Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22123 del 02/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 02/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 02/11/2016), n.22123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4060-2011 proposto da:

V.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO LONGO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIAN PAOLO MANNO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

OLYMPUS ITALIA S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

FIAMMETTA 11, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE ITALIA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO FABIO PERANI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 906/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/11/2010 R.G.N. 1335/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato MANNO GIAN PAOLO;

udito l’Avvocato ITALIA SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 2.11.10 la Corte d’appello di Milano rigettava il gravame di V.A. contro la sentenza con cui il Tribunale ambrosiano aveva respinto la sua domanda di condanna di Olympus Italia S.r.l. a pagargli le provvigioni, maturate nel corso del rapporto di agenzia svoltosi fra le parti, riguardo ai contratti di assistenza tecnica dei macchinari (della linea endoscopica chirurgica ed endoscopica flessibile) commercializzati dalla società.

Per la cassazione della sentenza ricorre V.A. affidandosi ad un solo motivo.

Olympus Italia S.r.l. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con unico motivo di ricorso si denuncia contraddittorietà, carenza e inesistenza della motivazione per errata valutazione delle prove documentali in atti, avendo la Corte territoriale malamente letto i contratti di agenzia (del (OMISSIS)) già depositati, aventi ad oggetto la promozione non solo della vendita dei macchinari, di endoscopia flessibile e chirurgica, ma anche quella dei relativi e indispensabili contratti di manutenzione. Prosegue il ricorso con il lamentare che tali documenti, in cui la società dichiarava che i contratti di manutenzione venivano regolati con la percentuale del 5%, erano stati erroneamente interpretati dalla sentenza impugnata come comprendenti anche le intermediazioni dei contratti di manutenzione che il ricorrente effettivamente concludeva.

2- Il ricorso va disatteso perchè in sostanza sollecita – ad onta dei richiami normativi – una mera rivisitazione del materiale documentale affinchè se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione. In altre parole, il ricorso si dilunga nell’opporre al motivato apprezzamento della Corte territoriale proprie difformi valutazioni di determinati documenti, ma tale modus operandi non è idoneo a segnalare un vizio di motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo, applicabile ratione temporis, previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134).

Infatti, i vizi argomentativi deducibili con il ricorso per cassazione ai sensi del previgente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non possono consistere in apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti, perchè a norma dell’art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale – come tale insindacabile – del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilità, l’affidabilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti, con l’unico limite di supportare con congrua e logica motivazione l’accertamento eseguito (v., ex aliis, Cass. n. 2090/04; Cass. S.U. n. 5802/98).

Le differenti letture ipotizzate in ricorso scivolano sul piano dell’apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in punto di fatto, incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione delle risultanze probatorie, nonchè la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell’esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti.

A sua volta il controllo in sede di legittimità delle massime di esperienza non può spingersi fino a sindacarne la scelta, che è compito del giudice di merito, dovendosi limitare questa S.C. a verificare che egli non abbia confuso con massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture.

Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l’esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere; tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziari.

Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l’ipotesi non fondata sull’id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque pur minima plausibilità.

Ciò detto, si noti che nel caso di specie il ricorso non evidenzia l’uso di inesistenti massime di esperienza nè violazioni di regole inferenziali, ma si limita a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità. Nè il ricorso isola (come invece avrebbe dovuto) singoli passaggi argomentativi per evidenziarne l’illogicità o la contraddittorietà intrinseche e manifeste (vale a dire tali da poter essere percepite in maniera oggettiva e a prescindere dalla lettura del materiale di causa), ma ritiene di poter enucleare vizi di motivazione dal mero confronto con determinati documenti, vale a dire attraverso un’operazione che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione non consentiti innanzi a questa Corte Suprema.

Sotto altro profilo, poi, il ricorso difetta di autosufficienza perchè non trascrive i contratti che invoca. Nè a tal fine basta la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cuì tali atti siano stati eventualmente depositati, essendo altresì necessario che in ricorso se ne indichi la precisa collocazione nell’incarto processuale (v., ex aliis, Cass. n. 27228/14), il che nel caso in esame non è avvenuto.

Da ultimo, è appena il caso di aggiungere che al ricorrente non gioverebbe nemmeno intendere le sue censure come di denuncia di travisamento del fatto, per il quale l’ordinamento appresta – ove mai, s’intende, effettivamente ne ricorrano i presupposti – il rimedio della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 e non quello del ricorso per cassazione (giurisprudenza costante: cfr., e pluribus, Cass. n. 3535/15; Cass. n. 24834/14; Cass. n. 15702/10; Cass. n. 213/07).

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2016

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