Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22123 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 11/09/2018), n.22123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 5924/2018 proposto da:

B.P., C.N., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato B.P.,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 3975/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

L’avv. B.P., nella qualità procuratore di C.N., ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della sentenza n. 3975/18, depositata il 19/2/2018, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’INAIL avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, n. 55/2012, aveva condannato l’Istituto alla rifusione delle spese di lite in favore della C., omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza;

L’INAIL non ha svolto attività difensiva;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

dall’esame del controricorso depositato da C.N. nell’indicato procedimento dinanzi a questa Corte era stata chiesta la distrazione delle spese, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore;

in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (in tal senso Cass. n. 12437 del 17/05/2017: “In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione”;

il ricorso, pertanto, va accolto, prevedendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 3975/18, depositata il 19/2/2018, sia corretto aggiungendo, dopo l’espressione “oltre accessori di legge”, il seguente enunciato: “con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta”;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

PQM

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone che il dispositivo della sentenza n. 1494/18 di questa Corte sia integrato mediante l’aggiunta, dopo l’espressione “oltre accessori di legge”, del seguente enunciato “con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta”. Alla cancelleria per le annotazioni.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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