che priva di ogni riscontro risulta la contraria valutazione espressa dalla società ricorrente.

5.- Il ricorso va dunque rigettato.

6.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio di cassazione liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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