Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22123 del 22/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 26/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23553-2011 proposto da:

FLORATRAS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GIAN MARCO GREZ,

rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO GILARDONI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONTERIGGIONI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

NOMENTANA 76, presso lo studio dell’avvocato MARCO SELVAGGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO BIANCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/2011 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 10/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2017 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

La società Floratras s.r.l. impugnava tre avvisi di accertamento relativi a TARSU, per omessa denuncia e versamento della tassa, relativi ad un immobile oggetto di contratto, avente decorrenza marzo 2001 fino al maggio 2005. La CTP di Siena respingeva i ricorsi, ritenendo il contratto, relativo alla detenzione dell’immobile, un contratto di affitto e non un rapporto di deposito, come sostenuto dalla società contribuente. Le decisioni venivano impugnate innanzi alla CTR della Toscana, che accoglieva l’appello incidentale del Comune di Monteriggioni, condannando la società contribuente al pagamento dell’imposta e delle sanzioni. La società Floratas s.r.l. proponeva ricorso per cassazione. Le Corte, con ordinanze n. 9676, 9677 e 9678 del 23 aprile 2010, rinviava alla CTR della Toscana per il riesame. La contribuente riassumeva il giudizio, riproponendo i motivi di appello, innanzi alla CTR della Toscana che, previa riunione, respingeva i gravami, dichiarando legittimi gli avvisi di accertamento. La società contribuente ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo tre motivi. Ha resistito con controricorso il Comune di Monteriggioni.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e violazione di legge, in relazione agli artt. 1766 e ss., nonchè artt. 1571 e ss. c.c., con particolare riferimento alla sussistenza del presupposto impositivo della occupazione/detenzione dei locali cui la tassa si riferisce – violazione o falsa applicazione di norma di diritto. Parte ricorrente ravvisa contraddittorietà della sentenza impugnata atteso che mentre nell’incipit afferma che si sarebbe trattato di contratto di deposito, nel prosieguo qualifica il contratto come locazione, senza motivarlo in alcun modo.

1.1. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto nessuna censura merita la sentenza impugnata, atteso che, con motivazione esaustiva e convincente, esente da vizi logico – giuridici, i giudici di appello hanno ritenuto che il rapporto, come strutturato tra le parti, fosse riconducibile al contratto di locazione e non al contratto di deposito. Va, a tale riguardo, osservato come costituisce principio di diritto, del tutto consolidato presso questa Corte di legittimità, quello secondo il quale, con riguardo all’interpretazione del contenuto di una convenzione negoziale adottata dal giudice del merito, l’invocato sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati appunto a quel giudice, ma deve appuntarsi esclusivamente sul (mancato) rispetto dei canoni normativi di interpretazione dettati dal legislatore agli artt. 1362 ss. c.c. e sulla incoerenza e illogicità della motivazione addotta (Cass. n. 2074 del 2002): l’indagine ermeneutica, è, di fatto, riservata esclusivamente al giudice del merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole di interpretazione, vizi entrambi impredicabili, con riguardo alla sentenza impugnata.

Invero, l’interpretazione di un contratto non costituisce un “fatto” decisivo per il giudizio, in tale nozione dovendosi fare rientrare gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (Cass. n. 5795 del 2017).

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norma di diritto, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 63, in punto di legittimazione passiva e responsabilità del tributo a carico del ricorrente. La società contribuente ritiene l’interpretazione della CTR palesemente erronea, atteso che l’esercizio dell’attività di deposito consiste in una modalità di diretta utilizzazione (occupazione/detenzione) del proprio bene da parte del depositario, con necessaria esclusione del trasferimento dell’obbligazione tributaria in capo al cliente depositante.

2.1. Al rigetto del primo motivo di ricorso, consegue l’assorbimento del secondo, dovendosi, altresì, precisare che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’imposta è dovuta, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (Cass. n. 18054 del 2016).

3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento al D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6 in punto di sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni.

Parte ricorrente si duole del fatto che la CTR abbia fatto derivare la necessaria applicazione delle sanzioni dalla considerazione che, una volta qualificato il rapporto come locazione, non potevano sorgere dubbi in punto di sussistenza dell’onere tributario TARSU, omettendo di effettuare qualsiasi valutazione in merito alla “colpevolezza”, ovvero scusabilità dell’errore del contribuente proprio in ordine alla qualificazione del rapporto.

La doglianza è infondata sulla base dell’indirizzo largamente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la condizione di inevitabile incertezza normativa tributaria sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, che costituisce causa di esenzione, consiste in una oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, di individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l’incertezza soggettiva, come nella specie, derivante dalla ignoranza del diritto o da una erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa (Cass. n. 13076 del 2015).

4. Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida a favore delle parte costituita in Euro 5.200,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA