Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22122 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 26/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26501-2010 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliata in ROMA V.LE ANICIO GALLO

56, presso lo studio dell’avvocato GIAN LUCA MIGNOGNA, rappresentata

e difesa dall’avvocato DOMENICO CARRIERO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GERIT SPA, COMUNE DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 98/2010 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 18/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2017 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

A.R. impugnava, innanzi alla CTP di Roma, con separati ricorsi, cinque cartelle esattoriali, relative a TARSU per omessa denuncia e versamento, anni di imposta 1995, 1999, 2000, 2001 e 2002. La CTP, previa riunione, respingeva i ricorsi. La contribuente proponeva appello, che veniva dichiarato inammissibile dalla CTR del Lazio per mancata indicazione dei soggetti nei confronti dei quali il ricorso era stato proposto. A.R. propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo cinque motivi. La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, punto c), avendo la CTR errato nella declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’atto introduttivo è stato regolarmente notificato all’agente della riscossione, Equitalia Gerit S.p.A., che è stato parte in causa nel giudizio di primo grado.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza per error in procedendo, ossia per omessa pronunzia sulla richiesta di correzione della sentenza di primo grado nella parte in cui veniva attribuito all’appellante il ricorso n. 11275/04 avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), avente ad oggetto IRPEF contro l’Agenzia delle Entrate.

3. Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata lamentando il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 112 c.p.c., laddove la CTR non ha in alcun modo esaminato il merito delle domande prospettate dalla ricorrente, dichiarando l’inammissibilità dell’appello.

4. Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia un difetto di motivazione, e la violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultra petitum e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70 e 72 e il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, atteso che la sentenza di primo grado aveva statuito che il ruolo era stato reso esecutivo nei termini di legge e nel rispetto del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70 e 72, mentre nessuna eccezione e/o nessuna domanda era stata avanzata dalla ricorrente sulla esecutività del ruolo.

5. Con il quinto motivo di ricorso, si denuncia ” il difetto di motivazione della sentenza e la violazione del D.M. Finanze n. 321 del 1999, artt. 1 e 6, emanato ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 comma 2 e del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 4 e 10, atteso che nessun riferimento viene indicato nella cartella impugnata in relazione alla notifica degli avvisi di accertamento in rettifica.

6. Il ricorso non è fondato e va rigettato, in ragione delle seguenti considerazioni.

6.1. In via preliminare ed assorbente va esaminato il primo motivo, con il quale la contribuente si duole del fatto che i giudici di appello abbiano dichiarato l’inammissibilità del ricorso affermando testualmente: “Poichè dall’attenta lettura del ricorso introduttivo si evince, in modo inequivocabile, la mancata indicazione dei soggetti nei confronti dei quali il ricorso è stato proposto, ne consegue la sua inammissibilità”.

6.2. In disparte l’evidente inammissibilità di tutte le censure per carenza di autosufficienza, avuto riguardo alla violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, mancando la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda – in particolare, non essendo stato riportato in ricorso il contenuto dell’atto di appello, di cui si assume l’inammissibilità per mancata indicazione del destinatario – il motivo non è fondato.

Parte ricorrente deduce che l’atto di appello è stato notificato al Comune di Roma ed a Equitalia Gerit S.p.A., circostanza irrilevante se nell’atto di appello non viene chiaramente indicato il destinatario dell’impugnazione.

Questa Corte ha, infatti, chiarito che:

“Ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, l’appello è inammissibile quando manchi o vi sia incertezza assoluta sulla identificazione della parte contro cui esso è diretto. La norma impone che il suo rispetto deve emergere dall’atto di impugnazione, impedendo, proprio per l’espresso riferimento del legislatore alla categoria delle inammissibilità e non a quella della nullità, per un verso che possa desumersi aliunde, ossia da atti diversi dall’atto di appello, come la sentenza impugnata, ovvero la relazione di notificazione dell’appello, ovvero atti del processo di primo grado, e, per altro verso dall’atteggiamento della parte intimata, che identifichi essa le parti. (in tema di giudizio di legittimità v. Cass. n. 18512 del 2007, Cass. n. 19156 del 2010)”.

7. Ne consegue che la sentenza della CTR non merita censure. Al rigetto del primo motivo, consegue l’assorbimento degli altri. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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